Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2001, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
AA IN 0146 8 /01 1 REPUBBLICA ITALI NA A I TE SUPREMA DI CASSAZIONE R Oggetto A 5 CONTRIBUTI T 6 . 8 E U 9 N CONSORTILI N SEZIONE TRIBUTARIA 1 P / I O I 4 - COMPETENZA - R / Z T 6 . A L 2 ( R L . dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T R A . S P . I . B D G A A R.G.N. 12893/98 E I L T Presidente Enrico PAPA R R E D E 3 A I T 1 S D A N . E Rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI E N S M T I - Consigliere Cron.3169 N A E S Dott. Antonio MERONE E - Rep. Consigliere Dott. US FALCONE Ud. 09/11/00 - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente has SENTENZA sul ricorso proposto da: CS BON CENTRO BACINO SALINE PESCARA, in persona del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Commissario pro tempore, elettivamente domiciliato in UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L3000. dell'avvocato BENEDETTO GIUSEPPE, difeso dall'avvocato # 2 FEB 2001 TENAGLIA DOMENICO, giusta procura a margine;
IL CANCELLIERE ricorrente
contro
ERIA TATASCIORE CAMILLO;
- intimato avverso la sentenza n. 45/98 del Giudice di pace di CG408259 2000 FRANCAVILLA AL MARE, depositata il 09/04/98; 1850 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TENAGLIA, che si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo. $ 1. Svolgimento del processo Con citazione notificata il 5 giugno 1996 US ZZ, proprietario e usufruttuario di terreni ricaden- ti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica e irriga- her zione di Val di Foro, ( successivamente Consorzio di Bo- nifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro ) con sede in Francavilla al Mare, conveniva in giudizio dinanzi al locale giudice di pace detto ente, chieden- done la condanna alla restituzione di contributi con- sortili pagati, deducendone l'illegittimità, in quanto non aveva tratto alcun beneficio dalle opere realizzate dal Consorzio. Con sentenza non definitiva 30 settembre 2 otto- bre 1996 il giudice di pace respingeva le eccezioni d'incompetenza per materia e per valore, osservando che la causa non poteva considerarsi devoluta alla com- petenza del tribunale in materia d'imposte e tasse 2 art. 9, comma secondo, cod. proc. civ.), non essendo in- sorta tra contribuente e amministrazione finanziaria, e non avendo i contributi in questione natura tributaria, ai fini dell'inclusione nei casi previsti dall'art.2 del d.l.vo n.546/92. Nè aveva alcun rilievo il fatto che tali contributi venissero riscossi con le procedure e coi privilegi previsti per tributi statali. Contro tale sentenza il Consorzio poneva riserva di ricorso per cassazione. Con sentenza definitiva 4 9 aprile 1998 il giudi- ce di pace accoglieva la domanda, sul presupposto har ac- certato attraverso consulenza tecnica e prove testimo- niali che i terreni dell'attore non avessero avuto benefici di tipo fondiario dalle opere realizzate dal Consorzio. Pertanto i contributi consorziali, aventi la natura di corrispettivi dei benefici tratti dagli immo- bili situati nel comprensorio, non erano dovuti. Avverso tali sentenze il Consorzio ha proposto ri- corso per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento e di memoria. L'intimato non ha svolto attività difensiva. $ 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, impugnando la sentenza non definitiva il ricorrente, denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 9, secondo com- 3 ma, cod. proc. civ., 862 e 864 cod.civ., 21 e 59 r.d. 13 febbario 1933, n.215 e successive modificazioni;
viola- zione e falsa applivcazione degli articoli 5 d. 1. 30 dicembre 1982, n.953, convertito con modificazioni nel- n. 53, e 8, comma la legge 28 febbraio 1983, ° bis, d.
1.27 aprile 1990, n.90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n.163; omessa, insufficiente e contraddit- toria motivazione ( art.360, n.2, 3, 4 e5 cod. proc. civ. Premesso che la decisione sulla competenza non può essere adottata secondo equità, il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i con- مدела tributi a favore dei consorzi di bonifica devono esse! re considerati prestazioni patrimoniali pubblicistiche, rientranti nella categaria generale dei tributi. Richiama, in particolare, la sentenza n9537/97, la quale ha espressamente affermato che la competenza in materia spetta al Tribunale, ai sensi dell'art. 9, se- condo comma, cod. proc. civ. Tale interpretazione riceverebbe un'indiretta con- ferma attarverso le sentenza della Corte Costituzionale 3 maggio 1963, n.55, e 21 novembre 1967, n.5, nelle quali si evidenzia che l'obbligo di contribuzione in questione non deriva da un impegno di natura contrat- tuale assunto dai proprietari interessati alla bonifi- ca.
2.2. Col secondo motivo, denunciando in relazione - omesso esame di punti deci- alla sentenza definitiva - sivi, nonchè motivazione omessa, insufficiente e con- traddittoria, in relazione all'art. 360, n.4 e 5, cod. proc. civ., il Consorzio lamenta che la sentenza de- - in conformi- finitiva impugnata non abbia considerato tà al principio affermato da Sez. Un., n.8957 e 8960/96 - che il vantaggio derivante dalle opere può essere anche generale, e non concernere specificamente un sin- golo immobile. Tale vantaggio deve consistere in un incremento di valore dell'immobile soggetto a contribu- to, collegato con un nesso causale con le opere di bo- nifica e la loro manutenzione. Tale problematica non sarebbe stata affrontata dal- la sentenza impugnata. S 3. Motivi della decisione Il pimo motivo merita accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, successiva alla sentenza delle Sezioni Unite 23 settem- bre 1998, n.9493 ( per una recente pronuncia si veda n.470 ), i contributi consor- Sez.I, 18 gennaio 2000, ziali rientrano nella categoria generale dei tributi poichè le modalità di costituzione di tali enti e le finalità di interesse pubblico della loro attività istituzionale non consentono di sostenere che 5 l'obbligo contributivo derivi da un impegno associativo assunto dai proprietari interessati;
esso deriva, inve- ce, dalla legge, la quale li rende esigibili mediante ruoli e con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria. La citata sentenza delle Sezioni Unite ha, altresì, affermato che la competenza per ma- teria del tribunale, prevista dall'art. 9, secondo com- ma, cod. proc. civ., non sorge soltanto quando il rappor- to tributario venga dedotto come oggetto di una
contro
- kano versia promossa nei confronti dell'Amministrazione fi- nanziaria, ma anche nei casi in cui, come nella specie, si tratti di prestazione pubblicistica di natura tribu- taria a favore di enti pubblici a costituzione e parte- cipazione obbligatoria. Poichè non vengono prospettate nuove e decisive ra- gioni per derogare a tale indirizzo, il Collegio ritie- ne di doversi conformare allo stesso. In accoglimento della censura le sentenze devono essere, pertanto, cassate, con assorbimento del secondo. motivo e con la dichiarazione di competenza del Tribu- nale di Chieti. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
6 accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Chieti;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 9 novembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Altieri Enrico م تمومه IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2-9 2001-2 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 InnocenzoBattista E N 6 A 8 O I 9 I 1 R Z / A 4 A 5 / R T 6 . T 2 U S N . I B - R . G I P B E . R . R D T L L L A E A D D . I B E S A A I T N T E R N S 1 E E I 3 S T 1 A E A . N M 7