Sentenza 3 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2004, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
AL MA;
- intimato non costituito -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze n. 149/13/99 del 23 novembre 1999, depositata il 29 marzo 2000, notificata il 15 maggio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato il 25 gennaio 1994 il sig. MA AL impugnava innanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Lucca il silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio del Registro di Viareggio all'istanza, con la quale il contribuente, in data 27 ottobre 1992, aveva richiesto il rimborso dell'INVIM corrisposta in relazione all'atto rogato dal notaio Guidugli il 9 settembre 1992. A mezzo di tale atto il AL aveva costituito con altri una società in nome collettivo, mediante conferimento dell'Azienda costituita dallo stabilimento balneare denominato "Bagno Orsa Maggiore": il contribuente, sostenendo di aver corrisposto l'imposta solo in via cautelativa, motivava la propria istanza di rimborso in base alla circostanza che il bene conferito era uno stabilimento balneare in concessione sul demanio marittimo.
La Commissione adita, con sentenza n. 149/08/97, del 17 novembre 1997, depositata il 17 marzo 1998, rigettava il ricorso del contribuente ritenendo dovuta l'INVIM e legittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione alla domanda di rimborso. La sentenza era impugnata dal contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze che, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'appello, ritenendo non dovuta l'imposta e condannando l'Amministrazione al rimborso.
Avverso tale sentenza, il Ministero delle Finanze, con atto notificato il 10 luglio 2000, propone ricorso per Cassazione con unico motivo. Il contribuente non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, D.P.R. n, 643/1072, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. La sentenza impugnata avrebbe (erroneamente, secondo la ricorrente) escluso che il conferimento dello stabilimento balneare potesse essere soggetto ad INVIM, non considerando che "le concessioni ai privati per uso eccezionale di beni demaniali, cioè esorbitanti dalla loro normale destinazione (come nel caso in esame in cui la P.A. permette l'installazione e il mantenimento di manufatti incorporata al suolo), danno luogo alla costituzione di un diritto strutturalmente assimilabile, nei confronti degli altri privati, alla categoria dei diritti reali". Il giudice di merito avrebbe "omesso di valutare che il conferimento riguardava beni immobili e che l'atto aveva tutte le caratteristiche propri di un negozio giuridico intercorso tra le parti, al quale l'Ente pubblico era rimasto del tutto estraneo. Pertanto, non si trattava di un atto di subentro in una concessione demaniale, ma si poteva bene raffigurare, nella specie, il conferimento di un diritto reale di godimento, la cui esistenza - come diritto - era condizionata alla permanenza del rapporto concessorio". Il motivo è infondato, oltre a presentare profili di inammissibilità.
La ratio decidendi della sentenza impugnata sembra essere manifestamente legata al convincimento - cui sarebbe pervenuto il giudice di merito sulla base, esplicitamente dichiarata, degli "atti in fascicolo" e della "analisi della normativa interessata" -, che nella fattispecie: a) "nessun incremento si può considerare verificato ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 643/1972 e quindi nessuna imposta può essere pretesa"; e ciò in quanto b) l'atto di concessione, per consolidata giurisprudenza, non può essere considerato fonte di diritti di proprietà ovvero di diritti reali di godimento che non possono essere equiparati ad istituti propri del diritto privato quali il diritto di superficie o altri assimilabili¯. In questa prospettiva la Corte di merito afferma che "l'incremento di valore del bene non può, nella fattispecie, ne' essere determinato nè essere mai conseguito da chicchessia non essendo mai ipotizzabile il trasferimento di proprietà ovvero della concessione che è sempre precaria e determinata intuitu personae e mai rivendicabile alla sfera patrimoniale del privato".
Dal ricorso e dalla sentenza impugnata sembra, quindi, evidente, che nella specie il passaggio chiave per la soluzione della controversia sia rappresentata dalla interpretazione dell'atto di concessione. Ma qui sono altre norme, non certo quella di cui all'art. 2, D.P.R. n. 643/1972, ad essere principalmente e specificamente coinvolte quale parametro del giudizio: ed è sull'applicazione (eventualmente supposta erronea) di queste norme che il ricorso avrebbe dovuto articolare la propria critica alla sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge.
Si deve anche rilevare che, se il nucleo centrale della decisione è rappresentato dall'interpretazione della volontà delle parti espressa nell'atto di concessione e nel contratto relativo al conferimento di azienda (stabilimento balneare), ci si trova di fronte ad un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione immune da vizi logici. Nel caso di specie, un vizio di motivazione nemmeno è dedotto dall'Amministrazione ricorrente, la quale sì limita a denunciare una omessa motivazione che non trova riscontro nella sentenza impugnata, la quale certamente presenta una motivazione, che potrebbe anche essere erronea o insufficiente, ma non può dirsi omessa. Peraltro, la stessa amministrazione ricorrente sembra ritenere decisivo nella fattispecie un accertamento in fatto, che, tuttavia, avrebbe voluto vedere concludersi nel senso da essa suggerito.
Nel ricorso, infatti, si afferma che la sentenza impugnata sarebbe erronea, perché "l'atto aveva tutte le caratteristiche proprie di un negozio giuridico intercorso fra le parti, al quale l'Ente pubblico era rimasto del tutto estraneo". In tal modo la ricorrente fa riferimento, per di più omettendo di evidenziare quando e in quale atto nel giudizio di merito essi siano stati fatti valere, ad elementi di fatto - le caratteristiche del negozio, l'estraneità dell'Ente pubblico -, affermati e non dimostrati, che si vorrebbe prevalessero su quelli assunti dal giudice di merito a fondamento del proprio convincimento, ma senza indicarne le ragioni. Anzi appare in buona misura apodittica la conclusione cui il ricorso perviene nell'affermare che, nella specie, "non si trattava di un atto di subentro in una concessione demaniale ma, si poteva bene raffigurare...il conferimento di un diritto reale di godimento, la cui esistenza - come diritto - era condizionata alla permanenza del rapporto concessorio". E le ragioni di dubbio aumentano, se si considera che le espressioni usate dalla ricorrente - come ad es. l'utilizzo della forma verbale dell'imperfetto, "si poteva bene raffigurare" - sembrano suggerire l'esistenza di qualche perplessità, alla quale l'amministrazione ricorrente non riesce a sottrarsi nel formulare quella che appare più una ipotesi che una soluzione.
Questa sensazione cresce quando il ricorso afferma che "l'indagine è sempre necessaria non potendosi affermare, dogmaticamente, che gli atti in parola costituiscono sempre rapporti meramente obbligatori o diritti a contenuto patrimoniale". Siffatta affermazione, più di ogni altra, segnala che, anche secondo l'opinione della ricorrente, la soluzione della controversia è legata ad un accertamento di fatto che, tuttavia, il giudice di merito dichiara di aver svolto, assumendo ad oggetto di indagine gli atti depositati nel fascicolo delle parti e la normativa concernente la fattispecie sottoposta al giudizio.
L'assenza nel ricorso di un adeguato apparato critico capace di illustrate i vizi logici della motivazione e gli specifici errori giuridici (con gli opportuni riferimenti normativi) nei quali il giudice di merito sarebbe incorso, porta al rigetto del ricorso stesso. In ragione della mancata costituzione dell'intimato non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004