Sentenza 6 luglio 2015
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finchè duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l'immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicchè il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto sussistente lo stato d'ira per le offese pronunciate all'indirizzo della persona offesa lo stesso giorno della condotta provocatoria, a seguito di un incontro casuale in strada, ma non per le dichiarazioni diffamatorie rese ai giornali il giorno dopo, le quali, persa la natura di sfogo immediato per l'ingiustizia subita, avevano assunto la veste di mera ritorsione vendicativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2015, n. 7244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7244 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2015 |
Testo completo
# 7 24 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MAURIZIO FUMO 2395 - Presidente - N. Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 52804/2014 Dott. ROSA PEZZULLO Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE CI N. IL 14/02/1960 avverso la sentenza n. 9715/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 05/12/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, MA LE, avv. Carlo Bonzano, in sostituzione dell'avv. Stefano Bortone, che ha concluso per il rigetto del ricorso, come da conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese;
udito il difensore dell' imputato, avv. to Francesca Coppi, in sostituzione dell'avv. Franco Coppi, che ha concluso riportandosi al ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5.12.2013 la Corte d' Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale in data 23.12.2010, dichiarava non doversi procedere nei confronti di PR IO per il residuo reato di diffamazione cui al capo b), perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili della sentenza appellata.
1.1. Al PR era stato contestato, con la suddetta imputazione, di aver rilasciato alla stampa le dichiarazioni riportate da alcuni quotidiani (dal Corriere della Sera e da La Stampa dell'11.10.2005, nonché dall'Ansa il 10.11.2005), con le quali rivolgeva a LE MA, conduttore televisivo, tra l'altro, gli epiteti "demente", "quaraquà", "frocio", "servo di DO e OC. In particolare, l'imputato, il 9.10.2005, aveva verbalmente aggredito a piazza Euclide, a Roma, la parte offesa per avere quest'ultima, durante la conduzione della - trasmissione Domenica In, andata in onda quello stesso giorno, criticato le trasmissioni condotte dal IS e dalla GO, dei quali il PR era agente - ingiurandolo tra l'altro con le espressioni indicate, specificate nel capo di imputazione sub A) (capo dal quale è stato, poi, assolto in quanto non punibile per aver agito in stato d'ira); il giorno successivo, l'imputato aveva rilasciato alla stampa dichiarazioni del medesimo contenuto oggetto della contestazione di cui capo b).
2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non considerando che nella fattispecie in esame vi sarebbero tutti gli estremi per ravvisare le ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui all'art. 129 c.p.p.; in particolare, l'imputato è stato assolto dal reato di ingiuria (ex art. 594 c.p.) in danno di MA LE, per aver tenuto il comportamento contestato al capo A) in occasione dell'incontro a Piazza Euclide, a Roma, in data 9.10.2005, agendo nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui, ai sensi dell'art. 599/2 c.p., individuato nella condotta tenuta dalla p.o. nel corso della trasmissione "Domenica In", per aver rivolto critiche e rilievi faziosi nei confronti di : 1 personaggi dello spettacolo, tra cui LO IS, PA GO, AR IE, dei quali il PR era procuratore, mentre analoga valutazione non è stata effettuata per il delitto di diffamazione del 10/11.10.2005, per le espressioni in contestazione pronunciate il giorno successivo;
tale valutazione non è corretta, facendo riferimento ad un automatismo del tutto arbitrario e illogico, dell'immediatezza della reazione, analizzandolo sotto il mero profilo temporale, laddove il concetto di immediatezza, espresso dall'art. 599/2 c.p., con la locuzione avverbiale "subito dopo", in presenza di un nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d'ira, deve essere interpretato in relazione a ciascuna fattispecie, tenendo necessariamente conto di una serie di fattori emotivi e non;
dunque, non appare logica e conforme alla ratio dell'art. 599 c.p. la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, valorizzando il dato temporale, attribuisce alle dichiarazioni rese dal PR, il giorno successivo all'episodio oggetto di giudizio, la veste e di una "mera ritorsione vendicativa", escludendo per tale ragione l'applicabilità dell'esimente del secondo comma dell'art. 599 c.p.; l'esimente de qua è applicabile anche nel caso in cui la reazione dell'agente sia diretta nei confronti del provocatore in un tempo anche successivo al fatto ingiusto e non immediatamente contestuale, di guisa che la reazione dell'imputato, verificatasi il giorno successivo, rientra in pieno nel concetto di "immediatezza", così come interpretato all'unanimità dalla giurisprudenza;
inoltre, la sentenza impugnata incorre in un evidente travisamento del fatto e in un omesso esame di una prova rilevante nella parte in cui fa riferimento a delle dichiarazioni virgolettate e ricondotte dalla giornalista direttamente alla paternità del PR, senza considerare che la testimone RI LP, autrice di uno degli articoli incriminati, non è stata assolutamente in grado di riportare con sicurezza se quanto pronunciato dal PR fosse stato a lei riferito direttamente da quest'ultimo, o se invece avesse tratto il contenuto delle affermazioni del PR dal lancio dell'agenzia ANSA, né è stata in grado di riferire con assoluta sicurezza ciò che il PR avrebbe detto;
in buona sostanza la motivazione della sentenza impugnata, travisando il fatto, non ha dato atto che non è stata mai raggiunta una prova sicura circa le frasi e le parole che sono state pronunciate dal PR e le circostanze nell'ambito delle quali esse sono state proferite, giungendo a conclusioni di certezza, pur in presenza di dati di fatto e di diritto del tutto contrari alla conclusione proposta dalla sentenza impugnata, con la conseguenza che l'imputato andava assolto ex art. 129/2 c.p.p. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso va respinto.
1. Non merita censura la valutazione della Corte territoriale che ha dichiarato la prescrizione del reato di diffamazione ascritto all'imputato al capo b) non 2 ravvisando nella fattispecie in esame cause di non punibilità a norma dell'art. 129/2 comma c.p.p. (Sez.Un., n.23428 del 22/03/2005; Sez. IV, n.31344 dell' 11/06/2013). Ed invero, se l'obbligo della immediata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sancito dal primo comma dell'art. 129 c.p.p., comporta nel contempo la valutazione della sussistenza in modo evidente di una ragione di proscioglimento dell'imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma del medesimo art. 129 c.p.p., tuttavia, tale ragione è ravvisabile soltanto nel caso in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. III, n.10221 del 24/01/2013).
2. Nel caso di specie i giudici d'appello, avendo ritenuto sussistenti tutti gli elementi del delitto di diffamazione e la non configurabilità della scriminante di cui all'art. 599/2 c.p., hanno ritenuto non applicabile l'art. 129/2 c.p.p., confermando le statuizioni civili scaturenti dal reato e tale valutazione non appare in alcun modo viziata per quanto si dirà.
3.Va premesso che la Corte territoriale ha ritenuto di confermare le valutazioni del primo giudice, circa l'operatività della scriminate dello stato d'ira dell'imputato, esclusivamente con riguardo al reato di ingiurie di cui al capo a), commesso subito dopo l'andata in onda della trasmissione "Domenica In" condotta dal LE, in occasione dell'incontro tra i due a Piazza Euclide, evidenziando che, invece, non fosse configurabile tale scriminante per le dichiarazioni rilasciate dal PR agli organi di stampa giorno successivo per l'elemento temporale che l'art. 599 c,p. richiede, riconducendo la condotta tipica non punibile alla sostanziale immediatezza del fatto ingiusto che ha provocato la reazione. I giudici d'appello hanno evidenziato altresì che le dichiarazioni rilasciate dal PR il giorno successivo, una volta persa la natura di sfogo immediato per l' ingiustizia subita hanno assunto la veste di una mera ritorsione vendicativa, stante l' evidente soluzione di continuità nello stato emozionale del soggetto, il quale non può certo essere ritenuto preda dell' incontenibile ira (che aveva giustificato la reazione immediata) addirittura il giorno successivo ed in un contesto del tutto diverso dal diretto contatto con l'autore stesso del fatto ingiusto. Tale ultima valutazione si presenta corretta con le seguenti precisazioni.
4.Il ricorrente ha posto in risalto la contraddittorietà della valutazione dei giudici d'appello che hanno escluso l'operatività dell'art. 599/2 c.p. per il delitto 3 K di diffamazione in dipendenza dell'elemento temporale, ossia per la sostanziale non immediatezza della reazione, pur essendosi essa verificata ad un giorno di distanza. Tale doglianza, tuttavia, non pare tener conto dell'intero iter argomentativo della Corte territoriale di condivisione della sentenza del primo giudice, più diffusa sul punto, che ha correttamente considerato "immediatezza" della reazione non come un dato esclusivamente temporale, ma quale espressione del legame di interdipendenza tra la reazione irata ed il fatto ingiusto subito, legame questo non ravvisabile nell'episodio di cui al capo b), non potendosi più parlare di "ira", ma di rancore, non scriminato dalla previsione di cui all'art. 599/2 c.p.
5. Sul punto, occorre rilevare che questa Corte, ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, ha più volte affermato i principi, secondo cui non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l'offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finchè duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nella reazione sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l'offesa; l'immediatezza della reazione, infatti, deve essere intesa in senso relativo, avuto riguardo alla situazione concreta e alle stesse modalità di reazione in modo da non esigere una contemporaneità che finirebbe per limitare la sfera di applicazione dell'esimente in questione e di frustarne la ratio e tanto più deve considerarsi il tempo necessario alla reazione quando questa assuma la forma della diffamazione;
per l'integrazione della provocazione è, dunque, sufficiente che l'azione reattiva sia condotta a termine persistendo l'accecamento dello stato d'ira provocato dal fatto ingiusto altrui e che tra l'insorgere della reazione e tale fatto sussista una reale contiguità temporale, senza che occorra che la reazione si esaurisca in una reazione istantanea (Sez. 5,n. 8097 del 11/01/2007 Rv. 236541; Sez. F, n. 32323 del 31/07/2007). Il dato temporale della reazione, dunque, deve essere interpretato con elasticità: l'immediatezza della reazione rispetto al fatto ingiusto altrui rende più evidente la sussistenza dei presupposti di tale circostanza attenuante, mentre il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore a lungo provato (Sez. 1, n. 16790 del 08/04/2008, Rv. 240283).
6.Di tali principi hanno fatto corretta applicazione i giudici di merito, ritenendo che solo con riguardo alle ingiurie proferite dall'imputato nei confronti del LE in occasione dell'incontro a Piazza Euclide, subito dopo la messa in onda della trasmissione "Domenica In", si configurasse la scriminante in questione, laddove nella successiva condotta illecita dell'imputato dell'aver rilasciato dichiarazioni ai media, contenenti espressioni ingiuriose nei confronti della p.o., fosse ravvisabile un diverso atteggiamento psicologico, non più improntato ad un "dolo d'impeto" per l'offesa subita, ma a rancore non riconducibile alla previsione di cui all'art. 599/2 c.p.
7.Invero, dalle modalità con le quali si sono svolti i fatti si coglie chiaramente che l'imputato il giorno successivo all'incontro con il LE, decise di rilasciare ai media di dichiarazioni diffamatorie nei confronti dello stesso, in quanto non appagato dello "sfogo" personale avuto in occasione di quell'incontro, ritenendo, pertanto, di portare all'attenzione pure degli organi di stampa e dei lettori dei quotidiani la vicenda in questione. Non è dato cogliere in tale condotta, dunque, il nesso causale tra fatto ingiusto e reazione, avendo l'imputato, una volta esaurita la spinta emotiva determinante l'aggressione verbale, dato spazio, come correttamente rilevato dai giudici di merito, al diverso sentimento della ritorsione vendicativa, in soluzione di continuità con la precedente condotta. Ciò, non solo per diverso contesto temporale in cui è stata posta in essere, ma per la presenza in tale successiva condotta di una "pianificazione” nel rappresentare agli organi di stampa la vicenda, incompatibile con quella spontaneità ed emotività che normalmente deve caratterizzare la scriminante di cui all'art. 599 c.p., che non lascia spazio ad una reazione per così dire "frazionata".
8. Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che lo stato d'ira, rilevante ai fini della configurazione della provocazione, è escluso dalla sedimentazione nell'agente di un sentimento vendicativo e dalla perpetrazione di un'aggressione lucida e fredda (arg. ex ez. 1, n. 29480 del 25/10/2012).
9. Manifestamente infondata si presenta, poi, l'ulteriore doglianza sviluppata nel ricorso, secondo cui non sarebbe configurabile nella fattispecie il delitto di diffamazione in quanto la testimone RI LP, autrice di uno degli articoli incriminati, non sarebbe stata in grado di riportare con sicurezza se quanto pronunciato dal PR fosse stato a lei riferito direttamente da quest'ultimo, o se invece avesse tratto il contenuto delle affermazioni dell'imputato dal lancio dell'agenzia ANSA. Tale doglianza omette, invero, di confrontarsi compiutamente con la circostanza di fatto, in sostanza messa in risalto, senza illogicità, dai giudici di merito e ritenuta dirimente non specificamente censurata in questa - sede secondo cui il Corriere della Sera non ha riportato dei commenti, ma dichiarazioni virgolettate, che normalmente, per tale modalità della pubblicazione, sono da ricondurre direttamente al dichiarante, nella specie il PR, sicchè si presenta non rilevante che esse siano state apprese dal comunicato Ansa, ovvero dalla viva voce dell'imputato. 5 : 10. Il ricorso va, dunque, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si ritiene di liquidare in complessivi € 1200,00, oltre accessori come per legge.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in complessivi € 1200,00 oltre accessori come per legge Così deciso il 6.7.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Wave Po llA Rosa Pezzullo Maurizio Fumo esery DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 24 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Sermela Lanzuise Day 6