Sentenza 31 luglio 2007
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l'offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finchè duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nella reazione sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l'offesa. (Fattispecie avente ad oggetto il riconoscimento della scriminante nel caso di ingiuria realizzata a mezzo di una missiva, spedita quattro giorni dopo la commissione del presunto fatto ingiusto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 31/07/2007, n. 32323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32323 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 31/07/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 14
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 041239/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE DI PACE di PARMA;
nei confronti di:
1) SI HI RO N. IL 20/01/1950;
avverso SENTENZA del 20/06/2006 GIUDICE DI PACE di PARMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE Antonio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. SCHETTINO Aniello, che ha concluso associandosi alle conclusioni del P.G. e chiedendo il rigetto del ricorso e aggiungendo che il reato deve considerarsi estinto per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica di Parma ricorre per cassazione contro la sentenza del Giudice di pace di Parma del 20/06/2006 con la quale SI HI RO è stato assolto dal delitto di cui agli artt. 594 e 61 c.p., n. 10, (commesso il 1.8.2002 in danno di IÒ AE) perché non punibile ai sensi dell'art. 599 c.p., per avere agito nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto costituito dall'avere la persona offesa escluso l'imputato dalla partecipazione ad udienza camerale della Commissione Tributaria presieduta dal querelante.
Il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale, deducendo che non poteva essere ritenuta sussistente l'esimente di cui all'art. 599 c.p., posto che il "Giudice di 1 grado ha ritenuto che il comportamento tenuto dal Dott. IÒ rappresentasse un fatto ingiusto poiché il SI HI aveva diritto di presenziare all'udienza in Camera di Consiglio in quanto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47; art. 84 disp. att. c.p.c., comma 2, si desume che alle udienze in Camera di Consiglio nei procedimenti tributari sono ammessi i difensori e le parti e che il SI HI avesse agito nello stato d'ira provocato dal fatto ingiusto". Per contro, secondo il ricorrente, "appare veramente abnorme considerare atto ingiusto, che possa integrare l'esimente di cui all'art. 599 c.p., comma 2, un provvedimento di un organo giurisdizionale e nell'esercizio delle funzioni. Se così fosse qualsiasi soccombente sarebbe legittimato a reagire nei confronti di un Giudice che ha pronunciato un provvedimento a lui sfavorevoli senza adire i rimedi previsti dall'ordinamento".
Deduce ancora il ricorrente che il Dott. IÒ, essendo anche presidente della sezione staccata di Parma del T.A.R. dell'Emilia Romagna, "ha ritenuto applicabile alla Camera di Consiglio per l'istanza di sospensione, mutuata dalla giustizia amministrativa la normativa del procedimento giurisdizionale amministrativo, che esclude in tale udienza la presenza delle parti, che sono rappresentate dai difensori".
Infine, il ricorrente deduce che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante che tra la commissione del presunto fatto ingiusto e la spedizione della missiva fossero trascorsi quattro giorni al fine di valutare l'elemento della immediatezza di cui all'art. 599 c.p., comma 2. Osserva la Corte che il ricorso deve essere rigettato perché proposto per motivi infondati, così come rilevato anche dal P.G. Innanzitutto va evidenziato che l'atto ritenuto ingiusto dal Giudice di pace non può essere confuso con un atto giurisdizionale, trattandosi di provvedimento emesso dalla persona offesa in esplicazione dei poteri di disciplina dell'udienza a lui spettanti nella qualità di presidente della Commissione tributaria. Inoltre, va rilevato che esattamente il giudice del merito ha ritenuto il comportamento della persona offesa in contrasto con le norme disciplinanti il processo tributario, nel quale è riconosciuta al contribuente la facoltà di stare in giudizio personalmente nel caso in cui la controversia risulti di valore inferiore ai cinque milioni (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 1). Circostanza neppure contestata dal ricorrente, il quale si è limitato a prospettare una sorta di "buona fede" del IÒ il quale avrebbe ritenuto applicabile alla camera di consiglio per l'istanza di sospensione, mutuata dalla giustizia amministrativa la normativa del procedimento giurisdizionale amministrativo, che esclude in tale udienza la presenza delle parti, che sono rappresentate dai difensori. Ma nella concreta fattispecie risulta violata la lettera stessa della legge che impone in sede di udienza camerale ai fini della sospensiva di "sentire le parti", trattandosi di ipotesi in cui la parte poteva stare in giudizio personalmente. Inoltre, dalla sentenza impugnata risulta che la persona offesa addirittura invitò il segretario a chiedere l'intervento della "forza pubblica" per escludere la partecipazione all'udienza della parte che aveva il diritto di parteciparvi. Ricorrono, dunque, tutti gli elementi dell'atto arbitrario in quanto non solo illegittimo ma anche manifestato "in forme aggressive" (Corte cost., 23 aprile 1998, n. 140 a proposito dell'oltraggio) che correttamente è stato inquadrato dal giudice del merito nel fatto ingiusto originante lo stato d'ira scriminante ex art. 599 c.p.. Infine, neppure è fondata la censura sulla ritenuta immediatezza della reazione alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il concetto di immediatezza, ai fini della predetta esimente, non è da intendersi nel senso che la reazione debba attuarsi nello stesso momento in cui si riceve l'offesa, bensì in senso relativo, essendo sufficiente che essa abbia luogo finché duri lo stato di reazione suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nel dare la risposta sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l'offesa (Sez. 5, Sentenza n. 13735 del 07/03/2006 Ud. (dep. 19/04/2006) Rv. 233986). Con apprezzamento in fatto e come tale incensurabile in questa sede, invero, il giudice del merito ha accertato l'esistenza del nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d'ira.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2007