Cass. pen., sez. feriale, sentenza 31/07/2007, n. 32323
CASS
Sentenza 31 luglio 2007

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Ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l'offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finchè duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nella reazione sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l'offesa. (Fattispecie avente ad oggetto il riconoscimento della scriminante nel caso di ingiuria realizzata a mezzo di una missiva, spedita quattro giorni dopo la commissione del presunto fatto ingiusto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 31/07/2007, n. 32323
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32323
    Data del deposito : 31 luglio 2007

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