Sentenza 16 marzo 2000
Massime • 1
La revisione del processo è consentita anche nei confronti di sentenze emesse con il rito abbreviato (il quale prevede un giudizio allo stato degli atti con rinuncia dell'interessato ad ulteriori acquisizioni probatorie), poiché il giudizio di revisione mira a tutelare non solo l'interesse del singolo quanto quello generale alla riparazione di eventuali errori giudiziali, privilegiando le esigenze di giustizia rispetto a quelle formali della certezza del giudicato. (Fattispecie precedente all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2000, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 16/03/2000
1. Dott. PASQUALE PERRONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 1478
3. Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - N. 42321/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SA TO, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza 9.7.1999 della Corte di Appello di Reggio Calabria Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna, intervenuta nel rito abbreviato, di SA TO per i reati di cui agli artt.610,612, 614 c.p. La difesa ricorre e denunzia, anche con la memoria di replica, la violazione degli artt.606, 629, 630 cpp e 24 della Costituzione, sull'assunto che il concetto di prova nuova non può subire limitazioni dalla scelta del rito abbreviato e dalla decisione allo stato degli atti.
La Procura Generale sostiene che, nonostante che sia deducibile con la revisione pure la prova presistente, l'accettazione del giudizio abbreviato preclude che il giudicato sia messo in discussione da prove che, già conosciute, siano state oggetto di una consapevole rinuncia.
Il ricorso è fondato.
In tema di revisione, sul concetto di prova nuova si sono formati due progressivi e diversi orientamenti giurisprudenziali. Uno, rigoroso, legato al dato formale e normativo della "prove sopraggiunte o scoperte dopo la sentenza di condanna", risultante dal testo dell'art.630, lett.c) cpp, che esclude, concettualmente, il quid novi nelle prove già conosciute, ma non dedotte, inidonee a vin vere la forza del giudicato formale, che copre il dedotto e il deducibile, e a consentire un nuovo giudizio sul presupposto di una diversa valutazione del dedotto e su una inedita disamina del deducibile. L'altro, prevalente, essenzialmente legato alla ratio della norma e ad esigenze di giustizia sostanziale perseguite dall'istituto, che considera prove nuove anche quegli elementi mai valutati dal giudice, per qualsiasi ragione, anche se già versati in atti o già conosciuti dalla parte e non dedotti per negligenza o per dolo, se astrattamente idonei a determinare il proscioglimento del soggetto (203604, 211456, 205208, 189277, 193994, 197400, 204265). I due diversi orientamenti sono soltanto in apparenza divergenti perché affermano principi adeguati alle fattispecie concrete e valorizzano, ora, il dato formale, ora, la finalità perseguita dall'istituto, dando prevalenza, da un lato, alla non novità della prova, in sostanza inidonea a travolgere il quadro probatorio posto a base del giudicato e, dall'altro lato, alla decisività della prova della innocenza, a prescindere da ogni ostacolo formale. In sostanza, il problema della novità della prova viene tradotto in quello della idoneità o meno degli ulteriori e diversi elementi a dimostare, potenzialmente, l'innocenza del soggetto, atteso che entrambi i requisiti di ammissibilità sono trattati dalla norma all'unisono e senza soluzione di continuo. In definitiva e come si dimostrerà, con la revisione si censura, non il momento valutativo, regolato dal libero convincimento del giudicedice, ma quello di acquisizione delle prove o la traumatica divaricazione delle due fasi.
In conseguenza, poiché è determinante la diversità del quadro probatorio, in quanto la revisione è diretta a sostituire la condanna con il proscioglimento attraverso un giudizio fondato, in tutto in parte, su prove diverse da quelle precedentemente esaminate, dai due orientamenti non possono ricavarsi, arbitrariamente, argomenti seri per escludere, limitare o ampliare la revisione con riferimento alle sentenze emesse nel rito abbreviato. Nessun limite, ricavabile dalla disciplina della revisione, legittima siffatte conclusioni e giustifica, in particolare, una interpetrazione restrittiva dell'istituto, sia pure sub specie di richiesta normativa di una maggiore e più incisiva novità della prova, atteso che l'unica condizione essenziale posta dall'art.628 c.p.p. è quella che esclude dal rimedio straordinario i provvedimenti diversi dalle sentenze e dai decreti penali di condanna. Tale dimostrazione spiega l'inconciliabilità della revisione con la sentenza di patteggiamento sulla pena (Sezioni Unite, sent. n. 6 del 25.3.1998, Giangrasso), che, in quanto verifica negativa delle cause di proscioglimento, non consistente in un accertamento giudiziale del fatto e della responsabilità, non è una sentenza di condanna, a differenza della sentenza emessa nel giudizio abbreviato, che, pur avendo in comune il presupposto pattizio, è verifica positiva delle prove e della colpevolezza. Nessun limite, inoltre, è ricavabile dalle norme sul giudizio abbreviato. È vero che il patteggiamento sul rito consiste in una rinuncia, costituzionalmente legittima perché fondata su una scelta delle parti, al dibattimento e al diritto alla prova (Sezioni Unite, sent. 930 del 229 gennaio 1996, rv. 203427) e impedisce, anche nella ipotesi di sopravvenienza di nuovi elementi, la trasformazione del giudizio speciale in quello ordinario. È anche vero, tuttavia, che l'opzione non preclude ne' l'integrazione probatoria in appello, ex officio,(Sezioni Unite, idem e Corte cost., sent. 19.12.91, n. 470) nè il rimedio straordinario della revisione, non potendosi sacrificare ad una scelta di parte i principi fondamentali del processo penale della ricerca della verità reale e della completezza della prova e, quindi, della giusta decisione. Il negozio abdicativo ha effetti endoprocessuali, limitati alle fasi ed ai gradi ordinari del giudizio, ed ha per oggetto il diritto disponibile della parte a richiedere, ex art 190 c.p.p. l'ammissione di mezzi di prova, ma non può essere proiettato al di là del giudicato, per condizionare o limitare il diritto di chiedere la revisione di una condanna, ritenuta ingiusta. Il principio si ricava dalla natura e finalità della revisione, diretta a realizzare una prevalente esigenza di ordine pubblico che, in quanto fondamento giuridico e costituzionale dell'istituto, non può subire condizionamento alcuno dalla condotta processuale delle parti. Il rimedio straordinario mira a tutelare, cioè, non solo e non tanto l'interesse del singolo, ma quello generale alla riparazione degli errori giudiziari, privilegiando le esigenze di verità e giustizia sostanziale, che assicurano erga omnes la credibilità del sistema, sotto il profilo socio-politico, e, sotto il profilo etico, la giusta reintegrazione dei diritti e della libertà del singolo, su quelle formali del giudicato che garantisce, per mere ragioni processuali, la certezza dei rapporti giuridici nel tempo. La ricerca della verità reale, che ha come corollario l'esigenza di completezza della prova, specificamente codificata attraverso varie norme e istituti, la direttiva n.73 della legge di delega e il principio costituzionale della personale responsabilità, che postula anche il principio di legalità della sanzione solo se applicata per un fatto realmente commesso, è la finalità essenziale del processo, nella sua proiezione etico- giuridico-costituzionale. Finalità primaria che prescinde, anche in un processo tendenzialmente accusatorio, dal comportamento delle parti e da eventuali loro rinunce o omissioni. Il procedimento probatorio si articola, infatti, nel due momenti della acquisizione e valutazione della prova. Quello soggettivo e valutativo, regolato dal principio del libero convincimento, non consente, però, scelte arbitrarie essendo vincolato ai risultati dell'acquisizione probatoria-iuxta alligata et probata - Quest'ultima, quindi, segna la fase costruttiva e più delicata del processo perché condiziona in bonam ed in malam partem tutto il procedimento e può vincolare il giudice a risultati apparenti e formali, ad una verità processuale ben diversa dalla verità storica per il solo fatto del non pieno adempimento dell'obbligo di ricerca della prova. Questo momento è così importante da determinare sia il legislatore, sia la Corte Costituzionale a porre a carico anche del giudice, come potere discrezionale surrogatorio, pure in un processo delle parti dominato dal principio dispositivo, l'onere della ricerca e della conservazione di qualsiasi elemento necessario ai fini dell'accertamento della verità - artt.530, commi 2 e 3, 546, lett. e), 506, 507, 508, 603,comma 3,c.p.p. - E la revisione, in definitiva, è il sindacato sul momento di acquisizione della prova o, comunque, sulla divaricazione arbitraria tra le due fasi, tra ciò che è stato acquisito e devoluto in cognizione e ciò che il giudice non ha apprezzato, come se fosse tamquarn non esset. In relazione al giudizio abbreviato, fondato su una "prova contratta", la revisione, quindi, lungi dall'essere incompatibile, finisce con il trovare una agevole breccia, purché le acquisizioni siano di tale consistenza da travolgere il pregresso quadro probatorio.
È vero, in merito, come si afferma nelle conclusioni della Procura Generale, che il giudizio abbreviato potrebbe offrirsi a strumentalizzazioni qualora venisse consentito alla parte privata la riserva mentale di tentare, prima, la strada del proscioglimento, allo stato degli atti,e di fruire del la riduzione di pena connessa alla scelta rito, e, poi, di far valere, in sede di revisione, quelle stesse prove alle quali consapevolmente aveva rinunciato. È anche vero, però, che il problema, così posto, ha soltanto riflessi pratici e non giuridici, stante la precisata ratio della revisione e la finalità essenziale della sentenza, avendo rilevanza, non tanto la logica e la struttura negoziale del rito prescelto, ne' la strategia processuale del soggetto, interessato sempre ad ottenere una decisione favorevole, quanto la decisività della prova, eventualmente trascurata nel primo giudizio e valorizzata nel secondo, nel rispetto della finalità perseguita dal processo. Le anomalie di sviluppo del giudizio sono riferibili, infatti, non alla inconciliabilità concettuale e giuridica dei due istituti o al comportamento dell'imputato, che svolge il suo ruolo anche quando si avvale, nell'esercizio del diritto di difesa, di ogni strumento previsto dall'ordinamento giuridico per fronteggiare l'accusa e sostenere la sua innocenza, ma alla non ponderata decisione del giudice che ha ritenuto decidibile, allo stato degli atti, un processo che tale non era e non ha ritenuto, neppure nel giudizio di appello, di procedere, ex officio, come gli era consentito, all'integrazione probatoria.
Il giudice a quo, in conseguenza, non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi. Invece di soffermarsi sulla diversità e consistenza della prova dedotta e sulla sua potenziale idoneità a rivelare l'innocenza del soggetto, anche alla luce di eventuali dichiarazioni favorevoli di SA ON, asseritamente già esistenti nel processo, è incorso in un duplice vizio di legittimità. In un fase che consente soltanto una delibazione sommaria su evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, riscontrabili "ictu oculi" ha anticipato, arbitrariamente e con motivazione apparente, il giudizio di merito, qualificando "tardive e poco credibili" le dichiarazioni addotte in cognizione. L'errore radicale è quello, però, di aver dichiarato inammissibile la richiesta sostenendo, in sostanza, l'inconciliabilità della revisione con la pregressa scelta del rito abbreviato, "nel quale la decisione avviene allo stato degli atti con utilizzazione del materiale probatorio già acquisito e con la esclusione della possibilità di procedere ad ulteriori acquisizioni".
L'ordinanza deve essere, annullata, quindi. Il giudice del rinvio, statuendo in piena libertà di giudizio, deve adeguarsi ai principi esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio da Corte di Appello di Catanzaro per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2000