Sentenza 18 febbraio 2003
Massime • 1
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati concernenti l'edilizia e l'urbanistica, non è soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto detta prescrizione riguarda le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva, mentre la fattispecie in questione configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2003, n. 16537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16537 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ANTONIO ZUMBO Presidente
Dott. ALDO GRASSI Consigliere
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere
Dott. CARLO GRILLO Consigliere
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IP FI , nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Trapani - sez. dist. di Alcamo - in data 26/11/01-3/5/02;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perchè manifestamente infondato. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
OSSERVA
Con sentenza della Pretura Circondariale di Trapani - sez. dist. di Alcamo - in data 26/4/91 a IP FI veniva applicata, su concorde richiesta delle parti ed ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena -sospesa- di trenta giorni di arresto ed otto milioni di lire di ammenda per le contravvenzioni edilizie ed urbanistiche che gli erano state contestate.
Con la stessa sentenza veniva disposta la demolizione dell'opera abusivamente realizzata.
Avverso la successiva ingiunzione di demolizione di questa il IP proponeva opposizione che veniva rigettata da Tribunale di Trapani - sez. dist. di Alcamo - Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26/11/01-3/5/02 in cui, fra l'altro, si legge:
a) che l'alienazione al figlio, da parte del condannato, dei beni oggetto della disposta demolizione era irrilevante in quanto questa riguarda le opere abusivamente realizzate, che debbono essere eliminate a prescindere da chi ne sia l'attuale proprietario;
b) che il termine quinquennale di prescrizione della sanzione amministrativa della demolizione non era, nel caso in specie, spirato in quanto esso inizia a decorrere "dalla cessazione della permanenza costituita dalla sussistenza dell'opera abusiva";
c) che la demolizione, disposta dal Giudice penale, consegue obbligatoriamente alla condanna dell'imputato per il reato di costruzione abusiva ed ha carattere sussidiario rispetto alle iniziative al riguardo riservate dalla legge all'Autorità amministrativa la quale, nella fattispecie in esame, era rimasta inerte, sicchè l'ordine di che trattasi era da considerarsi legittimo e doveva essere eseguito.
Avverso tale ordinanza il IP ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
I. che erroneamente il Giudice dell'esecuzione avrebbe ritenuto non decorso il termine di prescrizione della sanzione amministrativa della demolizione, in quanto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza (1/10/01) erano ormai decorsi più di cinque anni;
II. che l'ordine di demolizione avrebbe dovuto essere revocato perchè rivolto a lui che non era più proprietario dell'immobile abusivo, ceduto al figlio NO con atto pubblico del 30/10/91;
III. che il detto ordine avrebbe dovuto essere annullato in quanto deve ritenersi adottato nei confronti della Pubblica Amministrazione la quale deve seguire l' iter al riguardo previsto dalla legge;
IV. che l'ordine in questione sarebbe, comunque, illegittimo perchè privo dell'indicazione del termine entro cui poteva essere impugnato e dell'Autorità alla quale indirizzare la eventuale opposizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente privo di fondamento e, come tale, deve essere dichiarato non ammissibile, con conseguente condanna del ricorrente - a mente dell'art. 616 c.p.p.- al pagamento delle spese processuali e, non vertendosi in ipotesi di causa di inammissibilità non dovuta a colpa, anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di denaro indicata in dispositivo, congrua in considerazione delle ragioni di palese infondatezza dell'impugnazione.
Gli ordini di demolizione dell'opera abusivamente edificata e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, emessi con sentenze penali di condanna o di applicazione di pena patteggiata passate in giudicato, possono essere sospesi e-o revocati solo se risultino assolutamente incompatibili con atti amministrativi legittimi dell'Autorità competente, che abbiano conferito allo immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria (v. conf Cass. sez. 3, 4/02/00, Puglisi). Nell'effettuare tale valutazione il Giudice dell'esecuzione ha la potestà dunque il potere-dovere, di controllare che gli atti amministrativi asseritamente incompatibili, di che trattasi, siano legittimi, validi ed efficaci, in quanto solo essi sono idonei a sanare, dal punto di vista amministrativo, le violazioni urbanistiche, edilizie e di carattere ambientale che hanno dato luogo al processo ed alla condanna del colpevole, alla quale sono conseguiti gli ordini della cui esecuzione si discute (v. conf. Cass. sez. 3, 16/6/02, Cassarino;
14/02/00, Cucinella e 19/11/99, Puglisi).
Nel caso in esame nessun provvedimento risulta adottato dalla Pubblica Amministrazione in ordine all'immobile abusivo del quale è stata disposta la demolizione, sicchè il relativo ordine non doveva essere sospeso, nè revocato.
Il legislatore, inoltre, non ha previsto alcun termine di decadenza o di prescrizione per lo esercizio dei poteri di vigilanza e di intervento repressivo nei riguardi di opere realizzate in violazione di norme urbanistiche e le sanzioni amministrative in materia, essenzialmente rivolte alla reintegrazione dell'interesse pubblico leso, non possono estinguersi per effetto del decoroso del tempo (v. conf. Cons. Stato, sez. 5, 24/3/98, n. 345; 1/3/93, n. 308 e sez. 3, 19/10/95, n. 1162; Cass. sez. 3, 9/7/02, Prencipe). Vero e che l'art. 28 L. 24/11/81, n. 689, prevede un termine quinquennale di prescrizione in materia di sanzioni amministrative, ma si tratta delle sanzioni pecuniarie di natura punitiva con riferimento alle quali lo Stato vanta il diritto all'esazione il cui mancato esercizio, per il termine sopra indicato, ne determina la prescrizione.
La demolizione del manufatto abusivo e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi costituiscono, invece, sanzioni amministrative di natura diversa, irrogate a tutela dell'assetto urbanistico del territorio;
alle quali il condannato con sentenza irrevocabile dovrebbe sottostare provvedendovi spontaneamente. In caso di inerzia dello stesso lo Stato ha in ogni momento la potestà di intervenire per ordinarne l'esecuzione o realizzarla coattivamente.
L'avvenuta cessione a terzi, nelle more dell'esecuzione, dell'opera abusiva non è di ostacolo alla demolizione che consegue obbligatoriamente all'avvenuto accertamento del carattere abusivo di essa e va eseguita a prescindere dall'attuale proprietà di essa in capo al condannato.
L'ultima delle censure mosse al provvedimento impugnato è inammissibile in quanto, anzitutto, il IP ha proposto in termine incidente di esecuzione avverso il contestato ordine di demolizione ed, inoltre, esso -nonostante la sua natura di sanzione amministrativa- era stato emesso dall'Autorità giudiziaria e, dunque, andava contestato, come lo è stato, davanti al Giudice della esecuzione penale, nei termini previsti dal vigente codice di rito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da IP FI avverso l'ordinanza del Tribunale di Trapani - sez. disc. di Alcamo - quale Giudice dell'esecuzione, in data 26/11/01 - 3/5/02 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 500,00.
Così deciso in Roma, il 18 Febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 8 APRILE 2003.