Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2014, n. 4830
CASS
Sentenza 21 ottobre 2014

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Massime1

In tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il fine primario e sostanziale della misura coercitiva degli arresti domiciliari è quello di impedire i contatti con l'esterno ed il libero movimento della persona, quale mezzo di tutela delle esigenze cautelari, che può essere vanificato anche dal trattenersi negli spazi condominiali comuni).

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    Arresti domiciliari sono violati, con reato di evasione, per ogni allontanamento dall'abitazione: per abitazione deve intendersi lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sent., (ud. 25/01/2021) 14-02-2022, n. 5277 Composta dagli Ill.mi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2014, n. 4830
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4830
Data del deposito : 21 ottobre 2014

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