Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2016, n. 26801
CASS
Sentenza 4 maggio 2016

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La persona offesa, cui deve essere comunicata la richiesta di archiviazione della "notitia criminis", è, nel reato plurioffensivo anche la persona fisica sulla quale cade l'azione del colpevole, pur se l'incriminazione sia prevista a tutela di un interesse pubblico generale. (In applicazione di tale principio, la Corte, relativamente al reato di disturbo e molestia alle persone (art. 660 cod. pen.), ha accolto il ricorso del privato al quale era stato omesso l'avviso di cui all'art. 408 cpv. cod. proc. pen., rilevando che il suddetto reato, oltre a tutelare la tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull'ordine pubblico, realizza anche un'offesa alla quiete privata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2016, n. 26801
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26801
    Data del deposito : 4 maggio 2016

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