Sentenza 17 gennaio 2007
Massime • 1
Ai fini dell'ottemperanza alla misura della detenzione domiciliare (art. 47 ter L. 26 luglio 1975 n. 354), la nozione di abitazione e delle relative pertinenze, dalla quale la persona ammessa alla misura alternativa non può allontanarsi, é circoscritta alla dimora in cui il soggetto svolge la propria vita domestica e privata e ai luoghi dalla stessa immediatamente raggiungibili senza soluzione di continuità spaziale. (Fattispecie in cui il condannato, sottoposto al regime di detenzione domiciliare ex art. 47 ter l. 26 luglio 1975 n. 354, nel corso di un ordinario controllo effettuato dalla polizia giudiziaria veniva trovato in un orto non contiguo all'abitazione).
Commentari • 5
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Gli arresti domiciliari devono svolgersi secondo modalità analoghe rispetto a quelle proprie della misura carceraria, dovendosi l'indagato trattenersi esclusivamente all'interno della unità abitativa indicata come domicilio dall'interessato ed autorizzata dal giudice: deroghe sono consentite solo in relazione a quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine e simili) a condizione che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare di riferimento e siano raggiungibili senza accedere a proprietà anche solo parzialmente altrui. Corte di Cassazione sez. VI Penale sentenza 16 febbraio – 28 marzo 2017, n. 15496 Presidente Carcano – Relatore …
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In tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. (Fattispecie in cui l'imputato, all'atto del controllo, si trovava in uno spazio condominiale esterno alla sua abitazione e proveniva da un altro appartamento). …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2007, n. 4143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4143 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 17/01/2007
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 80
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 24799/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO ID, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 17.11.2005 dalla Corte di Appello di Genova:
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Favalli Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
udito il difensore del ricorrente avv. Ezio Menzione, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed - in subordine - dichiararsi estinto per prescrizione il reato ascritto al PR.
FATTO E DIRITTO
ID PR, tratto a giudizio per rispondere del delitto di evasione per essersi, nella condizione di condannato sottoposto al regime di detenzione domiciliare (L. n. 354 del 1975, ex art. 47 ter), allontanato dal suo domicilio di Massa il 22.8.1998, era assolto dal Tribunale di Massa con sentenza del 3.3.2004 con la formula dell'insussistenza del fatto reato.
La condotta integrante la regiudicanda è ricostruibile nei seguenti termini. Nella notte del 22.8.1998, nel corso di un ordinario controllo domiciliare, l'ufficiale di p.g. procedente constatava che il condannato non era all'interno della sua abitazione, trovata "con la televisione e le luci accese e la casa aperta", vedendolo rientrare unitamente alla moglie dal vicino orto, non contiguo alla dimora e nel quale entrambi si erano recati per portare al proprio cane gli avanzi della cena poc'anzi conclusasi con la presenza di alcuni amici. Il giudice di primo grado perveniva alla decisione liberatoria, argomentando che l'imputato, pur oggettivamente allontanatosi dalle mura domestiche, era tuttavia "rimasto nelle pertinenze dell'immobile", connotazione che investirebbe l'orto di proprietà del PR, sebbene non direttamente accessibile dalla casa del prevenuto (raggiungibile dal davanti e dalla zona retrostante della casa previo attraversamento della strada e del fondo del vicino).
La sentenza del Tribunale di Massa era gravata dall'appello del Procuratore della Repubblica di Massa e del Procuratore Generale di Genova, che prospettavano l'erroneità della nozione di abitazione e delle relative pertinenze adottata dal giudicante per gli effetti di cui all'art. 385 c.p., nozione che - ai fini dell'ottemperanza alle misure degli arresti o della detenzione domiciliari - deve considerarsi rigorosamente circoscritta alla sola dimora ed ai luoghi dalla stessa immediatamente raggiungibili senza soluzione di continuità spaziale.
La Corte di Appello di Genova con l'epigrafata sentenza pronunciata il 17.11.2005, accogliendo l'appello della pubblica accusa, affermava la penale responsabilità del PR, condannandolo - concesse generiche circostanze attenuanti valutate equivalenti alla contestata recidiva - alla pena di sei mesi di reclusione. Il giudice di secondo grado incentrava la decisione sul rilievo tecnico-giuridico, surrogato da richiami alla giurisprudenza di legittimità, per cui in ambito penalistico le pertinenze dell'abitazione, alle quali può estendersi il luogo di detenzione, sono solo quelle di stretta dipendenza della casa, costituendone parte integrante ("...dalla planimetria si rileva che intorno alla casa del PR vi è un giardino;
questo confina con un terreno di un vicino e oltre detto terreno vi è l'orto di proprietà; dunque per giungere a tale orto si doveva attraversare il terreno del vicino e comunque fare la strada per cui i due il (PR e la moglie) furono visti tornare dal carabiniere").
Contro detta sentenza di appello ha proposto ricorso nell'interesse del PR il difensore dell'imputato, deducendo due motivi di censura.
Motivi imperniati, in primo luogo, sulla violazione di norme penali processuali e sostanziali (artt. 192, 530 cpv. c.p.p. in relazione all'art. 385 c.p.) e sulla carenza di motivazione in punto di responsabilità del prevenuto con particolare riguardo alla dimostrazione della sussistenza nel comportamento del PR dell'elemento soggettivo del reato di evasione.
Motivi imperniati, in secondo luogo, sull'asserita inosservanza delle norme processuali disciplinanti la notificazione degli atti all'imputato, atteso che l'estratto della sentenza contumaciale di appello era stato notificato a mani del difensore del PR ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, "senza che sia stata nemmeno tentata alcuna notifica ai sensi del comma 1 della stessa norma, vale a dire direttamente all'interessato", notifica che (in ragione dello stato di detenzione domiciliare del prevenuto) non avrebbe potuto non andare a buon fine.
Il ricorso è immeritevole di accoglimento, delineandosi il secondo motivo di gravame come palesemente inammissibile ed il primo motivo come destituito di fondamento.
Muovendo dalla censura in procedendo, per le sue pregiudiziali implicazioni, è agevole constatare la piena regolarità della notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di secondo grado al contumace PR (art. 548 c.p.p., comma 3) fatta eseguire dalla cancelleria della Corte di Appello di Genova ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8-bis. Modalità di comunicazione- notificazione espressamente imposta dal dettato normativo, come novellato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 convertito con modificazioni (tra le quali l'introduzione dell'art. 157 c.p.p., anzidetto comma 8-bis) in L. 22 aprile 2005, n. 60, entrata in vigore prima della deliberazione della sentenza di appello gravata dall'odierno ricorso. In vero, nel quadro di una evidente semplificazione ed accelerazione delle procedure di notifica degli atti processuali penali, la norma prevede che - come chiarito da costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice - le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima siano in ogni caso eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, se nominato, ancorché le anteriori notificazioni siano state ritualmente compiute presso l'abitazione dell'imputato a sue mani (cfr: Cass. Sez. 4, 11.10.2005 n. 41649, Sandrini, rv. 232409; Cass. Sez. 6, 9.3.2006 n. 19267, Casilli, rv. 234499; Cass. Sez. 1, 16.5.2006 n. 19127, Gdoura, rv. 233920). Quanto alle doglianze sollevate sui temi valutativi enunciati nell'impugnata sentenza (primo motivo di ricorso), occorre premettere che il ricorrente non contesta l'ontologica ricostruzione della sua condotta materiale operata da entrambi i giudici del merito (sua momentanea assenza dalla dimora perché spintosi fino all'orto di sua proprietà). Ne contesta la consequenziale adduzione della sua affermata responsabilità penale. Vuoi con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 385 c.p., giacché l'orto dovrebbe considerarsi mera pertinenza della sua abitazione secondo la nozione civilistica di pertinenza (art. 817 c.c.) sussumibile in area penale ("rapporto di destinazione esclusiva al servizio dell'abitazione del piccolo orto"). Vuoi con riferimento al suppostamente misconosciuto suo atteggiamento volitivo di non volersi sottrarre in alcun modo agli obblighi connessi al regime di detenzione domiciliare.
Le censure illustrate dal ricorrente sono - come già detto - infondate, non diversa conclusione potendosi trarre, infatti, dall'analisi del testo del provvedimento decisorio impugnato, che - diversamente da quanto si sostiene nel ricorso - appare immune da possibili discrasie argomentative, da contraddizioni o da generalistiche carenze esplicative.
Per vero la sentenza della Corte di Appello di Genova ha fatto piena applicazione dei canoni ermeneutici fissati da questa Corte di legittimità in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie criminosa tipizzata dall'art. 385 c.p. (e 47 ter O.P.). Sbaglia il ricorrente allorché richiama la più estesa nozione civilistica di pertinenza di un immobile, nozione non trasferibile in sede penale ai fini dell'apprezzamento di condotte potenzialmente elusive del regime cautelare o espiatorio degli arresti-detenzione domiciliari, dal momento che non può prescindersi dalle esigenze applicative connesse a siffatto regime, in virtù delle quali è indispensabile che i controlli di p.g. periodicamente o saltuariamente esperibili sulla presenza o reperibilità dell'imputato nel luogo di custodia domiciliare assumano le valenze dell'immediatezza e della non alcatorietà (basti pensare che la P.G. può essere facoltizzata ad accertare la presenza in casa del detenuto domiciliare anche attraverso semplici controlli telefonici). Esigenze senz'altro frustrate da un allontanamento del soggetto dallo spazio definito dalla sua stretta abitazione o dalle sue immediate adiacenze (senza alcuna frattura spaziale), sia pure per recarsi per un breve tempo in un luogo senz'altro vicino (orto), ma non visibile dalla dimora ne' raggiungibile in altro modo se non uscendo dall'alloggio e dopo un percorso di diversi metri. Sicché l'abitazione dalla quale la persona in stato di arresti (o detenzione) domiciliari non può allontanarsi deve, allora, intendersi unicamente come il luogo in cui il soggetto svolge la propria vita domestica e privata, con esclusione di appartenenze (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non siano strettamente attigui o "pertinenti" (annessi) all'abitazione (Cass. Sez. 6, 10.2.1995 n. 5770, Cimenti, rv. 201670;
Cass. Sez. 6, 7.1.2003 n. 15741, Favero, rv. 226808; Cass. Sez. 1,30.3.2004 n. 17962, Maritan, rv. 228292). Conseguentemente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo della fattispecie, il dolo del reato di evasione domiciliare è integrato dalla mera consapevolezza di violare l'obbligo di permanenza continuativa nell'individuata sede della detenzione domiciliare (alloggio).
Consapevolezza in cui certamente versava il PR alla stregua della sua oggettiva condotta quale concordemente ricostruita da entrambe le sentenze dei giudici di merito, in conclamata assenza di eventuali cause giustificative (ragioni di urgenza od imprevedibili e indilazionabili emergenze) di siffatta condotta (Cass. Sez. 6, 19.6.2003 n. 31995, Principe, rv. 226172: "il reato di evasione non è a dolo specifico, essendo sufficiente per la sussistenza dell'elemento soggettivo la consapevolezza e volontà del reo di usufruire di una libertà di movimento vietata dal precetto penale, voluta anche unicamente come fine a se stessa"; Cass. Sez. 6, 9.1.2004 n. 19639, Conti, rv. 228315) In definitiva, ripercorrendo - nell'ottica del controllo di legittimità - la motivazione della denunciata sentenza della Corte territoriale ligure, deve riconoscersi, ad avviso del collegio giudicante, che l'assetto strutturale ed argomentativo della sentenza non presenta vuoti o patenti aporie di ragionamento che, sole, possono indurre a ritenere sussistente il vizio di assenza, contraddittorietà o illogicità di motivazione.
L'illustrata infondatezza del ricorso non può far velo, tuttavia, alla constatazione che il reato attribuito al PR è oggi attinto da causa estintiva per decorso del corrispondente termine prescrizionale nella sua massima estensione ex art. 160 c.p.. Estinzione del reato alla cui declaratoria non ostano - per quanto prima esposto - situazioni eventualmente riconducibili nell'ambito previsionale di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2. L'episodio criminoso ascritto al PR è temporalmente localizzato alla data del 22.8.1998. Il reato di cui all'art. 385 c.p., comma 1 si prescriveva - e si prescrive anche dopo la novellata disciplina dell'istituto introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 (salva la diversa valutazione delle tipologie di recidiva) - nel termine massimo di sette anni e mezzo ex artt. 157 e 160 c.p. nel testo anteriore alla citata L. n. 251 del 2005. Testo previgente applicabile al caso oggetto dell'odierno ricorso, giusta la disposizione transitoria dettata dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, come modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
393/2006) Detto termine, non risultando utili periodi di sospensione del suo decorso, risulta spirato il 22.2.2006.
Si impone, per tanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza con coeva declaratoria dell'indicata causa estintiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2007