Sentenza 7 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 cod. pen., per abitazione deve intendersi il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà.
Commentari • 4
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In tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. (Fattispecie in cui l'imputato, all'atto del controllo, si trovava in uno spazio condominiale esterno alla sua abitazione e proveniva da un altro appartamento). …
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Gli arresti domiciliari devono svolgersi secondo modalità analoghe rispetto a quelle proprie della misura carceraria, dovendosi l'indagato trattenersi esclusivamente all'interno della unità abitativa indicata come domicilio dall'interessato ed autorizzata dal giudice: deroghe sono consentite solo in relazione a quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine e simili) a condizione che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare di riferimento e siano raggiungibili senza accedere a proprietà anche solo parzialmente altrui. Corte di Cassazione sez. VI Penale sentenza 16 febbraio – 28 marzo 2017, n. 15496 Presidente Carcano – Relatore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2003, n. 15741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15741 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Renato Fulgenzi Presidente
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere
2. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
3. Dott. Ilario Martella Consigliere
4. Dott. Francesco Ippolito Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER EM;
avverso la sentenza 4 giugno 2001 della Corte di appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere de Roberto;
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. ER EM ricorre per cassazione contro la sentenza 4 giugno 2001 con la quale la Corte di appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Latina che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione relativamente al delitto di cui all'art. 385, 3 comma, c.p., perchè, ristretto agli arresti domiciliari, si allontanava dalla propria abitazione.
Denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non avere la sentenza impugnata in alcun modo argomentato circa la natura pertinenziale all'abitazione nella quale risiedeva il ER, del giardino ove l'imputato era stato arrestato nella flagranza del reato in ordine al quale è intervenuta condanna. E ciò nonostante la difesa avesse provveduto al deposito dell'atto di proprietà dell'unità immobiliare dal quale risulterebbe che ci si trova in presenza di una villetta unifamiliare dotata di giardino privato, delimitato da una recinzione in ferro e cemento, il cui accesso è consentito da "automatismo elettrico".
Il ricorso è fondato.
2. È noto come la giurisprudenza di questa Corte sia costante nel senso che la misura degli arresti domiciliari è sostitutiva della custodia cautelare in carcere e si sostanzia, a norma dell'art. 284 c.p.p., nella prescrizione all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora. La norma prende in considerazione, cioè, unicamente l'abitazione, vale a dire, il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata, mentre esclude ogni altra appartenenza come aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili che non siano di stretta pertinenza dell' abitazione. Il tutto anche per agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà (Sez. VI, 9 luglio 1993, Iovanovic;
Sez. VI, 10 febbraio 1995, Chimenti). Con la conseguenza che risponde del reato di evasione l'imputato che, essendo agli arresti nella propria abitazione - intesa come il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza, come aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili che non siano di stretta pertinenza dell' abitazione - se ne allontana. (Sez. VI, 4 ottobre 1994, Bulgarini). Si è precisato così che agli effetti dell'art. 385 c.p., per abitazione deve intendersi solo il luogo in cui la persona conduce vita domestica, e non le appartenenze, come cortili o giardini, a meno che non ne costituiscano parte integrante (Sez. VI, 21 settembre 1992, Cardile). Nel caso di specie nè la sentenza di primo grado nè la sentenza di appello, in presenza della documentazione prodotta dalla difesa del ER, hanno in alcun modo argomentato circa la natura strettamente privata ovvero condominiale del giardino nonostante, nella prima ipotesi - dovendo il giardino considerarsi res accessoria rispetto alla cosa principale, in quanto parte integrante della seconda, in modo da non potersi le due cose separare senza che ne derivi l'alterazione dell'essenza e della funzione dell' insieme - si profili come insussistente, anche considerando le esigenze teleologiche perseguite dal precetto penale, la condotta tipizzata dall'art. 385, comma 3, c.p.
3. La sentenza impugnata deve, dunque essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma che si conformerà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 APRILE 2003.