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Sentenza 30 giugno 2023
Sentenza 30 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2023, n. 28266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28266 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) EA ON, nato a [...] il [...], 2) TO EL, nato a [...] il [...], 3) IT SC, nato a [...] 1'11/01/1951, avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere GI DA;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio relativamente alla posizione di EA ON, quanto al reato di cui al capo C;
rigetto dei ricorsi di TO e IT;
sentiti i difensori: Avv. Gian Mario Ramondini, per la parte civile Comune di OL, Avv. Vincenza Rando, per la parte civile ER IO nomi e numeri contro le mafie APS, Penale Sent. Sez. 2 Num. 28266 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 10/05/2023 che hanno concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi, depositando comparse conclusionali e note spese;
Avv. Paolo Bonanni, anche in sostituzione dell'Avv. Davide Paltrinieri, per EA ON, Avv. Luca Cianferoni e Cristian Scaramozzino, per TO EL, Avv. Gabriella Vogliotti e Cristian Scaramozzino, per IT SC, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino emessa il 10 dicembre 2020: - ha confermato la responsabilità di EA ON e IT SC per il reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui al capo C, per avere promesso in cambio di una somma di danaro, di procurare voti a BE SS, candidato alle elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del Piemonte indette il 26 maggio del 2019; - ha confermato la responsabilità dello stesso IT SC e di TO EL in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo 'ndranghetistico di cui al capo A, sodalizio denominato locale di OL, costituita dalle famiglie AR e DE che a loro volta avrebbero fatto riferimento alla OS TA insediata nel territorio calabrese di Sant'ON; - ha confermato la responsabilità di TO EL per il reato di detenzione abusiva di una pistola classificata come arma comune da sparo di cui al capo F. Per giungere alla condanna degli imputati i giudici di merito hanno utilizzato prove costituite da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni, attività di polizia giudiziaria e sentenze irrevocabili attestanti l'esistenza della OS TA e della locale di OL. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. ON EA deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui al capo C. Il ricorrente, sottolineando di essere stato assolto nel presente processo dalla accusa di partecipazione al sodalizio di stampo `ndranghetistico di cui al capo A, si duole della mancanza di elementi di prova circa l'utilizzo del metodo mafioso, elemento necessario per configurare il reato se l'agente è soggetto estraneo a consorterie criminali organizzate. 2 hA Sotto questo profilo, gli elementi valorizzati in sentenza sarebbero inconducenti e contraddittori, per quanto evidenziato ai fgg. 4 e segg. del ricorso, riportando anche alcuni passaggi motivazionali della sentenza impugnata. In ogni caso, le condotte estrinsecanti il metodo mafioso, non riferibili al ricorrente, sarebbero state commesse dopo il perfezionamento del reato, che si realizza con la stipula dell'accordo illecito;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento costitutivo del reato, che il ricorrente ritiene mancante, rappresentato dalla consapevolezza del candidato politico parte in causa della appartenenza dei contraenti alla criminalità organizzata. Il ricorrente, facendo riferimento al contenuto di alcune intercettazioni, evidenzia che la coimputata separatamente giudicata VI ZA - intermediaria dell'incontro che si era verificato tra il ricorrente, il coimputato IT ed il candidato alle elezioni SS BE - non sarebbe stata a conoscenza della caratura criminale del EA se non dopo la stipula del patto. L'esame delle conversazioni effettuato in ricorso porta a sostenere essere rimasta incerta la partecipazione del ricorrente al fatto;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, non avendo la Corte tenuto conto della alternativa ricostruzione offerta dall'imputato, siccome volta ad escludere la sua partecipazione ad un incontro avente le finalità illecite previste dalla fattispecie contestata, essendo egli presente in Torino ed all'incontro con il candidato SS per ragioni legate esclusivamente alla sua attività imprenditoriale lecita, come dimostrato dal fatto, ammesso dalla stessa Corte di appello, che il ricorrente si fosse successivamente disinteressato della campagna elettorale del SS;
4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, non ritenendosi adeguata la motivazione sul punto ed anche con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. TO EL impugna la sentenza con distinti atti. 2.2.1. Nel ricorso a firma dell'Avv. Luca Cianferoni deduce, con due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta appartenenza del ricorrente alla "locale di OL". L'imputato sostiene che l'attività contestatagli di esazione dei crediti non risulta che fosse stata commessa per conto dell'associazione e "nel corso degli anni", bensì in maniera estemporanea e personale solo dopo l'arresto del fratello AN TO, quando questi si era già allontanato dal gruppo criminale. Le attività illecita nel settore del narcotraffico, delle quali parlano i collaboratori di giustizia TA, VE e AN, non sarebbero riferibili alla associazione 3 criminosa di cui al capo A e riguarderebbero un periodo temporale scollato dalla imputazione contestata. Nessun rilievo avrebbe la conversazione inerente ad una relazione sentimentale del ricorrente citata a fg. 5 del ricorso. La vicenda processuale relativa alla posizione del fratello del ricorrente, TO AN, dimostrerebbe l'insussistenza della partecipazione dell'imputato alla OS di OL, posto che il congiunto è stato accusato di appartenere ad altra compagine criminale (la OS Crea). Nel motivare l'esclusione della circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata, la Corte entrerebbe in contraddizione con l'assunto di intraneità del ricorrente alla locale di Carnnagnola, sodalizio del quale, peraltro, non sarebbe provato il riferimento calabrese alla OS TA e la stessa esistenza di quest'ultima, siccome smentita da accertamenti giurisdizionali. Sarebbe contraddittoria la circostanza che il ricorrente è stato condannato per aver coadiuvato il fratello AN con riguardo a periodo, successivo al 2014, nel quale quest'ultimo si era allontanato dalla associazione criminale di OL. Non avrebbe peso probatorio, in assenza di partecipazione diretta del ricorrente, il colloquio intrattenuto da altri soggetti presso il suo bar (cfr. fgg. 13 e 14 del ricorso). Tutti i rilievi difensivi come sintetizzati erano contenuti nell'atto di appello e ad essi la Corte non avrebbe dato risposta, pretermettendo anche l'esame di due memorie depositate in giudizio ed allegate ai motivi nuovi. Con questi ultimi si insiste sulla mancata coincidenza, anche temporale, della collocazione criminale del ricorrente rispetto a quella del fratello AN, tenuto conto della contestata partecipazione di quest'ultimo, dal 2014 in poi, ad altra OS (quella denominata Crea), secondo quanto risultante dal procedimento a suo carico di cui alla sentenza della Corte di cassazione n. 1559/21 del 27.10.2020. 2.2.2. Nel ricorso a firma dell'Avv. Cristian Scaramozzino, comune a quello del ricorrente IT SC, si deducono argomenti sovrapponibili a quelli del primo ricorso e si dà rilievo, con il primo motivo (valido anche per il IT), alla assenza di prova della esistenza della locale di OL con riferimento ad epoca successiva alla ordinanza cautelare del marzo 2019, relativa ad altro procedimento penale e nella quale il ricorrente non era stato coinvolto e che aveva sgominato la compagine originaria, della quale quella in contestazione, eventualmente relativa soltanto al periodo intercorrente tra marzo 2019 ed il dicembre dello stesso anno, non sarebbe prosecuzione e non ne avrebbe mutuato il potere sul territorio estrinsecatosi con metodo mafioso. Si aggiungono critiche alla attendibilità del collaboratore di giustizia VE (fg. 12 del ricorso) e ci si duole, con il terzo motivo (comune ai due ricorrenti TO 4 e IT) della mancata qualificazione giuridica del reato come concorso esterno in associazione mafiosa. 2.3. IT SC deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza della locale di OL. In ordine a tale questione, si rinvia alla posizione di Serratone. EL, il ricorso essendo proposto nell'interesse dei due imputati per motivi parzialmente comuni;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla partecipazione del ricorrente al sodalizio di ‘ndrangheta di cui al capo A. Non sarebbero dimostrative in tal senso le circostanze valorizzate dalla Corte come quelle: di aver concesso in uso una autovettura a SQ TA, regolarmente cedutagli con passaggio di proprietà che la Corte, travisando la prova, non ha considerato;
di aver collaborato con soggetto organico, AR SC, nella gestione di slot machines, circostanza non emersa al processo e priva di supporto motivazionale;
di aver effettuato recupero crediti per conto dei fratelli TO, non essendo provata la riferibilità di tale attività, comunque genericamente rappresentata con riguardo ai due casi indicati in sentenza, alla associazione criminosa, mai evocata nei rapporti con i debitori;
di aver effettuato opera di raccordo tra associati, del tutto inesistenti in relazione alle modalità dei contatti registrati, alla personalità del ricorrente ed alle sue esternazioni intercettate, prive di significati diversi da mere opinioni personali;
di aver gestito attività politico-amministrativa di controllo del territorio, circostanza travisata dalla Corte di appello e riconducibile, invece, a mera attività lecita di appoggio politico in favore di soggetto non legato ad ambienti criminali;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ex artt. 110 e 416-bis cod.pen. ed in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.. Sul punto, la motivazione sarebbe illogica e inconsistente;
4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui al capo C. Non sarebbe stata provata la mafiosità dei rapporti tra il ricorrente ed il candidato politico SS, attraverso l'investitura del primo quale referente mafioso per conto della OS. 5 L'imputato avrebbe agito a mero titolo personale e senza utilizzo di metodo mafioso;
le diverse conclusioni della Corte non sarebbero supportate da alcunché. Le risultanze processuali dimostrerebbero che il ricorrente ed il correo EA erano dei millantatori non legati alla 'ndrangheta, circostanza che, sulla base delle intercettazioni, anche SS aveva compreso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. 1. EA ON. 1.1. Quanto ai motivi di ricorso con i quali si censura il giudizio di responsabilità in ordine al reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui al capo C, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello ha, in primo luogo, messo in luce, anche affrontando il tema della assoluzione del ricorrente dal reato di partecipazione alla OS di OL di cui al capo A fin dal primo grado di giudizio (impostogli non fosse altro che in ragione dell'appello proposto dalla parte pubblica), che l'imputato era stato ritenuto, con sentenza passata in giudicato, già membro della 'ndrangheta ed in questa veste aveva supportato il di lui cugino e coimputato ricorrente IT SC nella gestione del rapporto politico-mafioso con il candidato alle elezioni regionali del Piemonte del 2019, SS BE (in questo senso, fg. 71 della sentenza impugnata). I due avevano agito, pertanto, non a titolo personale ma come mafiosi. In secondo luogo, la sentenza ha sottolineato che i due imputati, in particolare il ricorrente IT, avevano anche utilizzato il metodo mafioso nel procacciare voti in favore del SS in cambio di danaro, circostanza pacificamente risultante dalle intercettazioni citate in sentenza a partire dal fg. 76 (con il richiamo all'effettivo procacciamento di voti proprio nelle zone di influenza territoriale 'ndranghetista), corroborate dai servizi di polizia giudiziaria attestanti un incontro tra gli interessati presso la segreteria del politico il 14 maggio 2019 e dalle stesse ammissioni di quest'ultimo, che il ricorso trascura del tutto, a proposito del fatto che l'oggetto dell'incontro era la promessa elettorale in cambio di danaro (e non altra causale lecita, come sostenuto dal ricorrente) effettivamente corrisposto in misura sproporzionata rispetto alle altre elargizioni del candidato politico effettuate in campagna elettorale e della cui consegna agli imputati il SS, non a caso, non voleva lasciare traccia. La consapevolezza di tutti i protagonisti - a monte e non a valle dell'accordo - che si trattasse di esponenti criminali, è stata tratta dai c:omportamenti degli intermediari degli incontri, separatamente giudicati (VI e De LI) e dello 6 stesso SS, in relazione anche al paventato pericolo che costoro avvertivano rispetto ad arresti per fatti analoghi da loro commentati e che li orientava ad interrompere le trattative illecite che il politico SS, tuttavia, aveva voluto portare a compimento siglando il patto con gli imputati. Che il EA, infine, non abbia personalmente partecipato al procacciamento dei voti, effettuato con metodo mafioso in prima persona dal cugino IT coimputato, a nulla rileva stante l'esternazione della sua obiettiva caratura criminale agli altri protagonisti della vicenda, da loro conosciuta e che, proprio per questo, li aveva indotti alla stipula del patto illecito, riconoscendo al ricorrente la possibilità di «portare molti voti» (fg. 83 della sentenza impugnata). Alla luce di questa ricostruzione, che non presenta vizi logico-ricostruttivi in quanto legata ad elementi fattuali puntualmente indicati dalla sentenza impugnata, le diverse argomentazioni difensive, peraltro evasive, rimangono relegate al merito del giudizio. Di conseguenza, sono stati correttamente individuati gli elementi costitutivi del reato contestato, in senso conforme ai principi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità. Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416 ter cod. pen., qualora iL soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia una persona estranea alla consorteria di tipo mafioso, ovvero un soggetto intraneo che agisca "uti singulus", é necessaria la prova della pattuizione delle modalità di procacciamento del consenso con metodo mafioso (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, detta prova può ritenersi manifesta nel caso in cui il promittente sia un intraneo che agisce in rappresentanza e nell'interesse dell'associazione, atteso che la logica causale della scelta di quello specifico interlocutore, da parte del candidato, è determinata proprio dalla sua fama criminale e dalle modalità con cui sarà attuato il reclutamento elettorale) (Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, La Rupa, Rv. 266738; Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015, dep. 2016, Zappala, Rv. 266794). Tanto supera ed assorbe ogni diversa argomentazione difensiva, anche in relazione a quanto dedotto con il secondo ed il terzo motivo di ricorso. 1.2. In ordine al residuale motivo sul trattamento sanzionatorio, la Corte, a fg. 91 della sentenza impugnata, ha sottolineato il ruolo di «estrema rilevanza» assunto dal ricorrente in forza della sua caratura criminale quale promotore ed organizzatore di una articolazione della 'ndrangheta radicata in Genova e di fatto riconosciuta da tutti gli interessati alla vicenda. Tali elementi inerenti alle modalità del fatto ed alla personalità del ricorrente hanno supportato, senza alcuna violazione di legge o vizio motivazionale, il giudizio di 7 congruità della pena - peraltro fissata in termini non distanti dal minimo edittale - e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Dovendosi rammentare che la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario;
Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). Inoltre, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del :1.5/07/2020, Margliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). 2. TO EL. 2.1. E' infondata la prima argomentazione difensiva volta a contestare l'esistenza della OS di 'ndrangheta individuata come 'locale di OL". La sentenza ha dedicato ampia motivazione all'argomento, rispetto alla quale i ricorsi sono aspecifici. In particolare, è stato messo in luce, a partire da fg. 36 della sentenza, che di tale articolazione avevano concordemente riferito diversi collaboratori di giustizia (AN SC, CA EL, IE SC, NT EA, NA AR), sul cui apporto convergente e pertanto idoneo a fondare la prova il ricorrente ha sorvolato. NA AR, non citato in ricorso, aveva anche precisato che l'imputato faceva parte di tale compagine criminale essendo quel fratello di TO AN che si occupava di droga ed era stato arrestato per questa accusa, circostanza oggettivamente riscontrata dai precedenti del ricorrente e dalle ulteriori indicazioni del collaborante VE - giudicato attendibile dalla Corte anche in forza dei predetti riscontri - sul fatto che TO EL smerciasse droga per conto della OS, approvvigionandosi dallo stesso collaborante (fg. 51 della sentenza impugnata). 8 Su queste basi interpretative, risalenti ad epoca pregressa al 2014, avvalorate da una serie di intercettazioni, la Corte di appello ha anche affrontato, con argomenti non viziati da illogicità o travisamento, il tema relativo al fatto che la OS di cui si discute era in collegamento con altra compagine calabrese, indicata come riferibile alla famiglia TA ed a SQ TA in particolare (soggetto cui si riferivano alcuni dialoghi di interesse), la cui esistenza fino al 1996 era stata provata da sentenza irrevocabile non smentita da altra decisione più recente della Corte di appello di Catanzaro, che si era limitata ad escludere non l'esistenza della OS madre ma l'appartenenza ad essa di alcuni imputati la cui posizione era sottoposta al suo vaglio. Inoltre, la sentenza impugnata ha specificamente superato nel merito la questione, riproposta dal ricorrente, della qualificazione delle condotte successive al marzo del 2019, epoca nella quale la compagine era stata decimata dei suoi esponenti di maggiore rilievo (ad ulteriore dimostrazione della sua esistenza), ma aveva proseguito nella sua operatività attraverso gli accoliti rimasti, tra i quali proprio il TO ed il coimputato IT SC odierni ricorrenti, quest'ultimo chiamato a rispondere e giudicato responsabile anche del real:o di cui all'art. 416- ter cod.pen. contestato in concorso con il ricorrente EA e del quale si è già detto. In particolare, la Corte, per dimostrare la continuità criminale tra l'operato del ricorrente e del IT e quello dei sodali arrestati, ha ricordato (a fg. 48) il contenuto di alcune intercettazioni, dimenticate dal ricorrente nonostante la sua diretta partecipazione ad una di esse (quella del 7 novembre 2019), nelle quali si faceva espresso riferimento alle indagini che avevano colpito i correi, agli accorgimenti da adottare in futuro ed alla preoccupazione di essere sottoposti a controllo in quanto inseriti in quel medesimo contesto criminale. 2.2. Sono infondati anche i rilievi difensivi in ordine alla partecipazione del ricorrente alla locale di OL. Oltre alle indicazioni provenienti dai collaboratori di giustizia nei termini detti ma obliterati nei ricorsi, il ricorrente tenta di scindere la portata convergente di alcuni elementi di fatto idonei a provare l'assunto accusatorio. In particolare, oltre a sottolineare la circostanza che l'imputato si fosse occupato di traffico di droga per conto del sodalizio in epoca pregressa al 2014, la Corte di appello ha indicato il dato, del pari non evidenziato nei ricorsi, che il ricorrente, dopo tale periodo, aveva offerto ausilio logistico a soggetti ‘ndranghetisti che provenivano dalla Calabria e partecipava ad incontri con essi, mostrando, in alcune conversazioni intercettate, di utilizzare particolari accortezze nell'utilizzo dei cellulari finalizzate a non essere localizzato, a dimostrazione logica della consapevole illiceità del contesto nel quale si muoveva, attività proseguita fino al 9 2019 in uno alla cura di affari di interesse associativo con altri correi (si cita la conversazione con GL EL dell'agosto del 2019) e alla prosecuzione dell'attività di recupero crediti avviata in epoca pregressa dal fratello AN dopo la carcerazione subita da quest'ultimo a decorrere dal 2016. Questi rilievi oggettivi, non tutti richiamati dalla difesa, hanno consentito alla Corte di superare, senza vizi logico-ricostruttivi, l'obiezione difensiva, ancora riproposta in ricorso, circa il fatto che l'imputato potesse avere avuto un ruolo in una locale di 'ndrangheta (quella di OL) diversa da quella (riferibile alla famiglia Crea) alla quale, dopo il 2014, si era avvicinato il di lui fratello AN, soggetto dal ruolo criminale sovraordinato rispetto al ricorrente. Ciò, al netto della specifica indicazione, anch'essa valorizzata dalla Corte di merito e rimasta fin qui senza smentita nonostante gli accertamenti giurisdizionali ancora in corso cui fa riferimento il ricorso, secondo cui TO AN si fosse avvicinato alla OS Crea nell'ambito di un progetto di espansione dei propri affari verso Torino (zona di controllo di quest'ultima compagine) ed in questo senso, senza cesure con il passato, avrebbe dovuto intendersi il fatto che egli dicesse si "essere con i Crea" (dichiarazioni del collaborante NT riportate ai fgg. 54 e 55 della sentenza impugnata). Tanto supera ed assorbe ogni diversa argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto dei motivi nuovi ed alle memorie ivi richiamate, compresa la censura, rinvenibile solo nel ricorso a firma dell'Avv. Scararnozzino, relativa alla mancata qualificazione della condotta in termini di concorso esterno in associazione mafiosa, assunto del tutto generico ed altrettanto eccentrico rispetto alle modalità e differenziazione dei comportamenti di rilevanza associativa prima sinteticamente ricordati, unite alla loro cospicua distribuzione temporale. 3. IT SC. 3.1. Quanto al primo motivo, inerente alla esistenza della OS di OL, le ragioni della sua infondatezza risiedono in ciò che si è già evidenziato a proposito del ricorrente TO EL, alla cui posizione si rinvia. 3.2. Ugualmente infondato è il secondo motivo. Il ricorrente tenta di sminuire, con considerazioni anche generiche destinate a rimanere relegate al merito del giudizio, la portata accusatoria dei dati oggettivi indicati dalla Corte, convergenti nell'evidenziare il suo ruolo di partecipe alla locale di OL secondo l'imputazione contestatagli. La sentenza si occupa della sua posizione processuale ai fgg. 58 e seguenti, parte dei quali è relativa alla già evidenziata certa compronnissione dell'imputato nel reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui al capo C, correttamente inteso quale reato-fine in quanto dimostrativo dell'attività di ingerenza nella vita politica 10 ed amministrativa del contesto territoriale di riferimento ed, altresì, illuminante circa la natura dei rapporti che intercorrevano tra il ricorrente e l'importante esponente 'ndranghetista EA ON, non solo legati alla loro parentela, come sottolineato dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata ha ricordato l'attività esplicata dal ricorrente nel recupero crediti gestita dai fratelli TO (come si è visto di rilevanza mafiosa), nella gestione delle slot machines, nella diretta partecipazione a summit tra sodali e nella operazione di raccordo tra essi, nella conoscenza di SQ TA e di vicende legate alla vita del gruppo criminale (vendita della villa del calciatore Vidal ed estorsione all'ex calciatore Lentini), alla gestione di rapporti finalizzati ad ingerenze di tipo politico-elettorale ancora distinte da quelle relative alla vicenda descritta al capo C. Un fascio di condotte coerentemente riconducibili alla matrice criminale imputatagli e delle quali il ricorso tende a non evidenziare la convergenza logica e di contesto, non citando, ad esempio, il significativo colloquio con altro sodale, riportato a fg. 68 della sentenza impugnata, nel quale il ricorrente in prima persona si riferiva ad 'ndranghetisti calabresi rifugiati nell'Aspromonte utilizzando il pronome "i nostri". Ogni ricostruzione alternativa di tali emergenze o di valorizzazione di dati ulteriori e diversi deve intendersi superata. 3.3. A fronte di questi elementi dimostrativi, risulta del tutto generica la censura - identica a quella proposta nell'interesse del ricorrente TO e già esaminata - sulla qualificazione giuridica del fatto in termini di concorso esterno in associazione di stampo mafioso. 3.4. Infine, nel ribadire la mancata considerazione da parte della Corte della richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., il ricorrente non tiene conto della pacifica giurisprudenza di legittimità che ne impedisce l'applicazione al reato associativo (tra le tante, Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Pavone, Rv. 280804). 3.5. Il motivo inerente al reato di scambio politico-mafioso di cui al capo C, è infondato per le considerazioni espresse a proposito del ricorrente EA ON, alla cui posizione processuale si rinvia. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 11 Condanna i ricorrenti TO EL e IT SC alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di OL, che liquida in complessivi euro quattromila oltre accessori di legge. Condanna tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ER IO nomi e numeri contro le mafie APS, che liquida in complessivi euro quattromilacinquecento oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.05.2023 Il Consigliere estensore Il s\sidenl:e GI DA GI LI AL 111 ..<2CS.2,Q5L;1 -1 '
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere GI DA;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio relativamente alla posizione di EA ON, quanto al reato di cui al capo C;
rigetto dei ricorsi di TO e IT;
sentiti i difensori: Avv. Gian Mario Ramondini, per la parte civile Comune di OL, Avv. Vincenza Rando, per la parte civile ER IO nomi e numeri contro le mafie APS, Penale Sent. Sez. 2 Num. 28266 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 10/05/2023 che hanno concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi, depositando comparse conclusionali e note spese;
Avv. Paolo Bonanni, anche in sostituzione dell'Avv. Davide Paltrinieri, per EA ON, Avv. Luca Cianferoni e Cristian Scaramozzino, per TO EL, Avv. Gabriella Vogliotti e Cristian Scaramozzino, per IT SC, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino emessa il 10 dicembre 2020: - ha confermato la responsabilità di EA ON e IT SC per il reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui al capo C, per avere promesso in cambio di una somma di danaro, di procurare voti a BE SS, candidato alle elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del Piemonte indette il 26 maggio del 2019; - ha confermato la responsabilità dello stesso IT SC e di TO EL in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo 'ndranghetistico di cui al capo A, sodalizio denominato locale di OL, costituita dalle famiglie AR e DE che a loro volta avrebbero fatto riferimento alla OS TA insediata nel territorio calabrese di Sant'ON; - ha confermato la responsabilità di TO EL per il reato di detenzione abusiva di una pistola classificata come arma comune da sparo di cui al capo F. Per giungere alla condanna degli imputati i giudici di merito hanno utilizzato prove costituite da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni, attività di polizia giudiziaria e sentenze irrevocabili attestanti l'esistenza della OS TA e della locale di OL. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. ON EA deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui al capo C. Il ricorrente, sottolineando di essere stato assolto nel presente processo dalla accusa di partecipazione al sodalizio di stampo `ndranghetistico di cui al capo A, si duole della mancanza di elementi di prova circa l'utilizzo del metodo mafioso, elemento necessario per configurare il reato se l'agente è soggetto estraneo a consorterie criminali organizzate. 2 hA Sotto questo profilo, gli elementi valorizzati in sentenza sarebbero inconducenti e contraddittori, per quanto evidenziato ai fgg. 4 e segg. del ricorso, riportando anche alcuni passaggi motivazionali della sentenza impugnata. In ogni caso, le condotte estrinsecanti il metodo mafioso, non riferibili al ricorrente, sarebbero state commesse dopo il perfezionamento del reato, che si realizza con la stipula dell'accordo illecito;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento costitutivo del reato, che il ricorrente ritiene mancante, rappresentato dalla consapevolezza del candidato politico parte in causa della appartenenza dei contraenti alla criminalità organizzata. Il ricorrente, facendo riferimento al contenuto di alcune intercettazioni, evidenzia che la coimputata separatamente giudicata VI ZA - intermediaria dell'incontro che si era verificato tra il ricorrente, il coimputato IT ed il candidato alle elezioni SS BE - non sarebbe stata a conoscenza della caratura criminale del EA se non dopo la stipula del patto. L'esame delle conversazioni effettuato in ricorso porta a sostenere essere rimasta incerta la partecipazione del ricorrente al fatto;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, non avendo la Corte tenuto conto della alternativa ricostruzione offerta dall'imputato, siccome volta ad escludere la sua partecipazione ad un incontro avente le finalità illecite previste dalla fattispecie contestata, essendo egli presente in Torino ed all'incontro con il candidato SS per ragioni legate esclusivamente alla sua attività imprenditoriale lecita, come dimostrato dal fatto, ammesso dalla stessa Corte di appello, che il ricorrente si fosse successivamente disinteressato della campagna elettorale del SS;
4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, non ritenendosi adeguata la motivazione sul punto ed anche con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. TO EL impugna la sentenza con distinti atti. 2.2.1. Nel ricorso a firma dell'Avv. Luca Cianferoni deduce, con due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta appartenenza del ricorrente alla "locale di OL". L'imputato sostiene che l'attività contestatagli di esazione dei crediti non risulta che fosse stata commessa per conto dell'associazione e "nel corso degli anni", bensì in maniera estemporanea e personale solo dopo l'arresto del fratello AN TO, quando questi si era già allontanato dal gruppo criminale. Le attività illecita nel settore del narcotraffico, delle quali parlano i collaboratori di giustizia TA, VE e AN, non sarebbero riferibili alla associazione 3 criminosa di cui al capo A e riguarderebbero un periodo temporale scollato dalla imputazione contestata. Nessun rilievo avrebbe la conversazione inerente ad una relazione sentimentale del ricorrente citata a fg. 5 del ricorso. La vicenda processuale relativa alla posizione del fratello del ricorrente, TO AN, dimostrerebbe l'insussistenza della partecipazione dell'imputato alla OS di OL, posto che il congiunto è stato accusato di appartenere ad altra compagine criminale (la OS Crea). Nel motivare l'esclusione della circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata, la Corte entrerebbe in contraddizione con l'assunto di intraneità del ricorrente alla locale di Carnnagnola, sodalizio del quale, peraltro, non sarebbe provato il riferimento calabrese alla OS TA e la stessa esistenza di quest'ultima, siccome smentita da accertamenti giurisdizionali. Sarebbe contraddittoria la circostanza che il ricorrente è stato condannato per aver coadiuvato il fratello AN con riguardo a periodo, successivo al 2014, nel quale quest'ultimo si era allontanato dalla associazione criminale di OL. Non avrebbe peso probatorio, in assenza di partecipazione diretta del ricorrente, il colloquio intrattenuto da altri soggetti presso il suo bar (cfr. fgg. 13 e 14 del ricorso). Tutti i rilievi difensivi come sintetizzati erano contenuti nell'atto di appello e ad essi la Corte non avrebbe dato risposta, pretermettendo anche l'esame di due memorie depositate in giudizio ed allegate ai motivi nuovi. Con questi ultimi si insiste sulla mancata coincidenza, anche temporale, della collocazione criminale del ricorrente rispetto a quella del fratello AN, tenuto conto della contestata partecipazione di quest'ultimo, dal 2014 in poi, ad altra OS (quella denominata Crea), secondo quanto risultante dal procedimento a suo carico di cui alla sentenza della Corte di cassazione n. 1559/21 del 27.10.2020. 2.2.2. Nel ricorso a firma dell'Avv. Cristian Scaramozzino, comune a quello del ricorrente IT SC, si deducono argomenti sovrapponibili a quelli del primo ricorso e si dà rilievo, con il primo motivo (valido anche per il IT), alla assenza di prova della esistenza della locale di OL con riferimento ad epoca successiva alla ordinanza cautelare del marzo 2019, relativa ad altro procedimento penale e nella quale il ricorrente non era stato coinvolto e che aveva sgominato la compagine originaria, della quale quella in contestazione, eventualmente relativa soltanto al periodo intercorrente tra marzo 2019 ed il dicembre dello stesso anno, non sarebbe prosecuzione e non ne avrebbe mutuato il potere sul territorio estrinsecatosi con metodo mafioso. Si aggiungono critiche alla attendibilità del collaboratore di giustizia VE (fg. 12 del ricorso) e ci si duole, con il terzo motivo (comune ai due ricorrenti TO 4 e IT) della mancata qualificazione giuridica del reato come concorso esterno in associazione mafiosa. 2.3. IT SC deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza della locale di OL. In ordine a tale questione, si rinvia alla posizione di Serratone. EL, il ricorso essendo proposto nell'interesse dei due imputati per motivi parzialmente comuni;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla partecipazione del ricorrente al sodalizio di ‘ndrangheta di cui al capo A. Non sarebbero dimostrative in tal senso le circostanze valorizzate dalla Corte come quelle: di aver concesso in uso una autovettura a SQ TA, regolarmente cedutagli con passaggio di proprietà che la Corte, travisando la prova, non ha considerato;
di aver collaborato con soggetto organico, AR SC, nella gestione di slot machines, circostanza non emersa al processo e priva di supporto motivazionale;
di aver effettuato recupero crediti per conto dei fratelli TO, non essendo provata la riferibilità di tale attività, comunque genericamente rappresentata con riguardo ai due casi indicati in sentenza, alla associazione criminosa, mai evocata nei rapporti con i debitori;
di aver effettuato opera di raccordo tra associati, del tutto inesistenti in relazione alle modalità dei contatti registrati, alla personalità del ricorrente ed alle sue esternazioni intercettate, prive di significati diversi da mere opinioni personali;
di aver gestito attività politico-amministrativa di controllo del territorio, circostanza travisata dalla Corte di appello e riconducibile, invece, a mera attività lecita di appoggio politico in favore di soggetto non legato ad ambienti criminali;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ex artt. 110 e 416-bis cod.pen. ed in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.. Sul punto, la motivazione sarebbe illogica e inconsistente;
4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui al capo C. Non sarebbe stata provata la mafiosità dei rapporti tra il ricorrente ed il candidato politico SS, attraverso l'investitura del primo quale referente mafioso per conto della OS. 5 L'imputato avrebbe agito a mero titolo personale e senza utilizzo di metodo mafioso;
le diverse conclusioni della Corte non sarebbero supportate da alcunché. Le risultanze processuali dimostrerebbero che il ricorrente ed il correo EA erano dei millantatori non legati alla 'ndrangheta, circostanza che, sulla base delle intercettazioni, anche SS aveva compreso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. 1. EA ON. 1.1. Quanto ai motivi di ricorso con i quali si censura il giudizio di responsabilità in ordine al reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui al capo C, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello ha, in primo luogo, messo in luce, anche affrontando il tema della assoluzione del ricorrente dal reato di partecipazione alla OS di OL di cui al capo A fin dal primo grado di giudizio (impostogli non fosse altro che in ragione dell'appello proposto dalla parte pubblica), che l'imputato era stato ritenuto, con sentenza passata in giudicato, già membro della 'ndrangheta ed in questa veste aveva supportato il di lui cugino e coimputato ricorrente IT SC nella gestione del rapporto politico-mafioso con il candidato alle elezioni regionali del Piemonte del 2019, SS BE (in questo senso, fg. 71 della sentenza impugnata). I due avevano agito, pertanto, non a titolo personale ma come mafiosi. In secondo luogo, la sentenza ha sottolineato che i due imputati, in particolare il ricorrente IT, avevano anche utilizzato il metodo mafioso nel procacciare voti in favore del SS in cambio di danaro, circostanza pacificamente risultante dalle intercettazioni citate in sentenza a partire dal fg. 76 (con il richiamo all'effettivo procacciamento di voti proprio nelle zone di influenza territoriale 'ndranghetista), corroborate dai servizi di polizia giudiziaria attestanti un incontro tra gli interessati presso la segreteria del politico il 14 maggio 2019 e dalle stesse ammissioni di quest'ultimo, che il ricorso trascura del tutto, a proposito del fatto che l'oggetto dell'incontro era la promessa elettorale in cambio di danaro (e non altra causale lecita, come sostenuto dal ricorrente) effettivamente corrisposto in misura sproporzionata rispetto alle altre elargizioni del candidato politico effettuate in campagna elettorale e della cui consegna agli imputati il SS, non a caso, non voleva lasciare traccia. La consapevolezza di tutti i protagonisti - a monte e non a valle dell'accordo - che si trattasse di esponenti criminali, è stata tratta dai c:omportamenti degli intermediari degli incontri, separatamente giudicati (VI e De LI) e dello 6 stesso SS, in relazione anche al paventato pericolo che costoro avvertivano rispetto ad arresti per fatti analoghi da loro commentati e che li orientava ad interrompere le trattative illecite che il politico SS, tuttavia, aveva voluto portare a compimento siglando il patto con gli imputati. Che il EA, infine, non abbia personalmente partecipato al procacciamento dei voti, effettuato con metodo mafioso in prima persona dal cugino IT coimputato, a nulla rileva stante l'esternazione della sua obiettiva caratura criminale agli altri protagonisti della vicenda, da loro conosciuta e che, proprio per questo, li aveva indotti alla stipula del patto illecito, riconoscendo al ricorrente la possibilità di «portare molti voti» (fg. 83 della sentenza impugnata). Alla luce di questa ricostruzione, che non presenta vizi logico-ricostruttivi in quanto legata ad elementi fattuali puntualmente indicati dalla sentenza impugnata, le diverse argomentazioni difensive, peraltro evasive, rimangono relegate al merito del giudizio. Di conseguenza, sono stati correttamente individuati gli elementi costitutivi del reato contestato, in senso conforme ai principi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità. Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416 ter cod. pen., qualora iL soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia una persona estranea alla consorteria di tipo mafioso, ovvero un soggetto intraneo che agisca "uti singulus", é necessaria la prova della pattuizione delle modalità di procacciamento del consenso con metodo mafioso (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, detta prova può ritenersi manifesta nel caso in cui il promittente sia un intraneo che agisce in rappresentanza e nell'interesse dell'associazione, atteso che la logica causale della scelta di quello specifico interlocutore, da parte del candidato, è determinata proprio dalla sua fama criminale e dalle modalità con cui sarà attuato il reclutamento elettorale) (Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, La Rupa, Rv. 266738; Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015, dep. 2016, Zappala, Rv. 266794). Tanto supera ed assorbe ogni diversa argomentazione difensiva, anche in relazione a quanto dedotto con il secondo ed il terzo motivo di ricorso. 1.2. In ordine al residuale motivo sul trattamento sanzionatorio, la Corte, a fg. 91 della sentenza impugnata, ha sottolineato il ruolo di «estrema rilevanza» assunto dal ricorrente in forza della sua caratura criminale quale promotore ed organizzatore di una articolazione della 'ndrangheta radicata in Genova e di fatto riconosciuta da tutti gli interessati alla vicenda. Tali elementi inerenti alle modalità del fatto ed alla personalità del ricorrente hanno supportato, senza alcuna violazione di legge o vizio motivazionale, il giudizio di 7 congruità della pena - peraltro fissata in termini non distanti dal minimo edittale - e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Dovendosi rammentare che la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario;
Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). Inoltre, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del :1.5/07/2020, Margliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). 2. TO EL. 2.1. E' infondata la prima argomentazione difensiva volta a contestare l'esistenza della OS di 'ndrangheta individuata come 'locale di OL". La sentenza ha dedicato ampia motivazione all'argomento, rispetto alla quale i ricorsi sono aspecifici. In particolare, è stato messo in luce, a partire da fg. 36 della sentenza, che di tale articolazione avevano concordemente riferito diversi collaboratori di giustizia (AN SC, CA EL, IE SC, NT EA, NA AR), sul cui apporto convergente e pertanto idoneo a fondare la prova il ricorrente ha sorvolato. NA AR, non citato in ricorso, aveva anche precisato che l'imputato faceva parte di tale compagine criminale essendo quel fratello di TO AN che si occupava di droga ed era stato arrestato per questa accusa, circostanza oggettivamente riscontrata dai precedenti del ricorrente e dalle ulteriori indicazioni del collaborante VE - giudicato attendibile dalla Corte anche in forza dei predetti riscontri - sul fatto che TO EL smerciasse droga per conto della OS, approvvigionandosi dallo stesso collaborante (fg. 51 della sentenza impugnata). 8 Su queste basi interpretative, risalenti ad epoca pregressa al 2014, avvalorate da una serie di intercettazioni, la Corte di appello ha anche affrontato, con argomenti non viziati da illogicità o travisamento, il tema relativo al fatto che la OS di cui si discute era in collegamento con altra compagine calabrese, indicata come riferibile alla famiglia TA ed a SQ TA in particolare (soggetto cui si riferivano alcuni dialoghi di interesse), la cui esistenza fino al 1996 era stata provata da sentenza irrevocabile non smentita da altra decisione più recente della Corte di appello di Catanzaro, che si era limitata ad escludere non l'esistenza della OS madre ma l'appartenenza ad essa di alcuni imputati la cui posizione era sottoposta al suo vaglio. Inoltre, la sentenza impugnata ha specificamente superato nel merito la questione, riproposta dal ricorrente, della qualificazione delle condotte successive al marzo del 2019, epoca nella quale la compagine era stata decimata dei suoi esponenti di maggiore rilievo (ad ulteriore dimostrazione della sua esistenza), ma aveva proseguito nella sua operatività attraverso gli accoliti rimasti, tra i quali proprio il TO ed il coimputato IT SC odierni ricorrenti, quest'ultimo chiamato a rispondere e giudicato responsabile anche del real:o di cui all'art. 416- ter cod.pen. contestato in concorso con il ricorrente EA e del quale si è già detto. In particolare, la Corte, per dimostrare la continuità criminale tra l'operato del ricorrente e del IT e quello dei sodali arrestati, ha ricordato (a fg. 48) il contenuto di alcune intercettazioni, dimenticate dal ricorrente nonostante la sua diretta partecipazione ad una di esse (quella del 7 novembre 2019), nelle quali si faceva espresso riferimento alle indagini che avevano colpito i correi, agli accorgimenti da adottare in futuro ed alla preoccupazione di essere sottoposti a controllo in quanto inseriti in quel medesimo contesto criminale. 2.2. Sono infondati anche i rilievi difensivi in ordine alla partecipazione del ricorrente alla locale di OL. Oltre alle indicazioni provenienti dai collaboratori di giustizia nei termini detti ma obliterati nei ricorsi, il ricorrente tenta di scindere la portata convergente di alcuni elementi di fatto idonei a provare l'assunto accusatorio. In particolare, oltre a sottolineare la circostanza che l'imputato si fosse occupato di traffico di droga per conto del sodalizio in epoca pregressa al 2014, la Corte di appello ha indicato il dato, del pari non evidenziato nei ricorsi, che il ricorrente, dopo tale periodo, aveva offerto ausilio logistico a soggetti ‘ndranghetisti che provenivano dalla Calabria e partecipava ad incontri con essi, mostrando, in alcune conversazioni intercettate, di utilizzare particolari accortezze nell'utilizzo dei cellulari finalizzate a non essere localizzato, a dimostrazione logica della consapevole illiceità del contesto nel quale si muoveva, attività proseguita fino al 9 2019 in uno alla cura di affari di interesse associativo con altri correi (si cita la conversazione con GL EL dell'agosto del 2019) e alla prosecuzione dell'attività di recupero crediti avviata in epoca pregressa dal fratello AN dopo la carcerazione subita da quest'ultimo a decorrere dal 2016. Questi rilievi oggettivi, non tutti richiamati dalla difesa, hanno consentito alla Corte di superare, senza vizi logico-ricostruttivi, l'obiezione difensiva, ancora riproposta in ricorso, circa il fatto che l'imputato potesse avere avuto un ruolo in una locale di 'ndrangheta (quella di OL) diversa da quella (riferibile alla famiglia Crea) alla quale, dopo il 2014, si era avvicinato il di lui fratello AN, soggetto dal ruolo criminale sovraordinato rispetto al ricorrente. Ciò, al netto della specifica indicazione, anch'essa valorizzata dalla Corte di merito e rimasta fin qui senza smentita nonostante gli accertamenti giurisdizionali ancora in corso cui fa riferimento il ricorso, secondo cui TO AN si fosse avvicinato alla OS Crea nell'ambito di un progetto di espansione dei propri affari verso Torino (zona di controllo di quest'ultima compagine) ed in questo senso, senza cesure con il passato, avrebbe dovuto intendersi il fatto che egli dicesse si "essere con i Crea" (dichiarazioni del collaborante NT riportate ai fgg. 54 e 55 della sentenza impugnata). Tanto supera ed assorbe ogni diversa argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto dei motivi nuovi ed alle memorie ivi richiamate, compresa la censura, rinvenibile solo nel ricorso a firma dell'Avv. Scararnozzino, relativa alla mancata qualificazione della condotta in termini di concorso esterno in associazione mafiosa, assunto del tutto generico ed altrettanto eccentrico rispetto alle modalità e differenziazione dei comportamenti di rilevanza associativa prima sinteticamente ricordati, unite alla loro cospicua distribuzione temporale. 3. IT SC. 3.1. Quanto al primo motivo, inerente alla esistenza della OS di OL, le ragioni della sua infondatezza risiedono in ciò che si è già evidenziato a proposito del ricorrente TO EL, alla cui posizione si rinvia. 3.2. Ugualmente infondato è il secondo motivo. Il ricorrente tenta di sminuire, con considerazioni anche generiche destinate a rimanere relegate al merito del giudizio, la portata accusatoria dei dati oggettivi indicati dalla Corte, convergenti nell'evidenziare il suo ruolo di partecipe alla locale di OL secondo l'imputazione contestatagli. La sentenza si occupa della sua posizione processuale ai fgg. 58 e seguenti, parte dei quali è relativa alla già evidenziata certa compronnissione dell'imputato nel reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui al capo C, correttamente inteso quale reato-fine in quanto dimostrativo dell'attività di ingerenza nella vita politica 10 ed amministrativa del contesto territoriale di riferimento ed, altresì, illuminante circa la natura dei rapporti che intercorrevano tra il ricorrente e l'importante esponente 'ndranghetista EA ON, non solo legati alla loro parentela, come sottolineato dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata ha ricordato l'attività esplicata dal ricorrente nel recupero crediti gestita dai fratelli TO (come si è visto di rilevanza mafiosa), nella gestione delle slot machines, nella diretta partecipazione a summit tra sodali e nella operazione di raccordo tra essi, nella conoscenza di SQ TA e di vicende legate alla vita del gruppo criminale (vendita della villa del calciatore Vidal ed estorsione all'ex calciatore Lentini), alla gestione di rapporti finalizzati ad ingerenze di tipo politico-elettorale ancora distinte da quelle relative alla vicenda descritta al capo C. Un fascio di condotte coerentemente riconducibili alla matrice criminale imputatagli e delle quali il ricorso tende a non evidenziare la convergenza logica e di contesto, non citando, ad esempio, il significativo colloquio con altro sodale, riportato a fg. 68 della sentenza impugnata, nel quale il ricorrente in prima persona si riferiva ad 'ndranghetisti calabresi rifugiati nell'Aspromonte utilizzando il pronome "i nostri". Ogni ricostruzione alternativa di tali emergenze o di valorizzazione di dati ulteriori e diversi deve intendersi superata. 3.3. A fronte di questi elementi dimostrativi, risulta del tutto generica la censura - identica a quella proposta nell'interesse del ricorrente TO e già esaminata - sulla qualificazione giuridica del fatto in termini di concorso esterno in associazione di stampo mafioso. 3.4. Infine, nel ribadire la mancata considerazione da parte della Corte della richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., il ricorrente non tiene conto della pacifica giurisprudenza di legittimità che ne impedisce l'applicazione al reato associativo (tra le tante, Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Pavone, Rv. 280804). 3.5. Il motivo inerente al reato di scambio politico-mafioso di cui al capo C, è infondato per le considerazioni espresse a proposito del ricorrente EA ON, alla cui posizione processuale si rinvia. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 11 Condanna i ricorrenti TO EL e IT SC alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di OL, che liquida in complessivi euro quattromila oltre accessori di legge. Condanna tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ER IO nomi e numeri contro le mafie APS, che liquida in complessivi euro quattromilacinquecento oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.05.2023 Il Consigliere estensore Il s\sidenl:e GI DA GI LI AL 111 ..<2CS.2,Q5L;1 -1 '