Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2016, n. 47942
CASS
Sentenza 27 ottobre 2016

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Massime1

La pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; ne consegue l'illegittimità dell'esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del p.m..

Commentario1

  • 1Art. 657 - Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2016, n. 47942
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47942
Data del deposito : 27 ottobre 2016

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