Sentenza 22 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di decreti autorizzativi di intercettazioni (telefoniche od ambientali) la motivazione può essere la minima necessaria a chiarire le ragioni del provvedimento, in ordine alla indispensabilità del mezzo probatorio richiesto, ai fini della prosecuzione delle indagini, ed alla sussistenza dei gravi indizi di reato. Tuttavia, il giudice non deve limitarsi ad espressioni che costituiscano perifrasi del contenuto delle norme che disciplinano l'assunzione del mezzo probatorio, ne' deve limitarsi a recepire le richieste degli organi investigativi se non a seguito di autonoma valutazione. Inoltre, nel caso di ripetitività di decreti autorizzativi che abbiano come presupposto la sussistenza di gravi indizi di un reato, il giudice può richiamare "per relationem" la motivazione di altro proprio precedente decreto, emesso per lo stesso reato e nello stesso procedimento,trattandosi di situazioni concrete già valutate e di argomentazioni già esposte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/1998, n. 4057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4057 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi Sansone Presidente del 6.12.1999
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " OR PA " N.4057
3. " IT BB " REGISTRO GENERALE
4. " AR SE " N.18520/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AQ ED n. il 4.2.1962
avverso la sentenza 26.9.1997 del Pretore di Genova Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Romano Letta la richiesta del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza 26/9/97 il Pretore di Genova applicava, su richiesta delle parti, a AQ ED la pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'art. 341 c.p.. Avverso detta sentenza il AQ proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Rileva il Collegio che, a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 giugno 1999, n. 205 - art.18 -, abrogativo del delitto di cui all'art. 341 c.p., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla lege come reato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non
è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2000