Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2026, n. 18802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18802 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
NZ IA GI CI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente-
LV MA
TE GR
AL AT
ha pronunciato la seguente
- Relatore -
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato dal:
Tribunale Di Napoli con l'ordinanza emessa il 25/09/2025 nei confronti della Corte di appello di Napoli nel procedimento relativo alla misura di prevenzione applicata a:
AS IO AR
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18802/2026 Roma, li, 25/06/2026
CC 03/02/2026
R.G.N. 32798/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo che ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Napoli;
esaminata la memoria rassegnata dall'avvocato Domenico Ciruzzi, difensore di AS;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25 settembre 2025, il Tribunale di Napoli, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, pur in assenza di una formale dichiarazione di incompetenza della Corte di appello di Napoli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen., gli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto di competenza al fine di stabilire se in pendenza di impugnazione avverso il provvedimento applicativo di una misura di prevenzione, funzionalmente competente a decidere sull'istanza di revoca o modifica di detto provvedimento sia il giudice dell'impugnazione o quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
2. Risulta dall'ordinanza che a AS AL AR è stata applicata la misura di
Firmato Da: TE GR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 30dide6706ce69e-Firmato Da: NZ IA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5a73a37feeb46191 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
prevenzione della Sorveglianza speciale con decreto n. 112 del 12 marzo 2025, oggetto di appello da parte del difensore con fissazione dell'udienza al 21 ottobre 2025. Al momento della pronuncia del decreto applicativo della misura di sorveglianza speciale il AS era sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con provvedimento del 12 marzo 2024 in sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, in relazione a un procedimento penale per fatti di maltrattamenti. Nel frattempo, il difensore ha proposto istanza di revoca al Tribunale del decreto n. 112 del 2025, ma il Tribunale ritenendosi incompetente, ha trasmesso gli atti alla Corte di appello in forza della pendenza del giudizio di appello. La Corte di appello con ordinanza del 17 giugno 2025 riteneva (pur non dichiarando formalmente la propria incompetenza) di poter disporre solo la cessazione degli effetti della misura di prevenzione, rilevando che secondo la giurisprudenza di legittimità, la competenza della Corte di appello sussiste solo qualora si fosse fatta valere l'iniziale insussistenza dei presupposti della misura di prevenzione, configurandosi la competenza del Tribunale in relazione alle istanze di revoca e sostituzione. Rilevava al contempo che al AS era stata applicata la sorveglianza speciale pur essendo sottoposto alla libertà vigilata e pertanto sospendeva gli effetti della misura di prevenzione ai sensi dell'art. 13 cod. antimafia. Nel frattempo, in data 8 luglio 2025, il AS veniva assolto dal reato di maltrattamenti per il quale era stata applicata la misura di sicurezza, con cessazione anche di tale misura, ma in conseguenza dell'avvenuta cessazione della misura di sicurezza il Commissariato competente ripristinava la misura di prevenzione. A questo punto il difensore ha proposto una nuova istanza di revoca in data 11 agosto 2025 con cui chiedeva al Tribunale la revoca della misura non essendo stata rivalutata la pericolosità del AS. Su tale istanza il Tribunale ha ritenuto sussistere la competenza della Corte di appello ritenendo che l'art. 11 del d.lgs n. 159 del 2011 presuppone la definitività del provvedimento applicativo che nel caso di specie, essendo pendente l'appello, non sussisterebbe sicché la competenza a decidere sulla revoca anticipata sarebbe del giudice di appello, innanzi al quale pende la procedura. Di conseguenza, secondo il Tribunale la pronuncia invocata dalla Corte di appello nell'occasione della prima istanza (Sez. 2, n. 22915 del 10/05/2024, [...], Rv. 286702 -01) che intende differenziare la competenza in base alla cessazione ex tunc (con conseguente competenza del giudice di appello) o ex nunc (con conseguente, competenza del Tribunale che ha applicato la misura) non determinerebbe la competenza del Tribunale perché nella fattispecie l'assoluzione non costituisce prova nuova, nel senso che tra i presupposti legittimanti la revoca non vi è la novità processuale (Sez. I n. 2017 n. 19657); per cui nella fattispecie in esame la competenza ad avviso del Tribunale sarebbe della Corte di appello.
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3. Il difensore di AS AL AR ha rassegnato memoria e, con essa, ha depositato il decreto del 21.10.2025 con cui la Corte di Appello di Napoli ha revocato il decreto emesso in data 12 marzo 2025 dal Tribunale di Napoli e ha disposto la cessazione di ogni effetto della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza applicata nei confronti del medesimo soggetto.
4. Il Sostituto Procuratore generale ha dapprima concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Napoli e, a seguito del deposito delle note difensive, per la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto di competenza è insussistente.
2. Dal sopra riportato sviluppo dell'iter processuale concernente la richiesta di revoca della misura di prevenzione risulta che la difesa ha formulato due istanze;
sulla prima, il Tribunale si è dichiarato incompetente e ha trasmesso gli atti alla Corte di appello che ha sospeso gli effetti della misura di prevenzione effetti della misura di prevenzione ai sensi dell'art. 13 cod. antimafia, perché sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, segnalando, in modo generale e non direttamente influente sullo specifico atto assunto, la competenza del Tribunale, senza l'adozione di alcuna declaratoria diincompetenza;
sulla seconda istanza il Tribunale, valutate le argomentazioni di ordine generale svolte dalla Corte di appello, ma nel diverso, antecedente subprocedimento, oltre a confutarle, ha direttamente sottoposto questione della competenza a decidere sulla nuova richiesta di revoca alla Corte di cassazione. Deve, pertanto, rilevarsi che nessun conflitto negativo di competenza può ritenersi formalmente insorto, non avendo la Corte di appello emesso alcuna dichiarazione di incompetenza rispetto alla quale il Tribunale avesse titolo a rilevare e formalizzare il conflitto ex artt. 28 e ss. cod. proc. pen. In effetti, il Tribunale ha traslato sulla nuova istanza di revoca formulata dalla difesa dopo la cessazione della misura di sicurezza la valutazione compiuta incidentalmente dalla Corte di appello nell'ambito del procedimento relativo alla precedente istanza di revoca, positivamente esitata dalla Corte stessa con il provvedimento di avvenuta presa d'atto della sospensione della misura di prevenzione, senza alcuna dichiarazione di incompetenza.
3. Deve, inoltre, rilevarsi che il provvedimento del 21 ottobre 2025 di revoca della misura di prevenzione, in ogni caso, avrebbe determinatola cessazione del conflitto, anche qualora lo stesso fosse insorto.
P.Q.M.
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Dichiara l'insussistenza del conflitto.
Così è deciso, 03/02/2026
TE GR Il Consigliere estensore
Il Presidente
NZ IA
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