CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14898 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BB OL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/09/2022 del TRIBUNALE di PIACENZA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore dell' indagato che ha concluso per l' accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini del Tribunale di Piacenza, con provvedimento in data 8/09/2022, disponeva sequestro preventivo a carico di LO FA , indagato per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14898 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 08/02/2023 1.1. A seguito di istanza di riesame presentata dal difensore dell'indagato, con ordinanza del 29/09/2002, il Tribunale Piacenza confermava il decreto suddetto in quanto riteneva sussistente il fumus del delitto contestato dal momento che era da ritenere sussistente l'arbitrarietà dell'occupazione nonché il periculum in ragione del concreto rischio che l' indagato potesse ulteriormente estendere la sua occupazione abusiva. 2. Contro la suddetta ordinanza l'indagato, a mezzo difensore di fiducia propone ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 633 e 639 bis cod. pen. Assume che erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto la configurabilità del reato L. in questione non considerando nella speciell'indagato, conduttore di un negozio all' interno del fabbricato de quo, si era limitato ad utilizzare il bene comune in conformità ai propri diritti di uso di spazi condominiali e che al fine di fruire del proprio magazzino ed esercitare la propria attività era necessario utilizzare talune delle parti comuni. Rileva che difettavano, quindi, l'arbitrarietà della condotta e l'assenza di un titolo legittimante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure mosse 2. Occorre premettere che il ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. solo per "violazione di legge" . Infatti, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione .di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la p resenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 si:esso codice (Cass. Sez. un., sent. n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, Rv. 226710). Al riguardo, la Corte di legittimità ha, infatti, precisato che può dirsi ormai pacifico l'indirizzo giJrisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606.1 lett. e) c.p.p., siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 28/5/2003 n. 12): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee 2 argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Va anche rilevato che in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei c:ui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delict? , vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 25827901). 3. Ciò premesso ritiene il Collegio che il Tribunale di Piacenza, con una motivazione che non è né mancante né meramente apparente, nel disattendere le censure reiterate in questa sede ha motivato in ordine alla astratta configurabilità a carico del ricorrente dei reati contestati. Il tribunale, in particolare, nel rilevare che il ricorrente utilizzava di fatto in via esclusiva zone condominiali comuni, ha evidenziato la circostanza, acclarata e non contestata della presenza di "migliaia di scatoloni vari ed altro accatastati all' interno del cortile condominiale, nel locali posti al piano terra e nel disimpegno condominiale con una quantità talmente elevata che è stato impossibile estendere detto sopralluogo alle cantine condominiali" nonché la presenza "di un gazebo in metallo e plexiglass, munito di panchine in legno, installato abusivamente" dal Fabbrizzio sempre del cortile condominiale. A fronte di tali argomentazioni appaiono del tutto generiche ed aspecifiche le censure formulate da parte ricorrente che lamenta che i giudici di merito non avrebbero valutato la circostanza che egli avrebbe, in realtà, esercitato un proprio diritto quale condomino. Invero il controllo di legittimità non si estende all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso in cui la motivazione manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Ora risulta di tutta evidenza che il suddetto motivo di impugnazione non inficia in alcun modo la motivazione del provvedimento che risulta certamente esistente e non meramente apparente oltre che corretta in diritto per quanto concerne la ritenuta sussistenza del "fumus commissi delicti". 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 8 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore dell' indagato che ha concluso per l' accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini del Tribunale di Piacenza, con provvedimento in data 8/09/2022, disponeva sequestro preventivo a carico di LO FA , indagato per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14898 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 08/02/2023 1.1. A seguito di istanza di riesame presentata dal difensore dell'indagato, con ordinanza del 29/09/2002, il Tribunale Piacenza confermava il decreto suddetto in quanto riteneva sussistente il fumus del delitto contestato dal momento che era da ritenere sussistente l'arbitrarietà dell'occupazione nonché il periculum in ragione del concreto rischio che l' indagato potesse ulteriormente estendere la sua occupazione abusiva. 2. Contro la suddetta ordinanza l'indagato, a mezzo difensore di fiducia propone ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 633 e 639 bis cod. pen. Assume che erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto la configurabilità del reato L. in questione non considerando nella speciell'indagato, conduttore di un negozio all' interno del fabbricato de quo, si era limitato ad utilizzare il bene comune in conformità ai propri diritti di uso di spazi condominiali e che al fine di fruire del proprio magazzino ed esercitare la propria attività era necessario utilizzare talune delle parti comuni. Rileva che difettavano, quindi, l'arbitrarietà della condotta e l'assenza di un titolo legittimante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure mosse 2. Occorre premettere che il ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. solo per "violazione di legge" . Infatti, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione .di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la p resenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 si:esso codice (Cass. Sez. un., sent. n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, Rv. 226710). Al riguardo, la Corte di legittimità ha, infatti, precisato che può dirsi ormai pacifico l'indirizzo giJrisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606.1 lett. e) c.p.p., siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 28/5/2003 n. 12): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee 2 argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Va anche rilevato che in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei c:ui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delict? , vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 25827901). 3. Ciò premesso ritiene il Collegio che il Tribunale di Piacenza, con una motivazione che non è né mancante né meramente apparente, nel disattendere le censure reiterate in questa sede ha motivato in ordine alla astratta configurabilità a carico del ricorrente dei reati contestati. Il tribunale, in particolare, nel rilevare che il ricorrente utilizzava di fatto in via esclusiva zone condominiali comuni, ha evidenziato la circostanza, acclarata e non contestata della presenza di "migliaia di scatoloni vari ed altro accatastati all' interno del cortile condominiale, nel locali posti al piano terra e nel disimpegno condominiale con una quantità talmente elevata che è stato impossibile estendere detto sopralluogo alle cantine condominiali" nonché la presenza "di un gazebo in metallo e plexiglass, munito di panchine in legno, installato abusivamente" dal Fabbrizzio sempre del cortile condominiale. A fronte di tali argomentazioni appaiono del tutto generiche ed aspecifiche le censure formulate da parte ricorrente che lamenta che i giudici di merito non avrebbero valutato la circostanza che egli avrebbe, in realtà, esercitato un proprio diritto quale condomino. Invero il controllo di legittimità non si estende all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso in cui la motivazione manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Ora risulta di tutta evidenza che il suddetto motivo di impugnazione non inficia in alcun modo la motivazione del provvedimento che risulta certamente esistente e non meramente apparente oltre che corretta in diritto per quanto concerne la ritenuta sussistenza del "fumus commissi delicti". 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 8 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente