Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2015, n. 7244
CASS
Sentenza 6 luglio 2015

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Massime1

Ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finchè duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l'immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicchè il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto sussistente lo stato d'ira per le offese pronunciate all'indirizzo della persona offesa lo stesso giorno della condotta provocatoria, a seguito di un incontro casuale in strada, ma non per le dichiarazioni diffamatorie rese ai giornali il giorno dopo, le quali, persa la natura di sfogo immediato per l'ingiustizia subita, avevano assunto la veste di mera ritorsione vendicativa).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2015, n. 7244
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7244
Data del deposito : 6 luglio 2015

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