Sentenza 27 ottobre 2016
Massime • 1
La pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; ne consegue l'illegittimità dell'esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del p.m..
Commentario • 1
- 1. Art. 657 - Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2016, n. 47942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47942 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2016 |
Testo completo
47 9 4 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 27/10/2016 Registro generale n. 28372/2015 (n. 4) Sentenza n. 3241/2016 Composta dai Consiglieri: Dott. Mariastefania Di Tomassi Presidente Dott. Angela Tardio Dott. Enrico Giuseppe Sandrini Dott. Alessandro Centonze Relatore Dott. Antonio Cairo ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) AN GI, nato il [...]; Avverso l'ordinanza n. 738/2015 del 04/03/2015 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 04/03/2015 il G.I.P. del Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, pronunciandosi sulla richiesta di rideterminazione delle pene concorrenti poste in esecuzione nei confronti di GI AN, adottava le seguenti statuizioni processuali. Il giudice dell'esecuzione, innanzitutto, dichiarava condonata la pena di anni 3 di reclusione e 10.000,00 euro di multa di cui alla sentenza n. 1505/2009, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano 09/07/2010, in ordine ai reati di cui ai capi 16), 17), 19), 20), 23) e 26), dichiarando contestualmente cessata l'esecuzione della relativa pena. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, disponeva il rigetto dell'istanza della difesa dell'AN, in ordine alla rideterminazione delle pene concorrenti relative alle sentenze riportate nel provvedimento di cumulo n. 725/2011 SIEP del 06/02/2012 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ammontanti a complessivi anni 45, mesi 4 di reclusione e 105.357,00 euro di multa. Il giudice dell'esecuzione, infine, disponeva la correzione di errore materiale del provvedimento n. 193/2009 SIEP del 02/04/2009 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, limitatamente alla sentenza di cui al punto 1), nonché del provvedimento n. 724/2011 SIEP del 06/02/2012 emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano limitatamente alla sentenza di cui al punto 4).
2. Avverso questa ordinanza l'AN, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in conseguenza dei quali veniva prospettato un percorso ricognitivo delle pene concorrenti presupposte alternativo a quello seguito dal G.I.P. del Tribunale di Milano, fondato su tre distinte censure giurisdizionali, all'esito del quale si giungeva alla rideterminazione della pena residua in complessivi anni 10, giorni 14 e 95.357,00 euro di multa, decorrente dalla data del 02/12/2008. Con il primo motivo di ricorso, in particolare, si deduceva che il provvedimento impugnato aveva omesso di procedere alla detrazione della pena presofferta di anni 6, mesi 7, giorni 3 di reclusione, che era stata espiata dall'AN nell'arco temporale compreso tra il 24/04/1982 al 26/11/1988. Questa detrazione, secondo la difesa del ricorrente, doveva essere ricompresa nel provvedimento di cumulo n. 725/2011 SIEP del 06/02/2012 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, atteso che, pur risultando 2 interamente espiata, la relativa pena poteva esplicare i suoi effetti sulle pene concorrenti, ai fini dell'applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. Con il secondo motivo di ricorso si evidenziava che il G.I.P. del Tribunale di Milano, nell'adottare il provvedimento impugnato, aveva omesso di considerare l'ulteriore detrazione relativa alla pena presofferta di mesi 7 e giorni 29 di reclusione, che era stata espiata dall'AN nell'acro temporale compreso tra il 27/05/2003 e il 25/01/2004. Tale detrazione della pena presofferta, secondo la difesa del ricorrente, conseguiva al fatto che l'ordinanza in esame non aveva considerato che il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva concesso all'AN il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, in riferimento al provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano n. 1013/03 R.E.S., in conseguenza del quale la stessa Procura generale aveva disposto l'immediata scarcerazione del ricorrente. Con la residua doglianza difensiva, infine, si evidenziava che, alle detrazioni sopra richiamate, occorreva aggiungere l'ulteriore detrazione di 810 giorni per la concessione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata, disposto dal Tribunale di sorveglianza di Milano. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
2.1. Il ricorso introduttivo del presente procedimento veniva integrato dai motivi nuovi del 19/02/2014, con cui si richiamavano e si ribadivano le censure giurisdizionali poste a fondamento dell'originario ricorso, mediante il deposito del certificato D.A.P. relativo alla posizione dell'AN, prodotto in riferimento al secondo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, nei termini di cui appresso. Deve, innanzitutto, rilevarsi l'infondatezza del primo motivo di ricorso, escludendosi che, nel provvedere sulla richiesta di rideterminazione delle pene concorrenti proposta dall'AN, relative alla sentenze riportate nel provvedimento di cumulo n. 725/2011 SIEP del 06/02/2012 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il G.I.P. del Tribunale di Milano doveva tenere conto della pena presofferta di anni 6, mesi 7, giorni 3 di reclusione, che era stata espiata dal ricorrente nell'arco temporale compreso tra il 24/04/1982 e il 26/11/1988. 3 L'esclusione di tale detrazione della pena presofferta dall'AN discende dal fatto che la pena da espiare conseguente a un nuovo titolo esecutivo deve essere cumulata con quella relativa al titolo esecutivo precedente ed eseguita dopo la commissione del nuovo reato. Sul punto, ci si deve limitare a richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale: «La pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre;
ne consegue l'illegittimità dell'esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del p.m.» (cfr. Sez. 1, n. 4517 del 20/06/2000, Mauri, Rv. 217066; Sez. 1, n. 2932 del 20/05/1998, Carbone, Rv. 210774). In questa cornice, non si può non rilevare che, secondo quanto correttamente evidenziato dal giudice dell'esecuzione, la porzione di pena espiata dall'AN tra il 24/04/1982 e il 26/11/1988 non poteva incidere sul provvedimento di cumulo presupposto, essendo stata interamente espiata prima della commissione dei reati successivi, con la conseguenza che, sul punto, le conclusioni alle quali si perveniva nel provvedimento impugnato risultano ineccepibili. Ne discende l'infondatezza del primo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'AN.
2. Analogo giudizio di infondatezza deve esprimersi con riferimento al terzo motivo di ricorso, riguardante la detrazione per presofferto di 810 giorni per liberazione anticipata, riguardante il titolo n. 1 del provvedimento di cumulo di pene concorrenti presupposto. Deve, in proposito, evidenziarsi che, con riferimento a tale frazione del trattamento sanzionatorio irrogato all'AN, il giudice dell'esecuzione rilevava che, in precedenza, il beneficio penitenziario della liberazione anticipata per il periodo di 585 giorni era stato interamente revocato dal Tribunale di sorveglianza di Milano con provvedimento del 07/07/2009. Ne conseguiva che il periodo di liberazione anticipata relativo a complessivi 810 giorni, concessa dal 4 Tribunale di sorveglianza di Bologna, doveva essere rivalutato, mediante la sottrazione del periodo di liberazione anticipata oggetto della revoca sopra richiamata, lasciando residuare i soli 225 giorni correttamente computati nel provvedimento impugnato. Ne discende l'infondatezza del terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'AN.
3. Come si è detto in premessa, risulta fondata la doglianza proposta con il secondo motivo di ricorso, relativa al computo della pena di 7 mesi e 29 giorni di reclusione presofferta dall'AN, che era stata espiata nell'arco temporale compresotra il 27/05/2003 e il 25/01/2004, rispetto alla quale il giudice dell'esecuzione non aveva tenuto conto del fatto che il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con provvedimento emesso il 27/05/2003, aveva concesso A all'AN il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, conclusosi con esito positivo. Tale beneficio penitenziario, in particolare, veniva concesso in relazione al provvedimento di cumulo delle pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano n. 1013/03 R.E.S. Deve, in proposito, rilevarsi che, dalla documentazione versata in atti, risulta che il Tribunale di sorveglianza di Milano, in data 12/05/2004, emetteva una declaratoria di estinzione della pena, conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale disposto dal Tribunale di sorveglianza di Bologna. Per effetto di tale declaratoria di estinzione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano aveva disposto l'immediata scarcerazione dell'AN. Questa declaratoria di estinzione conseguiva alla relazione conclusiva redatta dal Centro servizi sociali di Milano riguardante il suddetto periodo di affidamento in prova al servizio sociale, che si era concluso con esito positivo per l'AN, che risulta attestata dal certificato D.A.P. relativo alla posizione giuridica del ricorrente prodotto dal duo difensore. Ne deriva che, essendo dimostrato che, nell'arco temporale compreso tra il 27/05/2003 e il 25/01/2004, l'AN aveva espiato la pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale conclusosi con esito positivo, l'ordinanza impugnata ha eluso tale incontroverso dato processuale, sul quale il G.I.P. del Tribunale di Milano dovrà confrontarsi nuovamente, tenendo conto della declaratoria di estinzione della pena emessa dal Tribunale di sorveglianza di Milano il 12/05/2004. Ne discende conclusivamente la fondatezza del terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'AN. 5 4. Ne discende conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con conseguente rinvio al G.I.P. del Tribunale di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovoesame al G.I.P. del Tribunale di Milano. Così deciso il 27/10/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Centonze Mariastefania Di Tomassi Henleme inve DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 NOV 2016 IL CANCELLIERE 10 Stefania FAIELLA 6