Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2016, n. 30679
CASS
Sentenza 20 dicembre 2016

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In materia di reati edilizi, ai fini della legittimità del procedimento di esecuzione della demolizione del manufatto abusivo disposta con la sentenza di condanna, il Pubblico Ministero non è tenuto ad osservare criteri organizzativi predeterminati e, in particolare, non è obbligato a dare corso alle demolizioni seguendo il criterio cronologico delle iscrizioni dei provvedimenti esecutivi nel registro dell'esecuzione delle sanzioni amministrative. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'attività posta in essere dal P.M. in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali presenta, in relazione alla tempistica e alla individuazione dei provvedimenti da eseguire, carattere ampiamente discrezionale, sicchè non è possibile, in assenza di norme che disciplinino tali profili, affermare la necessaria esistenza di criteri, fissi e non derogabili, come quello relativo alla cronologia dell'iscrizione nel predetto registro, dovendo al contrario essere assicurata la possibilità di modulare l'attività in questione, ferma restando l'obbligatorietà della stessa, in funzione delle esigenze della maggiore tutela dei beni giuridici, le quali implicano che si tenga conto della natura degli interessi protetti e dell'intensità dell'offesa, della possibilità tecnica dell'intervento esecutivo e di altri parametri non determinati).

L'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa.

Commentario1

  • 1URBANISTICA: EFFETTI DELLA REVOCA O SOSPENSIONE DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE.
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    URBANISTICA: EFFETTI DELLA REVOCA O SOSPENSIONE DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE. In tema di reati edilizi, la revoca/sospensione dell'ordine di demolizione (e anche di rimessione in pristino), può essere disposto dal giudice dell'esecuzione previo accertamento di una situazione (presentazione di istanza di condono o provvedimento stesso) che lo renderebbero incompatibile (tra le tante Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna). In presenza di un'istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto a un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2016, n. 30679
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30679
Data del deposito : 20 dicembre 2016

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