Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3079 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NO. OPOLO ITALIANO30 79/02 LA CORTE S REMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 13056/99 Dott. Massimo GENGHINI Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron.7183 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 06/12/01 Dott. Maura LA TERZA - Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS -> ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. elettivamente 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e difeso dagli avvocati DE ANGELIS rappresentato CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA VIA GRASSINI ELDA, 2001 F. DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato che la rappresenta e difende, 4784 ANTONIO PELLEGRINI, -1- giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 305/99 del Tribunale di PISA, 3088/97 depositata il 21/04/99 R.G.N. 1 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO, i udito l'Avvocato PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al RE di Pisa, depositato il 15 marzo 1996, la signora DA RA chiedeva la condanna dell'INPS, a seguito del decesso del coniuge, titolare in vita di pensione di vecchiaia, alla corresponsione della pensione di reversibilità. Esponeva che l'Istituto previdenziale convenuto aveva rifiutato la prestazione per una erronea applicazione dell'art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, ritenendo che il fatto che il marito fosse deceduto a causa della silicosi da cui era affetto, con conseguente insorgenza in suo favore della rendita per i superstiti di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, fosse di ostacolo alla cumulabilità delle prestazioni;
così non valutando che la reversibilità si riferiva a pensione di vecchiaia, che nulla ha a vedere con la malattia professionale. Con sentenza del 13 maggio 1997 il RE accoglieva la domanda. L'appello dell'INPS, cui resisteva l'assicurata, veniva rigettato dal Tribunale di Pisa con sentenza del 27 gennaio/21 aprile 1999. I giudici di secondo grado ritenevano che la ratio dell'art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, fosse quella di evitare che per uno stesso evento invalidante, diversamente assicurato in ambito INPS ed in ambito INAIL, si verificasse una duplicazione di tutele. Non tutte le pensioni di reversibilità erano, pertanto, incumulabili con la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL, occorrendo guardare al tipo di trattamento pensionistico che aveva dato origine alla reversibilità. Poiché nel caso di specie la pensione di reversibilità spettante alla assicurata traeva origine non da un evento invalidante del suo dante causa, ma dall'avere questi maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, non ricorrevano i 3 presupposti per la operatività del principio di incumulabilità. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando un unico motivo di censura, l'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'assicurata resiste con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n. 335, nonché vizio di motivazione. Assume che la richiamata disposizione stabilisce chiaramente che la pensione di reversibilità è incumulabile con la rendita INAIL e, quindi, non può non fare riferimento all'evento morte, riconducibile al fatto invalidante;
sottolinea che la disposizione non fa alcun riferimento alla titolarità, peraltro eventuale, della pensione diretta da cui deriva quella di reversibilità; deduce che, nella fattispecie in esame, tanto la rendita INAIL che la pensione di reversibilità INPS traggono origine dal medesimo evento invalidante, rappresentato dalla malattia professionale e dal conseguente decesso del coniuge della assicurata. Il ricorso non è fondato. L'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), dispone al comma 43; “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per 4 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”. L'ambigua formulazione della prima parte della norma, che fa riferimento, oltre che alla pensione di inabilità e all'assegno di invalidità, alla pensione di reversibilità non meglio specificata, accomunando tutte e tre le prestazioni menzionate - al fine di vietarne il cumulo con la rendita vitalizia erogata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante per il fatto che siano state liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha comportato diverse soluzioni interpretative nella giurisprudenza di merito. 1 1Da una parte si è sostenuto ed è la tesi dell'INPS che il mero riferimento alla pensione di reversibilità, senza ulteriori specificazioni, comporta che anche la reversibilità di una pensione di vecchiaia incorre nel divieto di cumulo, allorquando la morte del titolare della pensione diretta sia deceduto a causa di infortunio o malattia professionale, con conseguente liquidazione, ai superstiti, della rendita INAIL. Dall'altra si rileva che la formulazione della norma, con il riferimento alla pensione di reversibilità subito dopo la pensione di inabilità e, soprattutto, la ratio della stessa, inducono a ritenere che la sola pensione di reversibilità che incorre nel divieto di cumulo sia quella originata da una pensione di inabilità, conseguente allo stesso evento risarcito in ambito INAIL. 5 La questione è già pervenuta all'esame della Corte che, con sentenza n. 16129 del 22 dicembre 2000, ha affermato che "Il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, legge 8 agosto 1995 n. 335 fra le pensioni di inabilita', di riversibilita' o l'assegno ordinario di inabilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia, liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del d.P.R. n. 1124 del 1965, non riguarda i trattamenti di riversibilita' di vecchiaia, atteso che il riferimento del citato art. 1, comma 43, alle pensioni di riversibilita' deve intendersi come fatto solo alla riversibilita' originata dalla titolarita' del dante causa di un dell'INPS derivante da infortunio o malattia trattamento a carico professionale, che abbia altresi' comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell'INAIL (persistendo per i superstiti, in caso di morte del pensionato per ragioni legate causalmente all'infortunio o alla malattia, il divieto di cumulare il trattamento di riversibilita' e la rendita INAIL); pertanto, anche ove l'infortunio indennizzato con morte dell'assicurato, i superstitirendita abbia per conseguenza la possono cumulare il trattamento di riversibilita' di vecchiaia con la rendita vitalizia a carico dell'INAIL, allo stesso modo di come il pensionato diretto può cumulare i due trattamenti (e configurandosi in caso contrario un dubbio di legittimita' costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione)". Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni sviluppate nella sentenza n. 16129 del 200 a sostegno della interpretazione accolta. 6 Va, peraltro, segnalato che il legislatore ha inteso rimediare alla ambiguità di fondo della disposizione di cui all'art. 1, comma 43, disponendo, con l'art. 73 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che “a decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore". L'art. 78, comma 20, della stessa legge n. 388 del 2000 ha poi esteso l'esonero dal divieto di cumulo, di cui all'art. 73, al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001. Tali disposizioni hanno risolto ogni questione per il periodo successivo al 31 dicembre 2000, mentre, per il periodo precedente, la situazione va risolta alla stregua del principio di diritto sopra ricordato. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto cumulabile la pensione di reversibilità, derivante da una pensione di vecchiaia, con la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL. Va, per completezza, rilevato che gli artt. 73 e 78, comma 20, della legge n. 388 del 2000 sono andati oltre la interpretazione qui accolta (e già accolta 7 con la sentenza n. 16129/2000), in quanto, nell'eliminare, dal 1° gennaio 2001, questa particolare ipotesi di divieto di cumulo, continuano a non distinguere tra il trattamento di reversibilità della pensione di inabilità originata dallo stesso evento che ha comportato l'attribuzione della rendita vitalizia INAIL ed il generico trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia o di quella di anzianità. Per tutto quanto esposto il ricorso dell'INPS va rigettato. La oggettiva ambiguità della disposizione della cui interpretazione si discute giustifica la compensazione, fra le parti, delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2001. Il Presidente Il cons. estensore la ll en ford filence I D , A S O 0 S 1 L 3 A L IL CANCELLIERE . T 3 O T Depositato in Cancelleria , 5 B R A I S A ' E D L N P L S A E I 3 T oggi 4 MOR 2002 D 7 S N - I O G 8 S P - O N 1 IL CANCELLIERE M A E I 1 S D A I E E D , A G O E G O T R E T T N S T L E I I S R G I E A E D L R L O E D 8