Sentenza 26 maggio 2000
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa può essere riconosciuta l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fati riferiti; c) che l'informazione venga mantenuta nei limiti della obiettività. Questi principi, hanno rilevanza oltre che per il giornalista autore dell'articolo, anche per il direttore responsabile, con la differenza che per quest'ultimo deve farsi riferimento alla peculiare funzione del suo ruolo. Egli, infatti, oltre a vigilare a che nessuno venga offeso attraverso gli articoli del giornale, ha la funzione di disporre o quanto meno approvare, l'impaginazione e quindi la presentazione degli articoli, attraverso la loro disposizione nelle pagine, e la redazione grafica e letterale dei titoli. L'aggressività di alcune espressioni, usate da un giornalista o, da un intervistato, non comporta in modo automatico la responsabilità del direttore, ma va valutata la correttezza dell'informazione anche in relazione alle modalità di presentazione della notizia.
Commentario • 1
- 1. Diffamazione: non è applicabile al direttore del giornale la riparazione pecuniaria (Cass. Pen. n. 44117/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è applicabile l'istituto della riparazione pecuniaria, previsto dall'art. 12 l. 8 febbraio 1948 n. 47, al direttore del giornale che sia dichiarato responsabile del delitto di omesso controllo colposo della pubblicazione ai sensi dell'art. 57 c.p., in quanto l'irrogazione della sanzione pecuniaria costituisce una sanzione civile che consegue al reato di diffamazione, dei cui elementi costitutivi presuppone l'accertamento (Cassazione penale sez. V - 10/10/2019, n. 44117) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2000, n. 8622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8622 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 26/5/2000
Dott. Carlo Casini Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco Providenti " N. 918
Dott. Renato Calabrese " REGISTRO GENERALE
Dott. Vittorio Ebner " N. 46063/99
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da RA PA nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 25-5- 1999;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso:
Udito il difensore avv. Vincenzo M. Siniscalchi
Con sentenza del 25-5-1999 la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 6-4-1998, concedeva a RA PA le attenuanti generiche, e riduceva la pena inflittagli in primo grado a lire settecentomila di multa, per il reato di cui agli articoli 57, 595 c.p., 13 legge 48/47, per aver omesso, quale direttore responsabile del quotidiano "Il Mattino", di esercitare il controllo necessario ad impedire la pubblicazione dell'articolo con il titolo, "RI anzi accattoni", lesivo della reputazione e dell'onore dell'US.
Proponeva ricorso RA sostenendo l'inprocedibilità dell'azione penale, per irregolarità della querela. Nel merito censurava la sentenza impugnata, per non aver tenuto conto del fatto che il direttore aveva presentato graficamente e nel titolo, la notizia con equilibrio, dando rilievo alla querela del VI ed alle affermazioni dell'US, non assumendo posizione nella controversia, ma esercitando il diritto di cronaca su un avvenimento oggettivamente rilevante.
Il primo motivo è del tutto infondato.
Dalla sentenza impugnata si evince infatti, che in atti vi è copia della delibera con la quale, il 9-5-1995, l'US aveva dato mandato al segretario AL, nella predetta qualità di proporre querela, ed altresì copia dello statuto del sindacato, dal quale si ricava che sono state rispettate le regole fissate, per la legittimazione a proporre querela.
Il secondo motivo è invece fondato.
Il direttore del quotidiano "Il Mattino" di Napoli è stato imputato del reato previsto dagli articoli 57 e 595 c.p., per aver omesso di esercitare sul periodico da lui diretto, il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione fosse commesso il reato di diffamazione. Il RA, quindi è stato chiamato a rispondere a titolo di colpa, per la diffamazione commessa dal VI nei confronti dei dirigenti del sindacato US, nel corso dell'intervista rilasciata al "Mattino".
È opportuno chiarire che la notizia pubblicata sul quotidiano consisteva in una lite sorta "dietro le quinte" del telegiornale della Campania, fra il direttore VI e l'US, che era sfociata in una querela proposta dal sindacato contro il direttore. Il "Mattino", ha dedicato al fatto due articoli collegati fra loro da un titolo principale "Tgr: VI offende, il sindacato querela". Con il "pezzo" principale veniva raccontata la vicenda e spiegate le ragioni del sindacato, con l'altro, sotto il titolo "Il Direttore. RI, anzi accattoni", veniva proposta un'intervista a VI, i cui contenuti sono stati ritenuti diffamatori. Passando all'esame della responsabilità del RA, deve precisarsi che l'evento contestato consiste nelle espressioni usate dal VI e riportate nel titolo ed all'interno dell'intervista, e che in un separato procedimento instaurato contro il direttore del Tgr, sono state considerate diffamatorie.
L'esistenza dell'evento, non comporta però l'automatica affermazione della responsabilità del direttore del quotidiano. Il nostro ordinamento giuridico ha ritenuto opportuno bilanciare due diritti entrambi costituzionalmente garantiti: quello di informare liberamente i cittadini sui fatti che suscitano interesse pubblico, e quello del cittadino, al rispetto della propria dignità e del proprio onore. Ciò avviene attraverso una accurata definizione del diritto di cronaca, fatta dalla giurisprudenza, mediante la disamina dei vari casi concreti. In particolare, (v. Cass sez.5^ 10-12-1997 n.0 1473, ric. Novi) è stato affermato che il diritto di cronaca può essere esercitato, quando ne possa derivare lesione all'altrui reputazione, prestigio o decoro, soltanto qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera;
b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale;
c) che l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività. Sono quindi giustificate intromissioni nella sfera privata dei cittadini quando esse appaiono necessarie per contribuire alla formazione di una opinione pubblica su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività. Questi principi, hanno rilevanza oltre che per il giornalista autore dell'articolo, anche per il direttore responsabile, con la differenza che per quest'ultimo deve farsi riferimento, alla peculiare funzione del suo ruolo. Per il direttore responsabile assumono particolare rilievo i criteri dell'obiettività e della continenza. Egli, infatti, oltre a vigilare a che nessuno venga offeso attraverso gli articoli del giornale, ha la funzione di disporre o quanto meno approvare, l'impaginazione e quindi la presentazione degli articoli, attraverso la loro disposizione nelle pagine, e la redazione grafica e letterale dei titoli. L'aggressività di alcune espressioni, usate da un giornalista o, come nel caso in esame, da un intervistato, non comporta in modo automatico la responsabilità del direttore, ma va valutata la correttezza dell'informazione anche in relazione alle modalità di presentazione, che possono alternativamente rendere un buon servizio all'obiettività, ovvero sottolinearne il carattere offensivo.
Il direttore responsabile risponde quindi, del reato di cui all'articolo 57, 595 c.p., qualora, nell'adempimento delle sue funzioni (es. impaginazione e titolazione), venga meno all'obbligo di presentare gli articoli proponendo all'attenzione del lettore in modo immediato il fatto narrato così come accaduto, per consentirgli di acquisirlo nella sua rigorosa veridicità, anche se esso comporta espressioni o giudizi non lusinghieri per altri soggetti. In tal caso però deve essere mantenuto il principio della continenza, sia evitando gratuite aggressioni all'altrui reputazione (v. Cass. sez. 5^ 29-1-1997, n.0 2113, ric.Pendinelli), sia proponendo, nel caso in cui ciò sia possibile e si tratti di tesi, idee, o proposte contrapposte, anche l'opinione del soggetto sul quale vengano fatti apprezzamenti, per consentirne il confronto. Il corretto bilanciamento del diritto di cronaca, con quello del rispetto dell'altrui dignità, reputazione, prestigio e decoro, deve costituire il riferimento costate di chi dà l'informazione, senza per questo modificare il fatto per renderlo meno offensivo, ma anche evitando forme, modi o espressioni non necessarie, che ne aggravino il contenuto.
Nel caso in esame il direttore ha pubblicato sul "Mattino" la notizia, certamente rilevante per l'opinione pubblica, di un diverbio fra i giornalisti aderenti all'US ed il direttore del TG della Campania, sfociato in una querela del sindacato
contro
VI. Il fatto presentava una obiettiva capacità offensiva, avendo per oggetto, giudizi dati o attribuiti, sull'attività del direttore del TGR e da parte di questi nei confronti del sindacato dei giornalisti. Il direttore si è fatto carico dell'esigenza di presentare le tesi delle parti contrapposte, dando ad entrambe un congruo rilievo, sia nel titolo, sia nell'impaginazione. Infatti, al titolo generale: TGR:
VI offende, il sindacato querela, con il sopratitolo: Che rissa dietro le quinte del TGR regionale. L'USUGRAI ? "Piccola banda di ricattatori". Il CDR: ER dimentica le regole, è un panzer", pone con equilibrio i fatti nella loro obiettività. Successivamente nell'articolo di Vittorio del Tufo, li racconta riferendo anche le opinioni degli esponenti del sindacato. Sotto lo stesso titolo, ma con l'indicazione in grassetto: Il DIRETTORE, ed il sottotitolo:
RI, anzi accattoni, propone una intervista a VI, dai toni duri e con alcune espressioni offensive.
Quindi, consistendo la notizia nell'aver il VI, offeso i giornalisti dell'US, rispondendo alle critiche da costoro mossegli, deve ritenersi che il direttore la abbia proposta ai lettori in modo obiettivo, non aumentando i toni delle offese e consentendo ad entrambe le parti la possibilità di esporre le proprie ragioni. Così operando ha fatto uso del diritto di cronaca, e va applicata la causa di giustificazione prevista dall'articolo 51 c.p.. Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'imputato deve essere assolto perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
La Corte Supreme di Cassazione, 5^ sezione penale, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza ed assolve RA PA perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2000