Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il fine primario e sostanziale della misura coercitiva degli arresti domiciliari è quello di impedire i contatti con l'esterno ed il libero movimento della persona, quale mezzo di tutela delle esigenze cautelari, che può essere vanificato anche dal trattenersi negli spazi condominiali comuni).
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Massima Integra il delitto di evasione l'allontanamento, anche di breve durata e per pochi metri, dal luogo di esecuzione della detenzione domiciliare, quand'anche finalizzato all'acquisto di medicinali, se difetta la prova di una situazione di pericolo attuale, grave, inevitabile e non altrimenti fronteggiabile idonea a fondare lo stato di necessità. Né rilevano, ai fini dell'esclusione del reato, la modesta distanza dall'abitazione, il successivo rientro o la sopravvenuta cessazione della pena, se al momento del fatto il soggetto era consapevole del proprio stato detentivo e dell'assenza di autorizzazione. Spiegazione La vicenda è lineare. L'imputato si trovava in regime di detenzione …
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Arresti domiciliari sono violati, con reato di evasione, per ogni allontanamento dall'abitazione: per abitazione deve intendersi lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sent., (ud. 25/01/2021) 14-02-2022, n. 5277 Composta dagli Ill.mi …
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Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 1.1 Schema reato 2. L'elemento oggettivo. 2.1 La natura giuridica. 2.2 Il presupposto del reato: La privazione della libertà personale. 2.3 Cosa si intende per luogo di detenzione domiciliare? 2.4 Si configura l'evasione se l'allontanamento è di pochi minuti? 2.5 Quando si consuma il reato di evasione? 3. L'elemento soggettivo. 4. Quando non è punibile il reato di evasione? 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di evasione è un delitto previsto dall'art. 385 del codice penale e punisce l'arrestato o il detenuto che evade dal luogo in cui si trova ristretto (carcere o abitazione nel caso di detenzione domiciliare o arresti domiciliari). La pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2014, n. 4830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4830 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 21/10/2014
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - N. 1586
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 31723/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA;
Nel procedimento a carico di:
EV NI n. 10/4/1988;
avverso la sentenza 1266/2012 del 24/10/2012 del TRIBUNALE DI RAVENNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI STEFANO PIERLUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE EDUARDO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale monocratico di Ravenna con sentenza del 24 ottobre 2012 in sede di giudizio abbreviato assolveva CA SE dal reato di evasione dagli arresti domiciliari. A fronte della condotta accertata - la donna, in stato di ubriachezza, secondo la sorella era entrata e uscita dall'appartamento più volte uscendo anche all'esterno dell'edificio ed al momento del controllo era seduta sulle scale condominiali seminuda - il giudice procedente riteneva che la condotta non configurasse il reato contestato per esclusione dalla materialità del reato non apprezzandosi una effettiva e concreta violazione del bene giuridico tutelato. La donna, difatti, aveva tenuto un comportamento inoffensivo non sottraendosi alla sfera di vigilanza della polizia giudiziaria e lo stesso abbigliamento dimostrava che non aveva alcuna intenzione di allontanarsi. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica di Ravenna deducendo la violazione di legge in quanto le condizioni dell'allontanamento, anche solo con la permanenza nello spazio condominiale, fanno ritenere integrato il fatto oggettivo, escluso dal giudice. Rileva, poi, che erroneamente il giudice ha ritenuto necessario implicitamente il dolo specifico di evasione laddove è sufficiente il dolo generico dell'allontanamento dal domicilio.
Il ricorso è fondato.
A fronte della ricostruzione dei fatti nel senso anzidetto sono erronee i presupposti in diritto sulla cui base il giudice non riteneva configurabile il reato di evasione.
Va innanzitutto considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità di questa Corte, il reato di evasione richiede il dolo generico e non specifico:
Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente. (Fattispecie in cui l'imputato si era allontanato dall'abitazione per dissaporì con altri familiari conviventi, avvertendo le forze dell'ordine della sua intenzione). (Sez. 6^, n. 10425 del 06/03/2012 - dep. 16/03/2012, Ghouila, Rv. 252288). Poi va considerato che il concetto di abitazione, ai fini degli arresti domiciliari, ricomprende le aree private di uso esclusivo e non anche, nel caso di edifici condominiali, le parti comuni:
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 c.p., deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. (Fattispecie in cui l'imputato, all'atto del controllo, si trovava in uno spazio condominiale esterno alla sua abitazione e proveniva da un altro appartamento). (Sez. 6^, n. 3212 del 18/12/2007 - dep. 21/01/2008, P.M. in proc. Perrone, Rv. 238413).
Tale regola va confermata anche a fronte di una recente decisione apparentemente di segno contrario (Sez. 3^, Sentenza n. 4369 del 12/12/2013 Cc. (dep. 30/01/2014 ) Rv. 258838) che amplia l'ambito dell'abitazione sino a ricomprendervi gli spazi chiusi condominiali ritenendo (in un caso in cui la permanenza dell'arrestato negli spazi condominiali era dovuta ad una lite tra condomini) che il rispetto della misura cautelare vada considerato solo sotto il profilo formale non impedire i controlli di polizia (che non sarebbero preclusi dal trattenersi nei pressi della abitazione ed entro il perimetro degli spazi chiusi condominiali).
Va, invece, rammentato che fine primario e sostanziale della misura "coercitiva" degli arresti domiciliari è quello di impedire i contatti con l'esterno ed il libero movimento della persona quale mezzo di tutela delle esigenze cautelari. Quindi anche uscire dall'abitazione e trattenersi in spazi comuni rappresenta una significativa violazione della misura, tale da poter consentire anche la realizzazione di quelle situazioni che la misura intende evitare. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio per il giudizio di appello alla Corte competente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna ex art. 569 c.p.p., comma 4. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2015