Sentenza 13 gennaio 2009
Massime • 1
Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può chiedere la distrazione delle spese in proprio favore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2009, n. 9178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9178 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/01/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 77
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 039792/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE RO;
2) AM TO;
avverso ORDINANZA del 24/06/2008 TERZA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto la correzione per conformità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza del 18.11.2008 l'Avv. Giuseppe Sciarrotta, difensore della parte civile Avv. Rossella Leanza, curatore speciale delle minori EA PI ed EA LA, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 26.01.2004 nel procedimento a carico di NO TO, premesso che:
- con sentenza n. 1842/2007 del 19.06.2007 (proc. n. 11119/2006 r.g.) questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore della parte civile delle spese sostenute nel grado e liquidate in Euro 1.770,00 oltre accessori di legge;
- con ordinanza del 24.06.2008 (proc. n. 2008-012775-00) il dispositivo della sentenza era stato integrato aggiungendo dopo le parole "accessori di legge" le parole "in favore dello Stato";
chiede ulteriore integrazione del dispositivo della sentenza aggiungendo dopo le parole" in favore dello Stato" le parole "con distrazione della somma liquidata al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato".
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza non può essere accolta.
Occorre anzitutto premettere che, come già evidenziato dalla giurisprudenza delle sezioni civili della Corte, il rimedio avverso la sentenza che abbia rigettato ovvero omesso di esaminare l'istanza di distrazione delle spese e degli onorari formulata dal difensore è in quello dell'impugnazione (Sez. 2, n. 9097 del 07/07/2000 Rv. 538314).
Il che, ovviamente, non è possibile per le sentenze della Corte in quanto inoppugnabili.
L'accoglimento della richiesta postula, infatti, precise verifiche (avvenuta anticipazione delle spese, mancata riscossione degli onorari) e, quindi, dipende evidentemente da una serie di valutazioni non emendabili in sede di correzione dell'errore materiale. È appena il caso poi di evidenziare come nella specie non possa utilmente essere invocata nemmeno la disciplina dell'art. 625 bis c.p.p. sia in quanto la richiesta non ha per oggetto l'esistenza di una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, sia in quanto il ricorso straordinario non può essere proposto dalla parte civile, perché è strumento riservato dalla legge al procuratore generale ed al condannato, nozione quest'ultima in cui non rientra la parte civile pur condannata alle spese e al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, ne' a fortiori del difensore della parte civile che, a ben vedere, sarebbe al riguardo l'unico legittimato all'impugnazione.
Nel merito sembra poi da escludere che l'istituto dell'art. 93 c.p.c. possa trovare applicazione nell'ambito della procedura di patrocinio a spese dello Stato della parte civile nel processo penale. La giurisprudenza civile della Corte aveva già in passato più volte evidenziato le ragioni che rendevano incompatibile l'istituto della distrazione delle spese previste dall'art. 93 cod. proc. civ., con il sistema del patrocinio a spese dello Stato, evidenziando che l'eventuale richiesta di distrazione sarebbe stata in realtà diretta a far valere una situazione nella quale la parte aveva già trovato chi anticipava per lei le spese e non pretendeva l'onorario. Il che addirittura aveva comportato la conseguenza che in talune decisioni la richiesta di distrazione era stata valutata come una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato (così Sez. L, n. 267 del 12/01/1984 Rv. 432529).
I termini della questione non sembrano mutati alla luce delle disposizioni del D.P.R. n. 115 del 2002. Il sistema delineato dagli artt. 11, 12, 107, 108 e 131 rende evidente che in caso di ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre anticipate dallo Stato o prenotate a debito.
Continua a non essere giustificata, dunque, anche nel più recente contesto normativo, l'applicazione del meccanismo di distrazione delle spese di cui all'art. 93 c.p.c. in difetto di un'anticipazione delle stesse.
L'istanza va pertanto rigettata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta l'istanza.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2009