Sentenza 28 marzo 2000
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la caducazione della misura causata da vizi del procedimento applicativo o di controllo della medesima ne consente sempre la reiterazione, in quanto l'invalidità del provvedimento applicativo o del procedimento di riesame non esclude di per sè l'esistenza dei presupposti applicativi della misura. Ed invero, la garanzia per la libertà personale è in tal caso assicurata dalla necessità che il giudice accerti comunque l'esistenza dei presupposti della misura che intende applicare, anche quando si tratta della reiterazione di una misura in precedenza caducata per vizi del procedimento applicativo o di riesame.
Commentari • 2
- 1. Circolare del 29/12/2015 n. 38 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso e RiscossioneAgenzia delle Entrate · 29 dicembre 2015
INDICE PREMESSA 1. MODIFICHE AL D.LGS. N. 546 DEL 1992 1.1 Articolo 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria 1.2 Articoli 4, 10, 11 e 23 \- Competenza delle commissioni tributarie e parti del processo 1.3 Articolo 12 - Assistenza tecnica 1.4 Articolo 15 - Spese del giudizio 1.5 Articolo 16 - Comunicazioni e notificazioni 1.6 Articolo 16-bis - Comunicazione e notificazioni per via telematica 1.7 Articolo 17-bis - Il reclamo e la mediazione 1.7.1 Estensione dell\'ambito di applicazione 1.7.2 Semplificazione delle modalit\à di instaurazione del procedimento 1.7.3 Effetti della presentazione del reclamo 1.7.4 Istruttoria del reclamo e il perfezionamento …
Leggi di più… - 2. Concorso pubblico: posto vacante del vincitore e scorrimento della graduatoriaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 aprile 2003
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2000, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Guido Ietti Presidente del 28/3/2000
Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere SENTENZA
" NA Ferrua " N. 1907
" Sandro Occhionero " REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi " N. 49424/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
ES SQ, n. a Taranto il 26 marzo 1956
Leone TR, n. a Taranto l'1 ottobre 1957
avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto depositata il 5 agosto Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI
Udite le conclusioni del P.M. Dr. G. Febbraro che ha concluso per la irrilevanza della questione di incostituzionalità e rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Con sentenza del 25 maggio 1999 la Corte di cassazione, ottemperando a quanto stabilito da Corte cost., 22 giugno 1998, n. 232, dichiarò inefficace per violazione dell'art. 309 comma 5 c.p.p. la misura della custodia cautelare in carcere disposta il 17 ottobre 1997 nei confronti di SQ ES e TR Leone.
Su richiesta del pubblico ministero, peraltro, il Tribunale di Lecce, giudice del dibattimento ormai in corso, dispose con ordinanza del 30 giugno 1999 la reiterazione della misura, ma per alcuni soltanto dei reati originariamente contestati ai due imputati. Solo con successiva ordinanza del 6 luglio 1999 il tribunale applicò la misura custodiale a SQ ES anche per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e a TR Leone anche per i delitti di spaccio di sostanze stupefacenti, di estorsione aggravata dal collegamento ad associazione di tipo mafioso, di detenzione e porto abusivi di armi. E l'ordinanza integrativa, impugnata con autonoma richiesta di riesame dai due imputati, fu confermata dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 3 agosto 1999. Contro questa ordinanza di riesame ricorrono ora per cassazione gli imputati, che propongono tre motivi d'impugnazione. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 306 c.p.p., sostenendo che in mancanza di una specifica previsione in tal senso non può considerarsi reiterabile la misura custodiale caducata per violazione dell'art. 309 comma 5 c.p.p., stante il principio di stretta legalità in materia di limitazioni della libertà personale. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che l'ordinanza applicativa della misura non si sia fondata direttamente sugli atti del procedimento utilizzati ai fini della prova, bensì solo sulle loro parziali sintesi riprodotte nei precedenti provvedimenti cautelari. E, rilevato come ai giudici de liberate non siano stati trasmessi tutti gli atti probatori, propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 comma 1 c.p.p. nella parte in cui non sanziona l'obbligo del pubblico ministero di trasmettere al giudice gli elementi favorevoli all'imputato.
Con il terzo motivo si lamenta che l'ordinanza applicativa della misura custodiale manchi di motivazione sul presupposto probatorio per quanto attiene al reato di estorsione ascritto a Leone;
e si deduce che tale carenza totale non poteva essere surrogata dal tribunale del riesame.
I ricorsi sono infondati.
Con il primo motivo i ricorrenti contestano il fondamento della giurisprudenza di questa Corte che riconosce l'ammissibilità della reiterazione della misura cautelare caducata per violazione dell'art.309 comma 5 c.p.p.; e sostengono che il legislatore ha specificamente previsto i casi in cui consente la reiterazione della misura caducata.
Questa impostazione è errata, perché non tiene conto della necessità di distingue tra le diverse cause di caducazione previste dalla legge.
L'estinzione, o perdita di efficacia, ope legis delle misure cautelari infatti può dipendere sia da vizi del procedimento di applicazione o di controllo della misura (art. 27, 302, 309 comma 10 c.p.p.) sia da carenze dei presupposti di applicabilità o di durata della misura (ad esempio art. 300, 303 c.p.p.). Quando la caducazione derivi da vizi del procedimento applicativo o di controllo della misura, il legislatore ne consente sempre la reiterazione, perché l'invalidità del provvedimento applicativo o del procedimento di riesame non esclude di per sè l'esistenza dei presupposti della misura. Sicché va rovesciata la prospettiva dalla quale muovono i ricorrenti, perché la garanzia per la libertà personale rimane assicurata dalla necessità che il giudice accerti comunque l'esistenza dei presupposti della misura che intende applicare, anche quando si tratti della reiterazione di una misura in precedenza caducata per vizi del procedimento applicativo o di riesame.
Quanto al secondo motivo del ricorso, va innanzitutto rilevato che correttamente i giudici del riesame ritennero idonea documentazione degli atti la loro trascrizione integrale contenuta nei provvedimenti cautelari precedenti quello ora in discussione. E il ricorrente non ha prospettato alcuna specifica carenza di quella trascrizione, idonea a incidere sulle valutazioni dei giudici del merito. D'altro canto, come si desume da un incontestato rilievo dell'ordinanza impugnata, sono atti acquisiti nello stesso dibattimento quelli di cui i ricorrenti lamentano la mancata allegazione alla richiesta di applicazione della misura cautelare. E quindi non può certo ritenersi che il pubblico ministero avesse l'obbligo di allegarli alla sua richiesta, posto che si trattava di atti già in Possesso del giudice chiamato a decidere. Sicché è manifestamente infondata la censura del provvedimento impugnato ed è manifestamente irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata.
Quanto all'ultimo motivo del ricorso, esso risulta infondato alla luce della prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione insufficiente o carente dell'ordinanza impugnata (Cass., sez. un., 17 aprile 1996, Moni, m. 205257), ancorché si tratti di carenze che sarebbero "tali da integrare le nullità - rilevabili d'ufficio - previste dal secondo comma, lett. c) e c-bis), dell'art. 292 (come modificato dall'art. 9 legge 8 agosto 1995, n.332)" (Cass., sez. I, 2 ottobre 1998, Mannella). Ne consegue che, quand'anche dovesse ritenersi carente la motivazione dell'ordinanza cautelare, il problema della giustificazione della misura custodiale in questa sede può porsi solo in relazione alla motivazione dell'ordinanza di riesame, che non risulta censurata con questo motivo d'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000