Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2003, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
■ Aula 'A' 0 2 3 95 03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DLCASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente - R.G.N. 12827/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.5468 Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere - Ud. 29/11/02 - Consigliere-Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: DI IA NI, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI ' rappresentato e difeso dall'avvocato CASSAZIONE ALFREDO COCCHIARO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
- SOCIETA' DI FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 195, presso lo studio } dell'avvocato SILVANO BERTI, che lo rappresenta e 2002 4956 difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 2374/00 del Tribunale di CATANIA, depositata il 12/05/00 R.G.N. 3687/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il | rigetto del ricorso. " -2- R.E. 22827/01 Rilevato in fatto - che Di IA TO, ex dipendente della s.p.a. Ferrovie dello Stato, propone ricorso per cassazione -denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e deducendo la (eventuale) illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n.829- avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 12 maggio 2000, confermativa della decisione di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda vòlta a conseguire la computabilità, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, degli aumenti stipendiali previsti dal CCNL 1990/1992 con scadenze successive al suo pensionamento, avvenuto nel periodo di vigenza dello stesso contratto;
che la società intimata ha resistito con controricorso;
Considerato in diritto che il ricorso è ammissibile, nonostante la mancanza di puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, il difetto di un'autonoma premessa dedicata allo svolgimento della vicenda processuale e la non facile comprensibilità di alcuni passaggi argomentativi;
che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, ai sensi della legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
con la conseguenza della non computabilità nell'indennità degli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sui quali non furono versati i contributi;
рец 3 che, nel caso controverso, la disciplina legale di riferimento, come dettata dagli art. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, è rimasta inalterata sia a seguito della vicenda cd. di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985 n. 210, (istituzione dell'ente ferrovie dello Stato), sia a seguito dell'ulteriore vicenda della soppressione dell'Opafs, disposta dall'art. 1, comma 43, L. n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte delle Ferrovie dello Stato s.p.a.; vicenda, quest'ultima che ha solo comportato la trasformazione della natura dell'indennità, da previdenziale e retributiva, senza, peraltro, minimamente incidere sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto, onde va condivisa la tesi della società nel senso della necessaria applicazione dell'art. 14 1. 829/1973, nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità; -che, quanto alla previsione contrattuale dello "scaglionamento" nel tempo degli aumenti retributivi mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al cd. regime definitivo (l'intero importo), la stessa concreta non una "rateizzazione" in senso tecnico o una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva -se così fosse, l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante - ma una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro;
-che perciò il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme fly corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi;
4 che ciò senza necessità ulteriori indagini dirette a verificare l'intenzione delle parti stipulanti il patto collettivo, attesa l'impossibilità dell'autonomia privata di incidere validamente sulla disciplina dettata dall'art. 14 legge 1973/n.829 applicabile nella specie è sufficiente per ritenere la pretesa infondata (v., fra le tante, Cass. 18 aprile 2000 n.5042, 23 giugno 2000 n.8588, 4 ottobre 2000 n.13222, 6 dicembre 2001 n.15433, 11 febbraio 2002 n.1918, 14 maggio 2002 n.7010), mentre la prospettata questione di legittimità costituzionale della norma predetta è manifestamente inammissibile, non essendo stati indicati dal ricorrente norme o principi costituzionali violati dalla stesa norma, che peraltro questa Corte (v. sentenza 11 febbraio 2001 n.1993) ha già ritenuto non sospettabile d'illegittimità per contrasto con l'art. 3 Cost.; che, rigettando il ricorso alla stregua dei citati precedenti (cui possono aggiungersi -benché espressivi di una linea argomentativa fondata più sui dati negoziali che sulla regolamentazione legislativa dell'istituto- Cass. 20 ottobre 1998 n.10400, 29 gennaio 2001 n.1210, 25 maggio 2001 n.7173), il Collegio stima equo compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 29 novembre 2002 Florincts Oficialanelle Il Consigliere est. Il Presidente More 3 2 rsells. 5 IL CA Depositato in Cancelleria 18 FEB. 2003 ogui, IL CAE . . L L E D C 5