Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2002, n. 11278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11278 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLOFTALIANO Oggetto1278 LA CORTE SUPREM DI S AZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE вре менном 0 . Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA 725/01 - Rel. Consigliere Cron. 28885 Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. 2938 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Ud. 24/04/02 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere C. C. Dott. Carlo CIOFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BI ER, nella qualità di unico erede di BI FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S ER MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEVERINI, cheGAETANO lo difende unitamente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE all'avvocato MICHELE GIAMBITTO, giusta delega in atti;
per diritti € 0,77
- ricorrente -
.31 LUG. 2002 IL CANCELLIERE
contro
BA CO, IP ON, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VITTORIO LOCCHI 6, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO PIZZI, che li difende LILIANA MUSSI, giusta delega2002 unitamente all'avvocato 662 in atti;
-1- controricorrenti avverso la sentenza n. 12547/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 20/11/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI con le quali si chiede che il ricorso in oggetto venga rigettato per manifesta infondatezza, ex art.375 cpc, trattandosi di censure di puro merito contrastate nella sentenza impugnata da congrua motivazione. -2- I B O C SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ER BI, con atto notificato il 24 luglio 2001, ricorre per cassazione contro la sentenza, in data 20 novembre 2000, con la quale il Tribunale di Milano aveva con' fermato la pronuncia del Pretore della stessa città, di rigetto della sua domanda di reintegrazione del possesso di uno "spazio circostante la villetta, sita in Bresso, in via Panzeri n.12, proposta nei confronti di CE AL e di TO RI, i quali resistono con controricorso all'impugnazione. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è manifestamente infondato, come sostenuto dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, risolvendosi in una serie di rilievi critici astratti avverso l'in' censurabile, motivato giudizio di fatto con il quale il Tribunale ha ritenuto che il Ci- bien non aveva provato di possedere lo spazio della cui materiale disponibilità aveva denunziato di essere stato spogliato. Pertanto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato a rimborsare le spese di questo giudizio alle controparti. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, al rimborso a favore dei controri- 2563.00. di correnti, delle spese del giudizio di legittimità, e le liquida in euro.. cui 2.500 di onorari d'avvocato. Roma 24 aprile 2002. 1027 129.11 Il presidente. Il consigliere estensore. (dott. V.Calfapietra) (doft.A. Vella) CEST 10,33 theteur bar 139,44 -- DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 30 LUG. 2002.... IL CANCELLIERE CA AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 ENTRAY 60'S 4 Registrato in data Serie cln 2/290 139,44 Vors OVE/44 CENTOIP (euro Cervizi D P. DILIPPO) Norvicio All Gludiziar IL CANCELLIERE C1 Paolo Garico Tolerics