Sentenza 8 aprile 2010
Massime • 1
In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, il reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998 può configurarsi anche nel caso di inottemperanza all'ordine di allontanamento del Questore che trovi il suo presupposto non nel decreto prefettizio di espulsione bensì nel provvedimento di respingimento adottato dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 10 comma secondo lett. a) del citato D.Lgs..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2010, n. 16879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16879 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/04/2010
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 331
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 44066/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia;
nei confronti di:
NI MI, n. il 21 settembre 1984;
avverso la sentenza 7 marzo 2009 - Tribunale di Brescia;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Delehaye Enrico, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 7 marzo 2009, depositata in cancelleria il 13 marzo 2009, il Tribunale di Brescia assolveva NI MI dal reato a lui ascritto (D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il giudice del merito riteneva che, nel caso di specie, poiché il provvedimento del Questore non si era sostanziato in un decreto di espulsione, bensì di respingimento, non poteva ritenersi integrato il reato contestato posto che la norma richiamava l'ordine impartito dal Questore ex art. 5 bis stesso articolo e non quello di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10. 2. - Avverso tale decisione, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica circondariale chiedendone l'annullamento per erronea applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 14, comma 5 ter, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1,
lett. b), e ciò in ottemperanza della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui non solo la norma citata richiama il comma 5 bis e dunque sia l'espulsione che il respingimento, ma fa riferimento anche al cit. D.Lgs., art. 13, comma 2, lett. a) che presuppone il respingimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Brescia.
3.1. - Questo Collegio intende dar continuità al principio di diritto già espresso da questa Corte secondo cui dalla previsione contenuta nel D.Lgs. n. 286 del 1998, nel comma 5 bis, risulta esplicitamente che l'ordine del Questore può essere emesso anche nell'ipotesi di respingimento prevista dal precedente art. 10, per cui non è corretta l'interpretazione accolta nella sentenza impugnata secondo cui detto ordine può essere adottato soltanto dopo il decreto prefettizio di espulsione (Cass., Sez. 1, 14 novembre 2007, n. 43318, rv. 238201, P.G. in proc. Bouhjara;
Sez. 1, 21 giugno 2006, n. 34461, P.G. in proc. Sharradi, rv. 235257). Dalla previsione contenuta nell'indicato art. 14, comma 5 bis, così come modificato da ultimo dal D.L. 14 settembre 2004, n. 241, art. 1, comma 5 bis convertito con modificazioni nella L. 12 novembre 2004, n. 271 risulta in modo chiaro che l'ordine di allontanamento può
essere emesso dal Questore anche nell'ipotesi di respingimento prevista dal precedente art. 10.
Al sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a) e art. 10, commi 1 e 2, lett. a), e successive modifiche, il potere di respingimento è attribuito rispettivamente alla polizia di frontiera nei confronti degli stranieri che si presentino ai valichi senza avere i requisiti richiesti dal testo unico sull'immigrazione per l'ingresso nel territorio dello Stato (art. 10, comma 1) e al Questore nei riguardi degli stranieri che siano stati fermati all'ingresso nel territorio nazionale o subito dopo con elusione dei controlli di frontiera (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 2, lett. a).
Il potere di espulsione riservato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) al Prefetto nei confronti dello straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera scatta, quindi, subordinatamente al mancato esercizio, da parte delle competenti Autorità di pubblica sicurezza, del potere di respingimento disciplinato dal citato art. 10. In altri termini, nei casi di ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato con sottrazione dei controlli di frontiera, il decreto prefettizio di espulsione presuppone l'omessa adozione di un provvedimento di respingimento.
In questa cornice procedimentale, il richiamo espresso, operato dall'art. 14, comma 5 ter, alla inottemperanza dell'ordine "impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis" - disposizione quest'ultima riferita sia alle ipotesi di espulsione che a quelle di respingimento - e il letterale riferimento, presente nel comma 5 ter, alla espulsione "per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) ...", che, come detto, presuppone il mancato respingimento ad opera del Questore ex art. 10, comma 2, lett. a) consente di affermare che il reato previsto dall'art. 14, comma 5 ter possa configurarsi anche nell'ipotesi in cui l'ordine del Questore trovi il suo presupposto e antecedente logico non nel decreto prefettizio di espulsione, bensì nel provvedimento di respingimento adottato dall'Autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a) (Cass., Sez. 1, 21 giugno 2006, n. 34461, rv. 235257; Cass., Sez. 1, 29 novembre 2006, n. 41564, rv. 235999).
Una conclusione del genere è suffragata dall'analisi delle modifiche normative che si sono succedute nel tempo che, pur lasciando immutata la previsione dell'ordine di allontanamento, adottato dal Questore sia nei confronti dei soggetti espulsi che di quelli respinti, si è limitato a diversificare quoad poenam la situazione di chi fosse stato intimato a seguito di un'espulsione per le ipotesi di cui all'art. 13, comma secondo, lett. a), c, b) (per l'assenza originaria o sopravvenuta del titolo di soggiorno) da quella di colui che fosse incorso nella meno grave situazione espulsiva prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), concernente l'assenza di istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto.
Una diversa lettura porterebbe a conseguenze illogiche sul piano della coerenza interpretativa e irragionevolmente diverse nei confronti di soggetti che hanno posto in essere le medesime condotte, entrando nel territorio nazionale con elusione dei controlli di frontiera.
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 620 c.p.p. come da dispositivo e vertendosi nella fattispecie di un caso di ricorso "per saltum" in cassazione, va applicato l'art. 569 c.p.p., comma quarto, con rinvio alla Corte di Appello competente, in quanto è stato già celebrato un dibattimento di primo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010