Sentenza 30 marzo 2004
Massime • 1
In tema di detenzione domiciliare, il concetto di abitazione comprende sia il luogo in cui il soggetto conduce la propria vita domestica che le sue pertinenze esclusive, in quanto non si differenzia da quello previsto ai fini della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Commentari • 3
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Gli arresti domiciliari devono svolgersi secondo modalità analoghe rispetto a quelle proprie della misura carceraria, dovendosi l'indagato trattenersi esclusivamente all'interno della unità abitativa indicata come domicilio dall'interessato ed autorizzata dal giudice: deroghe sono consentite solo in relazione a quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine e simili) a condizione che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare di riferimento e siano raggiungibili senza accedere a proprietà anche solo parzialmente altrui. Corte di Cassazione sez. VI Penale sentenza 16 febbraio – 28 marzo 2017, n. 15496 Presidente Carcano – Relatore …
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In tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. (Fattispecie in cui l'imputato, all'atto del controllo, si trovava in uno spazio condominiale esterno alla sua abitazione e proveniva da un altro appartamento). …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2004, n. 17962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17962 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 30/03/2004
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1693
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 034420/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA SI N. IL 03/02/1947;
avverso ORDINANZA del 01/07/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. A. Mura, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile perché costituito da motivi in fatto.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di sorveglianza di Venezia dispose la revoca, nei confronti di AR AN, della detenzione domiciliare a suo tempo concessa al condannato ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 ter, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (ed. ordinamento penitenziario), ritenendo incompatibile, in sintesi, con la prosecuzione di detta misura alternativa il fatto che il AR - già ammonito per avere, il 22 maggio 2003, nel richiedere il rilascio della carta d'identità al comune di San Dona di Piave, sottoscritto l'apposito cartellino recante, fra le altre, l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative alla validità del documento per l'espatrio - aveva, secondo quanto riferito dalla locale Questura, programmato un incontro con soggetti pregiudicati, da lui attesi all'esterno della propria abitazione, la sera del 10 giugno 2003, in ora nella quale si sarebbe dovuto trovare invece all'interno; incontro impedito dall'intervento della pattuglia che poco prima aveva effettuato il controllo e, notato un atteggiamento ritenuto sospetto del controllato, era rimasta in attesa nelle vicinanze, assistendo Quindi all'arrivo di un'autovettura con a bordo le persone risultate in effetti attese dal AR, identificate in certi Cavedagni AR, conducente del veicolo, CU SA e RZ AL, i primi due dei quali gravati da precedenti per detenzione di stupefacenti;
- che avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, con atto a propria firma (poi seguito da motivi aggiunti e da memorie, parimenti sottoscritti dall'interessato, nonché da ulteriore memoria a firma del difensore nominato per il giudizio di Cassazione, avv. Osvaldo Fassari), denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sull'assunto, in estrema sintesi e per quanto di sostanziale interesse, che:
1) indebitamente ed erroneamente il tribunale di sorveglianza avrebbe ritenuto privo di rilevanza il fatto che esso ricorrente, come ampiamente dimostrato anche dalle dichiarazioni degli agenti operanti, non era mai uscito dal perimetro della propria abitazione, da intendersi - trattandosi di abitazione unifamiliare - come comprensivo anche delle relative pertinenze costituite, in particolare, da un giardino;
2) parimenti indebito ed erroneo sarebbe stato il convincimento espresso dal tribunale che la misura alternativa della detenzione domiciliare, pur in assenza di specifica prescrizione, comporti il divieto di frequentare pregiudicati, peraltro non conosciuti ne' conoscibili come tali dal ricorrente, come da questi dimostrato anche mediante la produzione dei relativi certificati penali, risultati negativi;
3) nessun rilievo avrebbe dovuto essere attribuito all'episodio del 22 maggio 2003, concernente la richiesta della carta d'identità, essendo risultato dimostrato che la sottoscrizione del cartellino era stata fatta senza prestare attenzione al suo contenuto e ne era stata quindi immediatamente chiesto ed ottenuto l'annullamento;
4) si sarebbe dovuto in ogni caso dar luogo ad un motivato bilanciamento - risultato invece del tutto assente - tra la rilevanza delle pretese violazioni commesse dal ricorrente e le condizioni di salute del medesimo, in considerazione delle quali era stata a suo tempo concessa la detenzione domiciliare;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il concetto di "abitazione", tanto ai fini di cui all'art. 284 c.p.p. (che prevede e disciplina la misura cautelare degli arresti domiciliari) quanto a quelli di cui all'art. 47 ter dell'ordinamento penitenziario (che riguarda la detenzione domiciliare), non può non ritenersi comprensivo anche delle relative "appartenenze", le quali risultano, significativamente, assimilate all'abitazione vera e propria anche in diverse norme penali quali, ad esempio, gli artt. 614 e 699 c.p. e l'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, e per la cui definizione, secondo la giurisprudenza di questa Corte occorre richiamarsi alla nozione civilistica di "pertinenza", ricavabile dall'art 817 età ed implicante un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale, tale da far ritenere appartenenza ciò che, con carattere di esclusività, concorre a soddisfare le esigenze concrete delle persone cui l'abitazione serve da alloggio (cosi, in particolare, Cass. 1^, 15 dicembre 1982 n. 3589, Fossati, RV 158618;
nello stesso senso, Cass. 1^, 21 novembre 1979 - 21 marzo 1980 n. 3952, Carta, RV 144770);
- che, pertanto, posto che quella del ricorrente fosse effettivamente una abitazione unifamiliare dotata di pertinenze esclusive (come sostenuto nel ricorso e non contraddetto nell'impugnata ordinanza), non può in alcun modo condividersi quanto affermato dal tribunale secondo cui sarebbe stato "del tutto indifferente che il AR fosse all'internò del giardino o, piuttosto, all'esterno, ma su una porzione di strada di sua proprietà, ovvero sulla strada pubblica";
e ciò in quanto - sempre secondo il tribunale - la detenzione domiciliare comporterebbe "l'obbligo di rimanere all'interno dell'abitazione, intesa come unità abitativa appartamento, non comprensiva delle eventuali pertinenze, come giardini, orti etc";
asserzione, quest'ultima, che, peraltro, lungi dal trovarvi conferma, si pone in contrasto, come esattamente osservato dal ricorrente, anche con la sentenza di questa Corte, sez. 6^, 10 febbraio - 18 maggio 1995; n 5770, Cimenti, RV 201670, la quale, nell'affermare, in relazione ad una ipotesi di evasione, che "l'abitazione dalla quale la persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari non deve allontanarsi va intesa soltanto come il luogo in cui il soggetto conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra appartenenza del tipo di aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili"; ha cura di specificare, subito dopo, che ciò vale solo a condizione che detti spazi "non siano di stretta pertinenza dell'abitazione stessa" (e infatti, nella specie, si trattava della soglia dell'edificio condominiale su cui l'imputato si era trattenuto a conversare con altro soggetto);
- che, conseguentemente, deve ritenersi la fondatezza del primo motivo di ricorso;
- che, con riguardo alla frequentazione di pregiudicati, cui si riferisce il secondo motivo, il relativo divieto può ritenersi compreso fra quelli che il detenuto in detenzione domiciliare deve osservare, senza necessita di specifica prescrizione, solo se ed in quanto detta frequentazione assuma, in concreto, caratteristiche tali da renderla qualificabile come comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura, secondo la regola generale dettata dall'art. 47 ter, comma sesto, dell'ordinamento penitenziario;
e ciò in linea di continuità logico-giuridica con quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare con riguardo al divieto, addirittura espresso e penalmente sanzionato, di "non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne" previsto per i sottoposti a misura di prevenzione dall'art. 5, comma terzo, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423; divieto la cui violazione - si è detto -
"implica anzitutto (prescindendo dall'aspetto soggettivo, concernente la consapevolezza della qualità di pregiudicato della persona) una stabilizzata relazione interpersonale, che certamente non può esaurirsi e ravvisarsi in un unico incontro" (Cass. 1^, 31 maggio - 4 luglio 1996 n. 6767, Di Rienzo, RV 205177; nello stesso senso - fra le altre: Cass. 1^, 24 marzo - 7 luglio 1997 n. 6515, D'Ambra RV 208055; Cass. 1^, 14 novembre - 15 dicembre 1997 n. 11572, Barelli, RV 209139);
- che, in ogni caso, non può poi prescindersi, ai fini della sanzionabilità, sotto qualsivoglia profilo della frequentazione di pregiudicati, dalla verifica anche della concreta possibilità che il soggetto gravato del relativo divieto abbia avuto, adoperando l'ordinaria accortezza e diligenza di rendersi conto dell'esistenza certa o probabile (ove non gli fosse già nota), di precedenti penali pur non necessariamente costituiti da sentenze passate in giudicato, a carico delle persone con le quali abbia ritenuto di allacciare rapporti;
- che, posti tali principi, risulta quindi fondato, per quanto di ragione, anche il secondo motivo di ricorso, avendo il tribunale sorveglianza considerato incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa il solo fatto che, in un'unica occasione(per quanto costa) il AR avesse programmato un incontro con soggetti qualificati come pregiudicati (anzi, più precisamente, a quanto parrebbe, con la sola CU), senza preoccuparsi di chiarire le ragioni per le quali, nonostante si trattasse di un singolo episodio, esso dovesse riguardarsi come determinante ai fini della revoca (così come espressamente affermato nell'impugnata ordinanza), e neppure le ragioni per le quali il AR avrebbe dovuto quanto meno, avere il dubbio che la CU fosse gravata da precedenti penali, pur dandosi atto nella stessa ordinanza che di tali precedenti, pur ammessi dalla donna, costei, a suo dire, non avrebbe fatta parola al ricorrente;
manchevolezze, queste, alle quali va poi aggiunta quella, di non minore rilievo, costituita dal non avere il tribunale, pur a fronte della rappresentata assenza di annotazioni sul certificato penale della CU e del Cavedagni, fornito alcuna indicazione sulla natura dei precedenti di costoro, se non quella, del tutto generica, che trattavasi di "detenzione di sostanze stupefacenti" la quale, di per sè, come è noto, non necessariamente costituisce reato;
- che, alla stregua di tali considerazioni - e restando ovviamente assorbiti gli altri motivi di ricorso - non può, quindi, che darsi luogo ad annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio, per nuovo esame, allo stesso tribunale di sorveglianza di Venezia il quale, in assoluta libertà di valutazione nel merito, dovrà tuttavia curare di non porsi nuovamente in contrasto con i principi di diritto dianzi illustrati;
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Venezia.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004