Sentenza 8 maggio 2000
Massime • 1
È legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, richiesta dal P.M. unitamente al deposito delle liste testimoniali, di verbali di prove di altri procedimenti penali, purché si tratti di prove assunte in incidente probatorio o in dibattimento. (Fattispecie relativa all'acquisizione di verbali di dichiarazioni rese da testimone e da imputato di reato connesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2000, n. 6674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6674 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 08/05/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 556
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 42611/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) RO ON n. il 29.10.1942
2) SO UA n. il 24.12.1954
3) AT TO n. il 05.06.1962
4) AL EN n. il 01.08.1949
avverso sentenza del 28.04.1999 C.MIL.APP. di NAPOLI visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
Udito Pubblico Ministero in persona del Dott. Garino che ha concluso per il rigetto dei ricorsi MO, NN, e LA e l'inammissibilità del ricorso AM poiché fuori termine. Udito il difensore Avv. Vito Tassone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza del 28 aprile 1999, la corte militare di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 2 luglio 1997 dal tribunale militare della stessa città, condannava RO NT, SO SQ, AT NT e AL ME alla pena di mesi cinque di reclusione militare ciascuno previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ritenendoli responsabili del reato di truffa militare aggravata
(artt. 234 commi 1 e 2 n. 1, 47 n. 2 c.p.m.p.), per avere, nella loro qualità di finanzieri inviati in missione a Roma, prodotto al servizio amministrativo della 20^ Legione Guardia di Finanza di Catanzaro "false ricevute fiscali per pasti e pernottamenti effettuati presso l'Hotel ET in data 16 ottobre 1993 per un importo pari a lire 450.000 e 216.000 a fronte di un effettivo pagamento pari a lire 180.000 e lire 86.000 inducendo così in errore il predetto ufficio amministrativo" che liquidava a ciascuno la somma di lire 666.000 a titolo di rimorso spese nel detto giorno.
La vicenda dei quattro imputati si inquadrava - nella ricostruzione del collegio giudicante - nell'ambito di un più vasto fenomeno criminoso che aveva interessato numerosi ufficiali e sottufficiali di tutte le armi. Dalle dichiarazioni del maresciallo CC AL Antonio, agente provocatore, e del titolare dell'Hotel ET IO EN era emerso che presso quella struttura alberghiera era in uso rilasciare fatture o ricevute fiscali, relative sia a pernottamenti che a pasti, a fronte di prestazioni non avvenute o avvenute in maniera parziale oppure di prestazioni per le quali erano state versate all'albergatore somme inferiori agli importi indicati nelle ricevute fiscali. In questo modo i militari, che presentavano le ricevute all'amministrazione di appartenenza per ottenere il rimborso delle spese di missione, lucravano indebitamente somme non dovute. Peraltro, una perizia disposta in uno dei tanti procedimenti aperti dalla magistratura militare per questi episodi di truffa (procedimento CI) aveva confermato la veridicità di quanto affermato dal AL e dal IO, essendo stato accertato che tra il materiale sequestrato presso l'albergo ET (un computer, vari floppy disk, materiale informatico vario) c'era un programma sia per l'emissione delle ricevute fiscali e delle fatture che per la conservazione dei dati relativi ai clienti e risalenti al periodo 1993-febbraio 1994. Tale programma consentiva agli addetti all'albergo di gestire gli sconti in misura variabile a seconda delle indicazioni immesse dall'operatore, conservando in memoria la cifra corrispondente sia all'importo annotato sulla ricevuta (c.d. importo emesso) sia a quello effettivamente incassato (c.d. importo entrata):
il tutto secondo un sistema puntualmente descritto nella perizia, che consentiva altresì di evidenziare periodicamente i tabulati di cassa per avere il quadro di sintesi degli importi incassati, smentendo così le dichiarazioni del titolare dell'albergo, secondo il quale il programma non dava conto del denaro incassato ma solo degli importi fatturati.
Nel respingere l'appello degli imputati, la corte territoriale militare affermava in via preliminare la giurisdizione in materia del tribunale militare, confermando che il danno era stato arrecato all'amministrazione militare anche se il Corpo della Guardia di Finanza dipendeva dal Ministero delle Finanze, per cui correttamente era stato configurato il reato di truffa militare previsto dall'art.234 c.p.m.p. La giurisdizione del giudice militare andava affermata,
a giudizio della corte, anche con riguardo al problema del concorso nel reato di persona non militare (nella specie, il IO), dal momento che, non essendosi in presenza di un concorso tra un reato militare e un più grave reato comune, l'estraneo alle Forze armate doveva rispondere, a titolo di concorso, del medesimo reato di truffa militare.
Parimenti veniva respinta l'eccezione di inutilizzabilità del materiale informatico acquisito, sospettato di dubbia genuinità, attraverso l'assunzione delle testimonianze di due tecnici informatici non ammessi nel giudizio di primo grado, che avrebbero potuto deporre su presunte manipolazioni dei corpi di reato sequestrati, così da determinare nullità rilevanti nel procedimento in esame. I giudici di merito facevano rilevare che i dischetti utilizzati nel processo erano stati ritualmente custoditi presso il tribunale militare di Padova prima e presso quello di Napoli poi e che le eventuali manipolazioni a cui taluni dischetti sarebbero stati sottoposti da consulenti del pubblico ministero avevano riguardato altri processi, ma i risultati delle relative attività non erano confluiti nel presente procedimento.
Quanto alla contestata legittimità di talune operazioni di perquisizione e sequestro del materiale informatico avvenute nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti di ZE IG e all'utilizzabilità della deposizione resa dal AL nella sua qualità di agente provocatore, incaricato di richiedere ed ottenere una falsa fatturazione al fine di smascherare un dipendente infedele, la corte affermava la ritualità di tali acquisizioni probatorie.
Passando ad esaminare il merito della causa, i giudici di merito mostravano di condividere appieno la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva accertato come tutti gli imputati avevano ottenuto dall'Hotel ET il rilascio di ricevute fiscali di importo superiore a quanto effettivamente corrisposto, indicando i punti fermi dai quali andava desunta la prova della loro responsabilità penale (l'esito della perizia espletata nel procedimento CI, l'azione provocatoria del AL, l'esame del programma sequestrato che dà ragione degli sconti effettuati, l'inserimento dei nomi degli imputati negli elenchi informatici alle date e per gli importi contestati).
II. Ricorrono per cassazione tutti e quattro gli imputati, deducendo, tramite i loro difensori, una serie di censure, che possono così sintetizzarsi:
a) difetto di giurisdizione del giudice militare per difetto di militarità del soggetto danneggiato, che non sarebbe l'amministrazione militare come ritenuto dai giudici di primo e di secondo grado, bensì il Ministero delle Finanze, che non è militare. I giudici di merito avrebbero fermato la loro attenzione sulla militarità del Corpo della Guardia di Finanza, che è fuori discussione, omettendo però di individuare il soggetto danneggiato dalla truffa perpetrata, quale risulterebbe ictu oculi dal regolamento di amministrazione della Guardia di Finanza (DPR 20 marzo 1986, n. 199);
b) violazione del principio del giusto processo e della terzietà ed imparzialità del giudice, oltre che del diritto di difesa, essendo stato valutata dagli stessi giudici, in primo e in secondo grado, la responsabilità penale di vari militari coinvolti negli stessi fatti contestati agli odierni ricorrenti. Per il dottor Mauro De Luca, presidente del tribunale militare di Napoli, e il dottor Antonio Sabino, componente della corte militare di appello della stessa città, che avevano giudicato gli attuali imputati, le dichiarazioni rese dal AL e dal IO in altri procedimenti, le perizie SI e la sentenza SA ON sarebbero divenute gli "unici ed indiscutibili fatti probatori" capaci di emigrare da un procedimento all'altro, senza alcuna possibilità di verifica dibattimentale. Da qui l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma i c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, basando il suo convincimento della sussistenza o meno della responsabilità penale sugli stessi verbali di prova e/o sentenze che, a norma dell'art. 238 comma 1 e 238-bis c.p.p., vengono riproposti mediante l'acquisizione e lettura nel nuovo procedimento a carico di altri soggetti;
c) inutilizzabilità-inefficacia probatoria di prove documentali (dischetti, tabulati, verbali di perquisizione e di sequestro, ecc.) ed orali (varie relazioni peritali, dichiarazioni del teste AL e dell'imputato di reato connesso IO titolare dell'Hotel ET) assunte in altri procedimenti penali, non allegate al fascicolo trasmesso dal P.M. al gup con la richiesta di rinvio a giudizio ed acquisite al presente procedimento in violazione della regola del contraddittorio;
d) plurime violazioni di legge e manifesta illogicità della motivazione nell'assunzione degli elementi di prova e nella valutazione delle risultanze probatorie poste a base della dichiarazione di responsabilità penale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi (materiale e psicologico) del delitto di truffa;
e) omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per consentire l'audizione del AL e di altri testi su circostanze aventi incidenza sul giudizio, al fine di provare la non genuinità di talune fonti di prova informatica.
Successivamente, prima il 5 febbraio e poi il 18 aprile 2000, i difensori dei ricorrenti presentavano altre memorie, nella quale illustravano ed approfondivano ulteriormente le censure relative al difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, alla inutilizzabilità del materiale probatorio (perizie, dichiarazioni testimoniali e non, ecc.) desunto da altri procedimenti e alla identificazione del momento consumativo del delitto di truffa militare. E concludevano, chiedendo che il ricorso venisse trasmesso alle Sezioni Unite Penali di questa Corte perché statuissero sull'evento consumativo del delitto di truffa militare previsto e punito dall'art. 234 c.p.m.p. e sul soggetto danneggiato dal delitto de quo (Ministero delle Finanze o Amministrazione militare). MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non sono fondati.
I. Va innanzitutto affrontata e risolta, per il suo carattere assorbente, l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare sul presupposto che, avendo inciso il danno patrimoniale derivato dai contestati episodi di truffa sulla sfera del Ministero delle Finanze e non su quella di un'Amministrazione militare, mancherebbe nel caso in esame un elemento essenziale per la configurazione del delitto di truffa militare prefigurato dall'art. 234 c.p.m.p., per cui il potere di jus dicere apparterebbe non al giudice militare ma al giudice ordinario. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato recentemente rilevato in fattispecie perfettamente identiche a quella di specie che il Corpo della Guardia di Finanza, pur dipendendo gerarchicamente dal Ministero per le Finanze (artt. 1 comma 1 l. 23 aprile 1959, n. 189,e 1 comma 6 DPR 27 marzo 1992, n. 287) "fa parte integrante delle Forze Armate dello Stato" a norma dell'art. 1 comma 2 l. n. 189/59 e che il Regolamento di amministrazione approvato con DPR 20 marzo 1986, n.189 stabilisce che l'autonomia funzionale delle operazioni di destinazione e di utilizzazione dei fondi relativi al capitolo di bilancio, prevedendo una contabilità speciale riservata all'amministrazione della Guardia di Finanza, secondo le priorità, le esigenze e il fabbisogno pianificati dal Comando generale per ciascun anno finanziario: sulla base di tali premesse è stato, pertanto, deciso che dal riferimento dei fondi di bilancio al fine della difesa armata dello Stato e dalla speciale autonomia di amministrazione dei medesimi da parte dei competenti organi del Comando generale, secondo le norme regolamentari che disciplinano la relativa gestione, deve trarsi la conseguenza che, in caso di illecita utilizzazione dei fondi medesimi, la parte offesa è costituita da un'amministrazione militare, sicché è senz'altro configurabile il delitto di truffa militare di cui all'art. 234 cpv. n. 1 c.p.m.p., la cui cognizione appartiene al giudice militare
(Cass., Sez. I, 19 gennaio 2000, Pellegrino;
Id., Sez. I, 31 gennaio 2000, Petrarca;
Id., Sez. I, 31 gennaio 2000, Cavalieri). Il Collegio ritiene pienamente condivisibili tali argomentazioni, che sono in linea con l'orientamento espresso più volte da questa Corte, anche a sezioni unite, in merito ai criteri in base ai quali è possibile individuare il carattere militare di un ente o di un'amministrazione dello Stato (Cass., Sez. Un., 16 gennaio 1974, n. 1; Id., Sez. VI, 6 febbraio 1997, n. 1074). Si aggiunga che la qualificazione giuridica di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione non può essere compiuta secondo criteri di aprioristica astrattezza, ma deve essere eseguita, fondamentalmente, avendo riguardo alle effettive finalità e alle concrete attività che l'ordinamento riferisce a quella struttura, cosicché, sul piano funzionale, è ben possibile attribuire connotazioni composite ad un medesimo apparato dell'amministrazione dello Stato. In tale prospettiva, lo stesso Ministero per le Finanze può ben qualificarsi come amministrazione militare limitatamente alle attività di apprestamento dei mezzi occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di Finanza, ricompreso, per espressa previsione di legge, nelle Forze Armate dello Stato. II. Infondata è anche la denunciata incompatibilità dei giudici De Mauro e Sabino, dei quali i ricorrenti avevano chiesto la ricusazione, istaurando un giudizio incidentale che si era concluso con il rigetto dell'istanza. A parte che l'incompatibilità è un istituto destinato ad operare nell'ambito del medesimo processo e non anche nell'ambito di processi diversi come nel caso in esame, è noto come la Corte costituzionale abbia chiarito in numerose decisioni (tra le più recente, cfr. nn. 306, 307, 308 del 1998) quali siano i limiti entro i quali il principio del giusto processo postula la previsione di un'ipotesi di incompatibilità. Il giudice delle leggi ha, in particolare, avuto modo di precisare che, in una vicenda processuale sostanzialmente unitaria pur trattandosi di procedimenti distinti (come quella in esame), il pregiudizio alla terzietà del giudice può derivare solo da una sentenza penale dalla quale emerga un già maturato convincimento del giudice in ordine alla responsabilità penale di una persona (sent. n. 371 del 1996). Varcato tale limite, aveva già avuto modo di precisare la Corte (sent. n. 307 del 1997), "nella varietà delle relazioni che possono instaurarsi tra procedimenti distinti, e nella molteplicità dei contenuti che i relativi atti sono suscettibili di assumere, si avrebbe una dilatazione enorme dei casi nei quali un pregiudizio potrebbe essere ravvisato e l'intera materia delle incompatibilità, dispersa in una casistica senza fine, diventerebbe refrattaria a qualsiasi tentativo di amministrazione mediante atti di organizzazione preventiva". Pronunciandosi all'esito di procedimenti diversi nei confronti di persone imputate dello stesso fatto o di fatti analoghi - aveva del resto spiegato questa Corte (Cass., Sez. I, 1 luglio 1995, n. 3191,.Giordano; Id., Sez. I, 20 gennaio 1993, n. 5008, Pierattoni) - il giudice dibattimentale è chiamato ad esprimere un giudizio completamente diverso, trattandosi di stabilire se sia stata raggiunta la prova della responsabilità dei singoli imputati, in base all'istruttoria dibattimentale compiuta, arrivando financo a precisare che, pur dovendo compiere la valutazione dello stesso materiale probatorio, "anche quando si tratti di reato plurisoggettivo o a concorso necessario, resta logicamente esclusa la possibilità che un giudizio possa essere condizionato dalla propensione a reiterare una precedente decisione emessa nei confronti di un'altra persona".
Ne deriva che lo strumento di tutela preordinato a garantire la capacità del giudice va ricercato nell'area degli istituti della astensione e della ricusazione, anch'essi preordinati alla salvaguardia della terzietà del giudice, ma attivabili solo nell'ambito del grado del procedimento a cui la causa di ricusazione o di astensione si riferisce (Corte cost., 14 novembre 1997, n. 331, in Cass. pen. mass. ann., 1998, n. 203, p. 394; ma vedi anche Cass., 2 ottobre 1996, Benedetto, in C.E.D. Cass., n. 208179; Id., 30 settembre 1006, Penna, ivi, n. 208175). Essendo stato l'istituto della ricusazione già attivato nel procedimento de quo la questione di legittimità costituzionale proposta dell'art. 34 comma 1 c.p.p. in riferimento all'art. 25 Cost, deve ritenersi del tutto irrilevante.
Nella stessa ottica, deve considerarsi del tutto infondata la violazione, pure prospettata dai ricorrenti, del principio dell'immutabilità del giudice fissato dall'art. 525 comma 2 c.p.p., che impone che la sentenza sia deliberata dagli stessi giudici (intesi come medesime persone fisiche) che hanno partecipato all'intero dibattimento, acquisendo prove, risolvendo questioni incidentali o adottando comunque decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio;
sicché non può essere scalfito dalla circostanza che uno o più dei componenti del collegio abbia in procedimenti penali diversi (nel caso di specie: CI e SA) concorso alla raccolta di elementi di prova utilizzati poi legittimamente nel procedimento di cui trattasi.
III. Mancano di pregio anche le numerose eccezioni di rito dedotte dai ricorrenti per denunciare la nullità e l'inutilizzabilità delle prove documentali ed orali poste a base della dichiarazione della loro responsabilità penale.
Non è ravvisabile, innanzitutto, alcuna violazione di norme processuali nel fatto che il P.M. abbia richiesto l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti penali unitamente al deposito delle liste testimoniati, posto che tali attività istruttorie sono state poste in essere nel rispetto delle forme e dei limiti prescritti dall'art. 468 comma 4-bis c.p.p. La tesi dei ricorrenti, secondo cui sarebbero inutilizzabili gli atti prodotti dal P.M. direttamente al dibattimento (dischetti, tabulati, relazione peritale, dichiarazioni del teste AL e dell'imputato di reato connesso IO) anziché in sede di udienza preliminare, postula un improprio richiamo all'art. 416 comma 2 c.p.p., che si riferisce unicamente agli atti di indagine compiuti dal P.M. nel corso di quello specifico procedimento e non agli atti relativi alle indagini esperite in altro procedimento in corso o già concluso, per il quale trovano invece applicazione le disposizioni di cui all'art. 238 comma 1 e 495 comma 1 c.p.p., secondo le quali è ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, purché si tratti di prove assunte in incidente probatorio o in dibattimento (Cass., Sez. II, 11 settembre 1995, D'Urzo; Id., Sez. I, 1 febbraio 1995, Mustaka). Nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, si è trattato di acquisizione di prove assunte al dibattimento nei procedimenti penali a carico di CI ER e SA ON), e, come tali, legittimamente acquisibili al presente processo. Tanto più che l'art. 1 comma 4 l. 25 febbraio 2000, n. 35, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 in materia di giusto processo,
ha statuito che "alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio finale della corte di cassazione, le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse".
Non possono neppure condividersi le doglianze espresse in ordine alla mancata ammissione della testimonianza del AL, ai sensi dell'art. 511 comma 2 c.p.p, e alla conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese in un altro procedimento e delle quali era stata data lettura in quello a carico degli odierni ricorrenti.
È bene chiarire infatti che la disposizione dell'art. 511 comma 2 c.p.p. non si applica quando l'esame della persona, delle cui dichiarazioni sia stata data lettura, non abbia avuto luogo. Tale esclusione non è circoscritta all'ipotesi che l'esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (ipotesi contemplata dal successivo art. 512 c.p.p.), ma riguarda ogni caso in cui, per un qualsiasi motivo, l'espletamento dell'esame non sia stato svolto, come, ad esempio, per la mancata comparizione dell'esaminando, per la mancata ammissione della testimonianza, per la rinuncia da parte di chi l'aveva chiesta, ecc. Ciò si evince anche dall'art. 238 comma 5 c.p.p., secondo cui "resta fermo il diritto delle parti di ottenere, a norma dell'art. 190, l'esame delle persone le cui dichiarazioni siano state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo". Tal previsione normativa comporta, da un lato, che l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni di un teste non deve essere necessariamente e in ogni caso preceduta dalla sua audizione e, dall'altro, che il diritto della parte che vi abbia interesse di ottenere l'esame, non è assoluto, ma è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'art. 190 c.p.p., nel senso che il giudice ha il potere di escludere le prove vietate dalla legge e quelle che siano manifestamente superflue o irrilevanti.
Ora il tribunale militare di Napoli prima e la corte militare di appello della stessa città dopo, nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sentire il AL non hanno fatto altro che esercitare il potere loro conferito dalla norma appena richiamata, spiegando che il teste, regolarmente escusso in altro procedimento, era stato chiamato dalla difesa non nel legittimo esercizio del diritto alla controprova garantito dall'art.238 comma 5 c.p.p. (si trattava in ogni caso di un teste che nel diverso procedimento era stato addotto dall'accusa), ma su circostanze del tutto estranee alla precedente deposizione perché attinenti alla pretesa manipolazione del materiale informatico sequestrato, manipolazione che la corte territoriale ha motivatamente escluso in base ad elementi ricavati da altre fonti di prova. Deve essere parimenti disattesa la censura riguardante l'inutilizzabilità della perizia SI acquisita dal procedimento CI, non essendo controverso che nel dibattimento di primo grado il perito è stato ascoltato prima della acquisizione della sua relazione, sicché è indubbia la legittimità dell'acquisizione e della utilizzazione dei dati contenuti nella relazione peritale. Dai rilievi che precedono si ricava dunque che non sussiste alcuna violazione dell'art. 526 c.p.p. La norma in parola, disponendo che "il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento", ammette che la decisione possa essere fondata non solo sulle prove formate direttamente nel contraddittorio orale dibattimentale, ma anche su quelle confluite nel fascicolo del dibattimento con l'osservanza delle forme tassativamente previste dalla legge processuale (Cass., Sez. I, 16 aprile 1998, n. 4502, Venturelli). IV. Sono inoltre infondate tutte le doglianze con le quali viene denunciata la nullità della sentenza impugnata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale degli imputati e alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa militare. Pur deducendosi formalmente vizi di violazione di legge e di motivazione, si è in presenza di censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto ai quali i giudici di merito sono pervenuti attraverso un'attenta e meticolosa ricostruzione dell'intera vicenda, fondando il loro convincimento su una motivazione particolarmente approfondita che è esente da errori logici e giuridici.
La corte militare ha ritenuto provata l'attività delittuosa addebitata agli imputati, che è consistita nell'aver conseguito indebiti rimborsi delle spese per il pernottamento e per i pasti, mediante la presentazione di false ricevute fiscali rilasciate dall'Hotel ET di Roma per importi superiori a quelli realmente pagati dai predetti militari, compiendo un'organica e coerente disamina degli elementi probatori a loro disposizione, con passaggi argomentativi attraverso i quali è stata data una ineccepibile interpretazione dei dati accertati mediante la perizia informatica, la cui concludenza è stata valutata, con prudente apprezzamento, in stretta coordinazione con gli inequivoci elementi ricavati dalla deposizione del teste AL. Ne consegue che, stante l'assoluta congruenza delle linee argomentative della decisione adottata, la struttura logica della motivazione resiste al sindacato di legittimità e il convincimento del giudice di merito deve considerarsi incensurabile in questa sede.
Ampia e convincente è anche la motivazione data dalla corte territoriale in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivì del delitto di truffa militare ascritto ai ricorrenti, sia con riferimento all'elemento materiale e a quello psicologico del reato, sia per quanto concerne l'identificazione del momento consumativo del medesimo reato. Una volta ravvisata l'esistenza del fatto così come descritto nelle imputazioni formulate, la dimostrazione della configurabilità della fattispecie del reato di truffa militare doveva considerarsi ampiamente, anche se implicitamente, data, e non occorreva certamente un'ulteriore dimostrazione della stessa. Ne deriva che la richiesta dei ricorrenti di rimettere alle Sezioni Unite la questione se i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine al momento consumativo del reato comune di truffa debbano trovare applicazione anche con riferimento al delitto di truffa militare è assolutamente priva di senso.
V. Al rigetto dei ricorsi seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. r i g e t t a i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2000.
Depositato in cancelleria il 6 giugno 2000