CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 9994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9994 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso( g"` 3 r° r‘ ru Ll L 4 /Lato n. dora); il difensore, avv. A. Forni, ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9994 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la condanna emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 9 ottobre 2020, assolvendo CO CO dal reato di cui al capo D), perché il fatto non costituisce reato, rideterminando la pena per il capo E) in quella di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro seimila di multa, con rigetto dell'appello proposto nell'interesse del coimputato IO TO. 1.1.11 primo giudice aveva condannato CO soltanto per il reato di tentato omicidio, commesso ai danni di NN RU (con assoluzione perché il fatto non costituisce reato dal delitto contestato come commesso ai danni di IS BI), esclusa la circostanza aggravante della premeditazione (capo D), nonché per i reati di detenzione e porto di arma comune da sparo (capo E), ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., mentre aveva assolto TO dal reato di tentato omicidio, ritenuta la legittima difesa sia per quanto concerne la condotta ai danni di BI che di RU e aveva condannato il predetto, soltanto per i reati concernenti le armi di cui al capo E), riconosciuta la continuazione e, per entrambi, la contestata recidiva. 1.2. La Corte d'appello inquadra i fatti nello scontro avviato a partire dal 2017, nel territorio di Brusciano, tra i gruppi dei Rega e quello dei Palermo, al fine della spartizione del potere su quartieri, ivi compreso quello popolare denominato 219, in precedenza esercitato in via egemonica dal clan Rega, con riferimento, in particolare, all'esercizio del traffico di stupefacenti. CO CO e IO TO, secondo i giudici di merito, avevano agito, nel corso di un incontro, presso le palazzine 219, con gli uomini di Rega. Le fasi dell'arrivo dei due sul posto vengono monitorate, secondo la descrizione dei fatti dei giudici di secondo grado, da immagini di videosorveglianza della locale Azienda sanitaria locale e del distributore di carburante sito in zona. Queste, secondo il provvedimento di merito, immortalano un individuo che, nonostante l'avvicinarsi di CO al luogo dell'incontro con le mani alzate, gli esplode contro colpi di arma da fuoco che lo stesso CO riesce a scansare accovacciandosi. Si descrive, inoltre, l'imputato mentre estrae una pistola e che, indietreggiando, esplode colpi all'indirizzo dello sparatore e, poi, altri colpi, davanti a sé nella direzione in cui si trovava la vittima NN RU, a sinistra rispetto al punto di provenienza dei colpi (n.d.r.: non armata e che non 2 stava sparando secondo la ricostruzione del primo giudice). Inoltre, si nota TO che, senza mai scendere dalla vettura a bordo della quale i due erano arrivati sul posto, appena accortosi dell'aggressione armata, aveva iniziato a sparare in direzione delle palazzine. Entrambi, poi, vengono immortalati mentre si allontanano a bordo della vettura Peugeot con la quale erano stati visti arrivare sul posto. Le pronunce di merito danno atto dell'esito delle indagini successive che avevano acclarato che, al conflitto a fuoco, avevano preso parte tre diverse armi e che quella che aveva sparato, all'indirizzo di CO CO, era stata usata da IS BI, mentre CO aveva usato una pistola 765 HP e TO una pistola calibro 9x21, marca GFL. All'interno della vettura di TO era, poi, stato trovato un bossolo calibro 9x21, marca GFL esploso dalla pistola Tanfoglio di BI. Inoltre, si accertava che RU, condotto dagli operanti intervenuti sul posto presso il locale nosocomio, aveva riportato nella sparatoria una ferita di arma da fuoco alla coscia sinistra, con foro di entrata e di uscita. Si dà atto, poi, delle indagini successive all'arresto di TO e CO, in data 20 aprile 2021, per il possesso di pistole di vario calibro all'esito del quale i due vengono sottoposti a misura cautelare ed intercettati, nel corso dei colloqui intrattenuti con i propri familiari. In base ai dialoghi carpiti la sentenza impugnata rende conto dell'acclarato inserimento, di entrambi, nel gruppo Palermo contrapposto al clan Rega, della dinamica dell'accaduto, per aver CO commentato con il fratello EL che era stato BI a sparare per primo e della convinzione di TO di essere inchiodato alle sue responsabilità per aver appreso della presenza sul luogo del duplice attentato, di sistemi di controllo tramite videosorveglianza. 1.2. La Corte d'appello ricostruisce l'azione come una vera e propria imboscata ai danni di CO che, giunto sul posto per parlare come aveva fatto preannunciare dal fratello propiziatore dell'incontro, dopo aver interloquito con RU che si trova sul lato destro del cancello, viene fatto allontanare e, poi, richiamato in prossimità di questo e, quindi, diviene bersaglio di cinque colpi sparati nella sua direzione da BI. Si descrive la condotta di CO come quella di copertura della ritirata, per tale ragione questi spara all'indirizzo del suo assalitore e, poi, secondo la ricostruzione del primo Giudice, vista la fuga di questo, anche all'indirizzo di RU in quanto della stessa fazione di BI e che per due volte lo aveva fatto avvicinare, facendogli credere che avrebbe potuto parlare "in pace". La Corte territoriale, invece, non distingue le due condotte, la prima rivolta verso BI e quella successiva, verso RU, ma ricostruisce l'azione 3 unitariamente, quale ritirata da parte di CO, vittima di imboscata e sotto i colpi dell'arma usata da BI, senza fare riferimento all'uso o meno di armi da parte di RU, ma sottolineando l'esistenza del pericolo che la complessiva dinamica degli accadimenti aveva fatto percepire a CO, così giustificando ai sensi dell'art. 59 cod. pen. anche l'azione ai danni di RU, quale legittima difesa putativa. Per entrambi gli appellanti, poi, la Corte d'appello esclude che ricorra il ne bis in idem rispetto ai fatti accertati in data 20 aprile 2019, in relazione alla diversità delle armi reperite in possesso degli imputati e per essere diverse le circostanze in cui i fatti di porto e detenzione sono stati accertati, escludendo peraltro la continuazione con i fatti commessi in data 20 aprile 2019, giudicati con sentenza divenuta definitiva in data 3 ottobre 2020. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso CO CO, per il tramite del difensore, avv. G. Forni, che ha dedotto tre vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si richiama la decisione del Tribunale del riesame che evidenzia che, ad appena sei giorni dal fatto, gli imputati odierni erano stati trovati in possesso di due pistole semiautomatiche, una marca Beretta 70, calibro. 7,65, avente nel serbatoio proiettili di quel calibro, l'altra Walter P38, calibro 9x21, munita di proiettili di quel calibro, marcati PPU. Secondo il Tribunale del riesame, all'atto della redazione dell'ordinanza, non erano ancora disponibili comparazioni balistiche tra i bossoli repertati il giorno 14 aprile 2019 e le armi, reperite in possesso degli imputati, in data 20 aprile 2019; viene indicato, però, come probabile che le armi impiegate nel conflitto a fuoco siano state le stesse reperite sul terrazzo di Daniela Armens, il 20 aprile 2019, esclusa la pistola calibro 7x65 e si assume che, comunque, vi sarebbe l'autonomo reato di porto in luogo pubblico, accertato il 14 aprile, 2019 nel contesto del conflitto a fuoco di cui all'imputazione sub E). Secondo il difensore, dunque, la motivazione della Corte territoriale si fonderebbe su un errore sul fatto, quanto alla diversità delle armi che invece, è molto probabile siano state le stesse rispetto a quelle successivamente sequestrate la settimana successiva, quando i due imputati furono trovati in possesso di armi nascoste in auto. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e violazione di legge, nonché vizio di motivazione. La Corte di appello sostiene che l'imputato, il 14 aprile 2019, era armato per 4 difendersi perché doveva recarsi ad un colloquio con esponenti del clan avversario che doveva incontrare "in pace". Invece, nel corso dell'episodio del 20 aprile 2019 CO aveva organizzato una spedizione punitiva e quindi, era armato per offendere anche se il proposito criminoso era stato sventato dall'intervento delle Forze dell'ordine, valorizzando, infine, la mancanza di prova della identità delle armi. Secondo la difesa, invece, l'istruttoria svolta ha dimostrato che CO era armato perché, quale appartenente alla fazione Palermo, qualità che riconosce la stessa Corte d'appello, si muove in un momento di contrapposizione tra gruppi avversari, con alterne vicende. Di qui l'asserita sussistenza di una programmazione unitaria ed inziale dei reati, valutazione positiva che prescinde dall'accertamento sull'identità delle armi e che, invece, fonda su una pluralità di indicatori (prossimità spazio-temporale, identità dei titoli di reato, identità del bene giuridico leso). 2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione. Si osserva che la condotta di CO è di minima offensività. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, F. Zacco, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c., richieste scritte, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d. I. 10 aprile 2021, n. 44, come convertito, nonché dall'art. 16, comma 1 e 2, d. I. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa, Avv. G. Forni, con p.e.c. del 10 novembre 2022, ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali, replicando anche alle conclusioni del Procuratore generale, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. La prospettazione della critica, fin dalla sua impostazione, presenta evidenti profili di inammissibilità, posto che lo stesso ricorrente assume che le armi, rinvenute nelle due occasioni, probabilmente erano diverse. Peraltro, come descritte nei convergenti provvedimenti di merito, le modalità della condotta accertata in data 14 aprile e quelle dell'episodio del successivo 20 aprile 2019 sono diverse. In ogni caso, il reato di porto, accertato nell'occasione del 14 aprile 2019 è sicuramente reato autonomo, rispetto al quale, dunque, non è illustrato il concreto interesse alla censura prospettata. In relazione alla detenzione, poi, si osserva chei del pari, è il ricorrente stesso che non afferma con certezza che si tratta della medesima arma, anche se la contestazione inserita nelle due imputazioni è riferita a una medesima pistola con identica matricola. In via generale, dunque, la motivazione della Corte territoriale offerta sul punto appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal Sostituto Procuratore generale, nella requisitoria scritta trasmessa in atti (Sez. 5, 07/03/2014, n. 32352, Tanzi), con quella di legittimità nella sua espressione più autorevole (Sez. U n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799) nonché con quella costituzionale, secondo cui ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Come è noto, la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 31 maggio 2016, ha statuito l'illegittimità costituzionalmente, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento penale. Nella delineata prospettiva, la Consulta ha escluso che l'art. 4 del protocollo n. 7 CEDU — secondo cui "nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato" — abbia un contenuto più ampio di quello dell'art. 649 cod. pen., per il quale "l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto". La giurisprudenza della Corte EDU porta solo ad affermare, secondo la Corte costituzionale, che, per i giudici di Strasburgo, la medesimezza del fatto va apprezzata alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio, col ripudio di ogni riferimento alla mera qualificazione giuridica della fattispecie. Non v'è nessuna ragione logica, ha però precisato la Corte costituzionale, per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa, secondo il giudizio della Corte EDU, "all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il 6 gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente". Parimenti, ha proseguito la Corte costituzionale, nemmeno il contesto normativo in cui si colloca l'art. 4 del Protocollo CEDU depone per una lettura restrittiva dell'idem factum, da condurre attraverso l'esame della sola condotta. Anzi, la lettura delle varie norme della Convenzione (tra cui proprio l'art. 4 del Protocollo 7, che consente la riapertura del processo penale se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni sono in grado di mettere in discussione una sentenza, favorevole all'imputato, già passata in giudicato) rende palese che, allo stato, il testo convenzionale impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, pur senza restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente. 1.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Sul punto, invero, si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione, il medesimo disegno criminoso non si esaurisce nel movente specifico, ma viene verificato attraverso la serie di indici sintomatici caratterizzanti le varie azioni criminose, ossia tutte le circostanze concernenti i singoli reati, da valutarsi in vista dell'accertamento della preventiva deliberazione a commettere i reati che può averne unificato l'ideazione anteriormente alla loro singola commissione. Occorre, secondo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, l'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, fra cui l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, con la conclusiva valutazione circa il necessario accertamento del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, oppure se i reati successivi siano il frutto di una determinazione comunque estemporanea. La sussistenza del medesimo disegno criminoso è questione di fatto, rimessa, dunque, al giudice di merito, nella specie motivata puntualmente, con ragionamento immune da illogicità manifesta e da censure di ogni tipo. posto che si•fa riferimento, da parte della Corte territoriale, espressamente, al contesto in cui i fatti si sono svolti, negando la sussistenza dell'identico disegno criminoso, all'inizio della prima delle condotte attuate dal ricorrente, non potendo questo fondare, per la Corte territoriale, solo sul medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti o sull'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, in assenza di specifici elementi dimostrativi dell'esistenza, a monte, di un identico programma. 1.3 Il terzo motivo è inammissibile per genericità. 7 Non si confronta la censura inerente al trattamento sanzionatorio, con la complessiva motivazione offerta (cfr. pag. 12 e ss.) oltre che con la sottolineata gravità della condotta che viene descritta e ponderata nel provvedimento impugnato. Da questo risulta che, in definitiva, CO si arma, partecipa ad un summit con esponenti del gruppo avversario, spara a sua volta, all'indirizzo di chi gli spara, ma anche di chi si trova, comunque, nel gruppo avversario, colpendo alla coscia, punto sede di organi vitali. Infine, secondo il provvedimento di merito, appena sei giorni dopo, si aggira nuovamente armato e programma una spedizione punitiva. In tal senso, il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 258410; n. 9120, del 1998, Rv. 211582) e giustifica, altresì, la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n.24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378; n. 45623 del 2013, Rv. 257425; n. 933 del 2014, Rv. 258011), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio. 2. Consegue a quanto fin qui esposto che il ricorso, manifestamente infondato sotto ogni profilo, debba essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente va condannato, pertanto, al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso( g"` 3 r° r‘ ru Ll L 4 /Lato n. dora); il difensore, avv. A. Forni, ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9994 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la condanna emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 9 ottobre 2020, assolvendo CO CO dal reato di cui al capo D), perché il fatto non costituisce reato, rideterminando la pena per il capo E) in quella di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro seimila di multa, con rigetto dell'appello proposto nell'interesse del coimputato IO TO. 1.1.11 primo giudice aveva condannato CO soltanto per il reato di tentato omicidio, commesso ai danni di NN RU (con assoluzione perché il fatto non costituisce reato dal delitto contestato come commesso ai danni di IS BI), esclusa la circostanza aggravante della premeditazione (capo D), nonché per i reati di detenzione e porto di arma comune da sparo (capo E), ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., mentre aveva assolto TO dal reato di tentato omicidio, ritenuta la legittima difesa sia per quanto concerne la condotta ai danni di BI che di RU e aveva condannato il predetto, soltanto per i reati concernenti le armi di cui al capo E), riconosciuta la continuazione e, per entrambi, la contestata recidiva. 1.2. La Corte d'appello inquadra i fatti nello scontro avviato a partire dal 2017, nel territorio di Brusciano, tra i gruppi dei Rega e quello dei Palermo, al fine della spartizione del potere su quartieri, ivi compreso quello popolare denominato 219, in precedenza esercitato in via egemonica dal clan Rega, con riferimento, in particolare, all'esercizio del traffico di stupefacenti. CO CO e IO TO, secondo i giudici di merito, avevano agito, nel corso di un incontro, presso le palazzine 219, con gli uomini di Rega. Le fasi dell'arrivo dei due sul posto vengono monitorate, secondo la descrizione dei fatti dei giudici di secondo grado, da immagini di videosorveglianza della locale Azienda sanitaria locale e del distributore di carburante sito in zona. Queste, secondo il provvedimento di merito, immortalano un individuo che, nonostante l'avvicinarsi di CO al luogo dell'incontro con le mani alzate, gli esplode contro colpi di arma da fuoco che lo stesso CO riesce a scansare accovacciandosi. Si descrive, inoltre, l'imputato mentre estrae una pistola e che, indietreggiando, esplode colpi all'indirizzo dello sparatore e, poi, altri colpi, davanti a sé nella direzione in cui si trovava la vittima NN RU, a sinistra rispetto al punto di provenienza dei colpi (n.d.r.: non armata e che non 2 stava sparando secondo la ricostruzione del primo giudice). Inoltre, si nota TO che, senza mai scendere dalla vettura a bordo della quale i due erano arrivati sul posto, appena accortosi dell'aggressione armata, aveva iniziato a sparare in direzione delle palazzine. Entrambi, poi, vengono immortalati mentre si allontanano a bordo della vettura Peugeot con la quale erano stati visti arrivare sul posto. Le pronunce di merito danno atto dell'esito delle indagini successive che avevano acclarato che, al conflitto a fuoco, avevano preso parte tre diverse armi e che quella che aveva sparato, all'indirizzo di CO CO, era stata usata da IS BI, mentre CO aveva usato una pistola 765 HP e TO una pistola calibro 9x21, marca GFL. All'interno della vettura di TO era, poi, stato trovato un bossolo calibro 9x21, marca GFL esploso dalla pistola Tanfoglio di BI. Inoltre, si accertava che RU, condotto dagli operanti intervenuti sul posto presso il locale nosocomio, aveva riportato nella sparatoria una ferita di arma da fuoco alla coscia sinistra, con foro di entrata e di uscita. Si dà atto, poi, delle indagini successive all'arresto di TO e CO, in data 20 aprile 2021, per il possesso di pistole di vario calibro all'esito del quale i due vengono sottoposti a misura cautelare ed intercettati, nel corso dei colloqui intrattenuti con i propri familiari. In base ai dialoghi carpiti la sentenza impugnata rende conto dell'acclarato inserimento, di entrambi, nel gruppo Palermo contrapposto al clan Rega, della dinamica dell'accaduto, per aver CO commentato con il fratello EL che era stato BI a sparare per primo e della convinzione di TO di essere inchiodato alle sue responsabilità per aver appreso della presenza sul luogo del duplice attentato, di sistemi di controllo tramite videosorveglianza. 1.2. La Corte d'appello ricostruisce l'azione come una vera e propria imboscata ai danni di CO che, giunto sul posto per parlare come aveva fatto preannunciare dal fratello propiziatore dell'incontro, dopo aver interloquito con RU che si trova sul lato destro del cancello, viene fatto allontanare e, poi, richiamato in prossimità di questo e, quindi, diviene bersaglio di cinque colpi sparati nella sua direzione da BI. Si descrive la condotta di CO come quella di copertura della ritirata, per tale ragione questi spara all'indirizzo del suo assalitore e, poi, secondo la ricostruzione del primo Giudice, vista la fuga di questo, anche all'indirizzo di RU in quanto della stessa fazione di BI e che per due volte lo aveva fatto avvicinare, facendogli credere che avrebbe potuto parlare "in pace". La Corte territoriale, invece, non distingue le due condotte, la prima rivolta verso BI e quella successiva, verso RU, ma ricostruisce l'azione 3 unitariamente, quale ritirata da parte di CO, vittima di imboscata e sotto i colpi dell'arma usata da BI, senza fare riferimento all'uso o meno di armi da parte di RU, ma sottolineando l'esistenza del pericolo che la complessiva dinamica degli accadimenti aveva fatto percepire a CO, così giustificando ai sensi dell'art. 59 cod. pen. anche l'azione ai danni di RU, quale legittima difesa putativa. Per entrambi gli appellanti, poi, la Corte d'appello esclude che ricorra il ne bis in idem rispetto ai fatti accertati in data 20 aprile 2019, in relazione alla diversità delle armi reperite in possesso degli imputati e per essere diverse le circostanze in cui i fatti di porto e detenzione sono stati accertati, escludendo peraltro la continuazione con i fatti commessi in data 20 aprile 2019, giudicati con sentenza divenuta definitiva in data 3 ottobre 2020. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso CO CO, per il tramite del difensore, avv. G. Forni, che ha dedotto tre vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si richiama la decisione del Tribunale del riesame che evidenzia che, ad appena sei giorni dal fatto, gli imputati odierni erano stati trovati in possesso di due pistole semiautomatiche, una marca Beretta 70, calibro. 7,65, avente nel serbatoio proiettili di quel calibro, l'altra Walter P38, calibro 9x21, munita di proiettili di quel calibro, marcati PPU. Secondo il Tribunale del riesame, all'atto della redazione dell'ordinanza, non erano ancora disponibili comparazioni balistiche tra i bossoli repertati il giorno 14 aprile 2019 e le armi, reperite in possesso degli imputati, in data 20 aprile 2019; viene indicato, però, come probabile che le armi impiegate nel conflitto a fuoco siano state le stesse reperite sul terrazzo di Daniela Armens, il 20 aprile 2019, esclusa la pistola calibro 7x65 e si assume che, comunque, vi sarebbe l'autonomo reato di porto in luogo pubblico, accertato il 14 aprile, 2019 nel contesto del conflitto a fuoco di cui all'imputazione sub E). Secondo il difensore, dunque, la motivazione della Corte territoriale si fonderebbe su un errore sul fatto, quanto alla diversità delle armi che invece, è molto probabile siano state le stesse rispetto a quelle successivamente sequestrate la settimana successiva, quando i due imputati furono trovati in possesso di armi nascoste in auto. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e violazione di legge, nonché vizio di motivazione. La Corte di appello sostiene che l'imputato, il 14 aprile 2019, era armato per 4 difendersi perché doveva recarsi ad un colloquio con esponenti del clan avversario che doveva incontrare "in pace". Invece, nel corso dell'episodio del 20 aprile 2019 CO aveva organizzato una spedizione punitiva e quindi, era armato per offendere anche se il proposito criminoso era stato sventato dall'intervento delle Forze dell'ordine, valorizzando, infine, la mancanza di prova della identità delle armi. Secondo la difesa, invece, l'istruttoria svolta ha dimostrato che CO era armato perché, quale appartenente alla fazione Palermo, qualità che riconosce la stessa Corte d'appello, si muove in un momento di contrapposizione tra gruppi avversari, con alterne vicende. Di qui l'asserita sussistenza di una programmazione unitaria ed inziale dei reati, valutazione positiva che prescinde dall'accertamento sull'identità delle armi e che, invece, fonda su una pluralità di indicatori (prossimità spazio-temporale, identità dei titoli di reato, identità del bene giuridico leso). 2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione. Si osserva che la condotta di CO è di minima offensività. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, F. Zacco, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c., richieste scritte, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d. I. 10 aprile 2021, n. 44, come convertito, nonché dall'art. 16, comma 1 e 2, d. I. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa, Avv. G. Forni, con p.e.c. del 10 novembre 2022, ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali, replicando anche alle conclusioni del Procuratore generale, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. La prospettazione della critica, fin dalla sua impostazione, presenta evidenti profili di inammissibilità, posto che lo stesso ricorrente assume che le armi, rinvenute nelle due occasioni, probabilmente erano diverse. Peraltro, come descritte nei convergenti provvedimenti di merito, le modalità della condotta accertata in data 14 aprile e quelle dell'episodio del successivo 20 aprile 2019 sono diverse. In ogni caso, il reato di porto, accertato nell'occasione del 14 aprile 2019 è sicuramente reato autonomo, rispetto al quale, dunque, non è illustrato il concreto interesse alla censura prospettata. In relazione alla detenzione, poi, si osserva chei del pari, è il ricorrente stesso che non afferma con certezza che si tratta della medesima arma, anche se la contestazione inserita nelle due imputazioni è riferita a una medesima pistola con identica matricola. In via generale, dunque, la motivazione della Corte territoriale offerta sul punto appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal Sostituto Procuratore generale, nella requisitoria scritta trasmessa in atti (Sez. 5, 07/03/2014, n. 32352, Tanzi), con quella di legittimità nella sua espressione più autorevole (Sez. U n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799) nonché con quella costituzionale, secondo cui ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Come è noto, la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 31 maggio 2016, ha statuito l'illegittimità costituzionalmente, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento penale. Nella delineata prospettiva, la Consulta ha escluso che l'art. 4 del protocollo n. 7 CEDU — secondo cui "nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato" — abbia un contenuto più ampio di quello dell'art. 649 cod. pen., per il quale "l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto". La giurisprudenza della Corte EDU porta solo ad affermare, secondo la Corte costituzionale, che, per i giudici di Strasburgo, la medesimezza del fatto va apprezzata alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio, col ripudio di ogni riferimento alla mera qualificazione giuridica della fattispecie. Non v'è nessuna ragione logica, ha però precisato la Corte costituzionale, per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa, secondo il giudizio della Corte EDU, "all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il 6 gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente". Parimenti, ha proseguito la Corte costituzionale, nemmeno il contesto normativo in cui si colloca l'art. 4 del Protocollo CEDU depone per una lettura restrittiva dell'idem factum, da condurre attraverso l'esame della sola condotta. Anzi, la lettura delle varie norme della Convenzione (tra cui proprio l'art. 4 del Protocollo 7, che consente la riapertura del processo penale se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni sono in grado di mettere in discussione una sentenza, favorevole all'imputato, già passata in giudicato) rende palese che, allo stato, il testo convenzionale impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, pur senza restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente. 1.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Sul punto, invero, si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione, il medesimo disegno criminoso non si esaurisce nel movente specifico, ma viene verificato attraverso la serie di indici sintomatici caratterizzanti le varie azioni criminose, ossia tutte le circostanze concernenti i singoli reati, da valutarsi in vista dell'accertamento della preventiva deliberazione a commettere i reati che può averne unificato l'ideazione anteriormente alla loro singola commissione. Occorre, secondo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, l'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, fra cui l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, con la conclusiva valutazione circa il necessario accertamento del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, oppure se i reati successivi siano il frutto di una determinazione comunque estemporanea. La sussistenza del medesimo disegno criminoso è questione di fatto, rimessa, dunque, al giudice di merito, nella specie motivata puntualmente, con ragionamento immune da illogicità manifesta e da censure di ogni tipo. posto che si•fa riferimento, da parte della Corte territoriale, espressamente, al contesto in cui i fatti si sono svolti, negando la sussistenza dell'identico disegno criminoso, all'inizio della prima delle condotte attuate dal ricorrente, non potendo questo fondare, per la Corte territoriale, solo sul medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti o sull'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, in assenza di specifici elementi dimostrativi dell'esistenza, a monte, di un identico programma. 1.3 Il terzo motivo è inammissibile per genericità. 7 Non si confronta la censura inerente al trattamento sanzionatorio, con la complessiva motivazione offerta (cfr. pag. 12 e ss.) oltre che con la sottolineata gravità della condotta che viene descritta e ponderata nel provvedimento impugnato. Da questo risulta che, in definitiva, CO si arma, partecipa ad un summit con esponenti del gruppo avversario, spara a sua volta, all'indirizzo di chi gli spara, ma anche di chi si trova, comunque, nel gruppo avversario, colpendo alla coscia, punto sede di organi vitali. Infine, secondo il provvedimento di merito, appena sei giorni dopo, si aggira nuovamente armato e programma una spedizione punitiva. In tal senso, il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 258410; n. 9120, del 1998, Rv. 211582) e giustifica, altresì, la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n.24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378; n. 45623 del 2013, Rv. 257425; n. 933 del 2014, Rv. 258011), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio. 2. Consegue a quanto fin qui esposto che il ricorso, manifestamente infondato sotto ogni profilo, debba essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente va condannato, pertanto, al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente