Sentenza 5 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5059 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
5059/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITA SSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 5594/99 Dott. Mario CORDA Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO 8917/99 10823 Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron. Rep. 1784 Consigliere Dott. Francesco FELICETTI SPIRITO Rel. ConsigliereDott. Angelo Ud. 25/01/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENT ENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. 5 APR. 2001 NACCA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA il IL CANCELLIERE presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA BUONANNO ROBERTO, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
CG508886 IACP DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, INTERMOIA MARIA, ALICANTE SALVATORE;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 08917/99 proposto da: e INTERMOIA MARIA ALICANTE SALVATORE elettivamente domiciliato in ROMA 2001 -220 VIA F. S. NITTI 11, presso l'avvocato GAGLIARDI S., -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legere rappresentato e difeso dall'avvocato RUSSO GIUSEPPE, al Sig. BU ON ANNO per diritti 12000 +3 giusta delega in calce al controricorso e ricorso 1-4.OIT.2001 incidentale;
IL CANCELLIERS controricorrente e ricorrente incidentale
contro
NACCA ANTONIO, IACP DELLA PROVINCIA DI NAPOLI;
- intimati avverso la sentenza n. 469/99 del Tribunale di NAPOLI, € 0,52 L.1000 depositata il 27/01/99; CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Consigliere Dott. Angelo DIRITTI DI udienza del 25/01/2001 SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento AY933397 del ricorso incidentale. €0,52 L.1000 CANCELLERIA €0,52 1.1000 CANCELLERIA AY993381 I D I T T I D V I C A R E - V E R S2225238 I AY993382 D AY993376 LAY993391 T I R I DIRITTI DIN D €0,52 L.1000 AY993377 _ I E - T D V C CANCELLERIA MG A 3 -2- AY993392 R.G. 5594/99 + 8917/99 Svolgimento del processo Nel 1984 il sig. AN AC convenne in giudizio l'IACP della Provincia di Na- poli perché fosse accertata la sua qualità di conduttore di un alloggio ubicato in Poz- zuoli, sostenendo che l'immobile era stato assegnato in locazione dall'Istituto a suo padre EP e che, a seguito della morte di quest'ultimo, egli era subentrato nel rapporto contrattuale in qualità di figlio convivente. Nel 1997, respinta la domanda dal pretore, il AC propose appello;
nel corso del cui giudizio si costituirono Ali- cante SA ed ER IA, i quali, chiesta la dichiarazione d'ammissibilità del loro appello ed il rigetto del gravame del AC, esposero: di occupare legitti- mamente lo stesso immobile sin dal 1990; che il AC non aveva diritto alcuno sul cespite, posto che alla morte di suo padre l'IACP aveva "già titolato MA NN, seconda moglie di AC EP, quale unico soggetto capace a succedere nella locazione", e che lo stesso AN AC già occupava altro immobile dell'Istituto, che alla morte della MA l'Istituto aveva individuato l'AN come soggetto avente titolo all'assegnazione. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza attualmente impugnata, dichiarò inammissi- bile l'intervento in appello dell'AN e dell'ER e rigettò l'appello del AC. Propongono ricorso per cassazione il AC, in via principale, attraverso lo svolgi- mento di tre motivi, e l'AN e l'ER, in via incidentale, con un unico moti- VO. Motivi della decisione I ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., essendo stati proposti contro la medesima sentenza. Cons.Spigitoest. R.G. 5594/99 + 8917/99 1 Il ricorso principale del AC. - Nel respingere l'appello del AC, il tribunale ha affermato che la disciplina del- l'art. 6 della legge n. 392 del 1978 (successione nel contratto dei coniugi e dei parenti e degli affini abitualmente conviventi con il conduttore poi deceduto) non è applica- bile agli alloggi costruiti a totale carico dello Stato (come espressamente sancito dal- l'art. 26, lett. b, della stessa legge), la cui locazione è disciplinata dal D.P.R. n. 1035 del 30 dicembre 1972. La stessa inapplicabilità è stata affermata in relazione all'art. 1614 c.c. Con i primi due motivi di ricorso, il AC - dolendosi della violazione degli artt. 2 Cost., 1614 c.c., 11, 16, 17 D.P.R. n. 1035 del 1972 - introduce una serie di ragioni di ordine giuridico e pratico, tendente ad un ripensamento del principio (che egli affer- ma essere il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito) in base al quale, alla morte dell'assegnatario di un alloggio di edilizia economica e po- polare, gli eredi non subentrano nel rapporto di locazione. Sostiene, dunque, che dal menzionato principio derivano conseguenze paradossali ed immorali, quale l'urgenza per l'erede di abbandonare l'alloggio "con il morto in casa" e quale l'individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'immobile ed al pagamento del corrispettivo nel tempo che va dalla data del decesso dell'assegnatario. Adduce, a sostegno della sua tesi: il diritto costituzionalmente protetto all'abitazione; la posizione di debolezza in cui si trovano gli eredi dopo la morte del loro dante causa;
l'incertezza circa l'esito del contratto dopo la morte dell'assegnatario (estinzione, cessazione o risoluzione); la possibilità di ritenere che il contratto prosegua nei confronti degli eredi, salva la pos- sibilità per l'Istituto di richiederne la risoluzione allorquando l'erede non sia in pos- Cons. Spirito est. 2 R.G. 5594/99 + 8917/99 sesso dei requisiti richiesti dalla legge;
la posizione di interesse legittimo attribuita all'erede ai fini della nuova assegnazione, da parte di quella stessa giurisprudenza che negail suo subentro nel rapporto di locazione;
il sicuro diritto soggettivo dell'erede a rimanere nell'immobile quanto meno per il tempo necessario a provvedere alle ope- razioni di sgombero;
la difficoltà di concepire che l'erede che sia rimasto nel posses- so dell'abitazione, dopo la morte dell'assegnatario, ed abbia continuato a pagare il ca- none si sia trovato per lungo tempo in una situazione di illegittimità; la disparità del trattamento tra i soggetti che si trovino nella situazione ora trattata e gli eredi dell'as- segnatario con promessa di futura vendita, i quali, per pacifica giurisprudenza, suc- cedono nel diritto del dante causa. I motivi, che possono essere congiuntamente trattati sono infondati e vano respinti. Il giudice, nel respingere domanda del AC s'è adeguato all'ormai consolidata giu- risprudenza secondo la quale, in materia di locazione di immobili dell'edilizia resi- denziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, sicché la morte dell'assegnatario di un alloggio non determina una successione nel rapporto lo- catizio, bensì la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente assegnante, mentre in favore degli eredi dell'assegnatario, privi del diritto di subentrare nel suddetto rapporto, può essere riconosciuta soltanto una posizione di interesse legittimo in ordine alla facoltà di chiedere una nuova asse- gnazione in loro favore del medesimo bene a titolo preferenziale ai sensi dell'art. 12 D.P.R. n. 1035 del 1972, sempre che sussistano le condizioni di carattere generale ri- chieste dall'art. 2 del medesimo decreto (tra le tante, cfr. Cass. 29 aprile 1999, n. 4305; 29 luglio 1987, n. 6571). Cons. Spirito est. 3 R.G. 5594/99 + 8917/99 Tale indirizzo trae origine, oltre che dall'espresso dettato normativo, dalla conside- razione della peculiarità dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare, che, co- me correttamente è stato posto in evidenza dal giudice di merito, ha caratteristiche ben distinte dalla comune cessione in locazione dell'immobile, provvedendo ad esi- genze abitative di persone meno abbienti che versino in determinate condizioni e sia- no in possesso di specifici requisiti. Tant'è che la stessa legge n. 392 del 1978 ha espressamente escluso (art. 26) l'applicabilità delle sue disposizioni alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico dello Stato. Ciò premesso, gli argomenti addotti dalla difesa del AC si rivelano del tutto in- consistenti e, come tali, inidonei ad autorizzare un "ripensamento interpretativo". Le esigenze pratiche che essa evidenzia sono assolutamente irrilevanti in relazione a si- tuazioni giuridicamente disciplinate, così come è del tutto impertinente il richiamo all'art. 2 Cost., se si pensa che il valore alla solidarietà sociale, in relazione alla mate- ria in oggetto, può dirsi attuabile ed attuato nei confronti dell'assegnatario (ossia di persona che, secondo la legge, viene considerata meritevole di godere di un alloggio pubblico), ma non nei confronti del suo erede (ossia di persona che, come in questo caso, pretende la continuazione del contratto di locazione senza la dimostrazione di essere in possesso di quegli stessi requisiti posseduti dall'assegnatario, suo dante cau- sa). Altrettanto incongruente si dimostra la proposta interpretativa tendente all'afferma- zione del diritto dell'erede al subentro, salva la possibilità dell'Istituto di "risolvere" il contratto nel caso di verifica negativa circa il possesso da parte dell'erede stesso dei requisiti normativamente previsti. Non s'avvede il ricorrente che anche questa solu- Cons.Spiritoest. 4 R.G. 5594/99 + 8917/99 zione presupporrebbe il riconoscimento di un diritto al subentro che, nell'edilizia po- polare, non è normativamente previsto, mentre l'erede (come s'è visto) è fornito di un mero interesse legittimo alla valutazione del possesso dei requisiti ai fini del subentro medesimo. Nel terzo motivo, poi, il ricorrente pone in evidenza la discrasia riscontrabile tra la data della lettura del dispositivo (20 gennaio 1999) e quella in cui risulta essere stata decisa la causa (21 gennaio 1999). Dal principio di prevalenza del dispositivo ri- spetto alla sentenza, fa discendere, dunque, la nullità della sentenza, che risulterebbe essere stata formata in un momento successivo e lontano dalla decisione. Il motivo è infondato, in quanto è evidente che nella specie si tratta di un errore materiale nella trascrizione, sulla sentenza, della data della decisione (come lo stesso ricorrente riconosce), la cui correzione non entra nei compiti di questa S.C. 2 Il ricorso incidentale dell'AN e dell'ER. - Il giudice ha dichiarato inammissibile l'intervento in appello dell'AN e dell'In- termoia (i quali, prospettandosi titolari della nuova assegnazione dell'alloggio, chie- devano il rigetto del gravame del AC e la condanna di questi al pagamento delle spese di lite) sul presupposto che essi "non risultano essere titolari di alcuna posi- zione di diritto soggettivo rilevante ai fini e per gli effetti degli artt. 344 e 404 c.p.c.". A tal proposito il giudice ha accertato che l'AN non ha provato di essere asse- gnatario dell'alloggio, ma, al contrario, ha prodotto documentazione dalla quale ri- sulta avere effettuato dei versamenti in favore dell'IACP, relativamente al cespite in esame, a titolo di "indennità per occupazione abusiva". Cons. Spinito est.Spinto est 5 R.G. 5594/99 + 8917/99 Con l'unico motivo del ricorso incidentale, l'AN e l'ER impugnano la statuizione sostenendo che, invece, la documentazione prodotta era idonea a dimo- strare che l'AN, da un certo periodo in poi, effettuava i versamenti in favore del- l'IACP in qualità di assegnatario-conduttore e non di occupante abusivo;
di qui, la piena legittimazione a spiegare l'intervento in appello. Il motivo è infondato e va respinto. A norma dell'art. 344 c.p.c., nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c., ossia di coloro i cui diritti sono pregiudicati dalla sentenza di primo grado emessa. Sicché, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui l'intervento dei terzi nel giudizio di appello deve ritenersi ammesso - in relazione alla previsione dell'art. 404, primo comma - quando il terzo faccia valere nel giudizio una pretesa del tutto autonoma da quella formante oggetto di contestazione tra le parti originarie ed incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza di primo grado o con quella che eventualmente potrebbe essere accertata dalla sentenza di appello (tra le varie, cfr. Cass. sez. un. 27 agosto 1998, n. 8500). Correttamente, dunque, il giudice di merito ha dichiarato l'inammissibilità dell'in- tervento in appello degli attuali ricorrenti, i quali non hanno provato i fatti posti a fondamento della loro menzionata, autonoma pretesa. Quanto al contenuto della do- cumentazione prodotta, i ricorrenti chiedono un nuovo accertamento di fatto assolu- tamente inammissibile in sede di legittimità. Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudi- zio di cassazione. Cons. Spirito est. 6 7 R.G. 5594/99 + 8917/99
Per questi motivi
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001. Il Presidentekië Cash L'Estensore COME Prana Sezono Cas IL CANCELLANE UI TI Depositato in Ca rolieria Ellisé Cel o -5 HER, 2001. IL CANCELLIERE 7 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dotol 9 LUG. 2001 4 an 3.4690 versate 3. 290.000 hoooo al OV ....) (lire 290000 p. Dirigente Gervizi (D.ssa IA Grazia DI FILIPPO, Il Responsabile Servizio Atti Ciudiziar (Dr M. RACCICHINI) 11.DIFICENT AREA SERVI DI FILIPPO) Cons. Spirito est. 7