CASS
Sentenza 3 agosto 2023
Sentenza 3 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/08/2023, n. 34162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34162 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AG OU nato il [...] avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di BARI e LI) f"( (t u v+ D'eli. Pf)ez Pi (311 ,1,1 PqL otiosiLo Li visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
MbéigiMubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI, EZ ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,( .ì i Tb(1 1."A sCA {r-vi rz 111r- t3 Oi -n7/ Lgir,fùc (60 ' Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 2 marzo 2021, il Giudice di pace di Bari ha ritenuto YO EK responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per aver violato l'ordine di lasciare il territorio nazionale entro il 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 34162 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 11/01/2023 termine di sette giorni, emesso dal Questore di Foggia, condannandolo alla pena di 8.000 euro di multa. 2. Avverso tale sentenza, il YO ha proposto appello avanti al Tribunale di Bari in composizione monocratica il quale, con sentenza in data 25 maggio 2022, ha confermato la pronuncia impugnata. 3. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura. Con il primo motivo si lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per aver escluso la sussistenza di un giustificato motivo, nonostante che fosse stato documentato lo stato di indigenza del YO. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e del divieto di reformatio in pejus per avere il Tribunale ordinato l'espulsione del ricorrente, in assenza dei presupposti di legge e senza motivare sulla pericolosità dell'imputato. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al nuovo ordine di espulsione, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. Considerato in diritto 1. Preliminarmente si rileva che, con sentenza in data 2 marzo 2021, il Giudice di pace di Bari ha condannato l'imputato alla sola pena di 8.000,00 euro di multa, sicché detta decisione non era appellabile, ma impugnabile solo con ricorso per cassazione. Pertanto, il Tribunale di Bari in composizione monocratica, investito dell'appello proposto dal YO, avrebbe dovuto astenersi dal decidere e limitarsi a qualificare l'impugnazione come ricorso, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. Deve, pertanto, ribadirsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale deve essere annullata senza rinvio la sentenza del giudice d'appello, il quale - come nel caso di specie - si sia erroneamente pronunciato sul gravame contro una sentenza inappellabile, con conseguente necessità di una pronuncia della Corte di cassazione sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso (Sez. 5, n. 13905 dell'8/2/2017, B., Rv. 269597; Sez. 7, n. 15321 del 6/6/2016, Boggione, Rv. 269696; Sez. 5, n. 43358 del 19/10/2010, Celico e altro, Rv. 248780; Sez. 5, n. 4016 del 19/9/2000, P.G. in proc. Contena, Rv. 217738). 2 In applicazione di tale principio, la sentenza resa in data 25 maggio 2022 dal Tribunale di Bari in composizione monocratica deve essere annullata senza rinvio e l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la decisione del Giudice di pace di Bari deve essere qualificata e decisa come ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è infondato. Il primo motivo è privo di pregio. Il Giudice di pace ha valutato che l'ordine di allontanamento emesso dal Questore nei confronti del ricorrente era sorretto da adeguata motivazione e che era stato tempestivamente notificato al ricorrente. Si tratta di valutazione che risulta adeguatamente, ancorché motivata, sicché in questa sede si sottrae ad ogni censura. Anche il motivo con cui si lamenta l'erronea valutazione in ordine alla insussistenza di un giustificato motivo è infondata. Al riguardo si deve richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'individuazione del giustificato motivo che esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., il «giudice deve fare riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino extracomunitario, da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, ovvero difficoltoso o pericoloso, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma» (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216 — 01; Sez. 1, n. 3959 del 13/07/2015, Ech Charrady, Rv. 264936-01). La doglianza prospettata dalla difesa del ricorrente appare connotata da genericità, atteso che, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo a escludere la configurabilità del reato contestato ex art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., non è sufficiente il richiamo alla situazione di disagio socio-economico, la quale è di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante, e non può essere valutata isolatamente, ma solo in correlazione ad altre situazioni ostative, che dovevano essere quantomeno prospettate. A tal fine, in modo logico e coerente la sentenza impugnata ha ritenuto insufficiente la generica dichiarazione di indigenza del YO allegata dalla difesa, peraltro redatta in data successiva alla notifica dell'ordine del Questore. Pertanto, l'imputato non ha adempiuto agli oneri di allegazione processuale su di lui gravanti, con la conseguenza che non può dolersi dell'omessa valutazione di condizioni ostative, non avendo fornito alcuna specifica indicazione su tali preclusioni (Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, Abdelkassern, Rv. 268212-01; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241016). Infondata è, altresì, la censura con cui si lamenta la mancata traduzione dell'ordine del Questore in una lingua conosciuta dal ricorrente. Il Collegio osserva che l'assunto difensivo risulta smentito dalle emergenze processuali, atteso che, 3 in conformità con il disposto dell'art. 13, comma 7, T.U. immigrazione, l'ordine di espulsione emesso dal Questore di Foggia in data 21.4.2019 era stato tradotto in lingua francese, dandosi contestualmente conto della sussistenza di ragioni organizzative che rendevano impossibile reperire prontamente un interprete di lingua conosciuta dall'interessato. Inoltre, risulta incontroverso che l'imputato risiedeva in Italia da cinque anni, circostanza questa che, come correttamente affermato dal Giudice di pace, consentiva di affermare che egli comprendesse adeguatamente la lingua italiana nella quale era anche redatto il provvedimento questorile. A ciò si aggiunga che di tale conoscenza davano atto gli agenti operanti, i quali affermavano che il YO comprendeva sufficientemente l'italiano. La censura con cui si contesta il mancato riconoscimento della speciale tenuità del fatto ex art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000 è infondata. La sentenza impugnata ha evidenziato come il totale disinteresse manifestato dal YO nei confronti dell'ordine di allontanamento integrasse un comportamento la cui lesività non poteva ritenersi tenue. Si tratta di valutazione congrua ed adeguata, tenuto conto delle connotazioni della condotta illecita dell'imputato, ed in particolare dell'arco temporale, di oltre sette mesi, in cui egli si è trattenuto sul territorio nazionale pur dopo la notifica dell'ordine del Questore. 3. Per queste ragioni, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza emessa in sede di appello dal Tribunale di Bari il 25.05.2022 e, qualificato come ricorso per cassazione l'atto di appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari del 2.03.2021, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'Il gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
MbéigiMubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI, EZ ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,( .ì i Tb(1 1."A sCA {r-vi rz 111r- t3 Oi -n7/ Lgir,fùc (60 ' Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 2 marzo 2021, il Giudice di pace di Bari ha ritenuto YO EK responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per aver violato l'ordine di lasciare il territorio nazionale entro il 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 34162 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 11/01/2023 termine di sette giorni, emesso dal Questore di Foggia, condannandolo alla pena di 8.000 euro di multa. 2. Avverso tale sentenza, il YO ha proposto appello avanti al Tribunale di Bari in composizione monocratica il quale, con sentenza in data 25 maggio 2022, ha confermato la pronuncia impugnata. 3. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura. Con il primo motivo si lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per aver escluso la sussistenza di un giustificato motivo, nonostante che fosse stato documentato lo stato di indigenza del YO. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e del divieto di reformatio in pejus per avere il Tribunale ordinato l'espulsione del ricorrente, in assenza dei presupposti di legge e senza motivare sulla pericolosità dell'imputato. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al nuovo ordine di espulsione, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. Considerato in diritto 1. Preliminarmente si rileva che, con sentenza in data 2 marzo 2021, il Giudice di pace di Bari ha condannato l'imputato alla sola pena di 8.000,00 euro di multa, sicché detta decisione non era appellabile, ma impugnabile solo con ricorso per cassazione. Pertanto, il Tribunale di Bari in composizione monocratica, investito dell'appello proposto dal YO, avrebbe dovuto astenersi dal decidere e limitarsi a qualificare l'impugnazione come ricorso, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. Deve, pertanto, ribadirsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale deve essere annullata senza rinvio la sentenza del giudice d'appello, il quale - come nel caso di specie - si sia erroneamente pronunciato sul gravame contro una sentenza inappellabile, con conseguente necessità di una pronuncia della Corte di cassazione sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso (Sez. 5, n. 13905 dell'8/2/2017, B., Rv. 269597; Sez. 7, n. 15321 del 6/6/2016, Boggione, Rv. 269696; Sez. 5, n. 43358 del 19/10/2010, Celico e altro, Rv. 248780; Sez. 5, n. 4016 del 19/9/2000, P.G. in proc. Contena, Rv. 217738). 2 In applicazione di tale principio, la sentenza resa in data 25 maggio 2022 dal Tribunale di Bari in composizione monocratica deve essere annullata senza rinvio e l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la decisione del Giudice di pace di Bari deve essere qualificata e decisa come ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è infondato. Il primo motivo è privo di pregio. Il Giudice di pace ha valutato che l'ordine di allontanamento emesso dal Questore nei confronti del ricorrente era sorretto da adeguata motivazione e che era stato tempestivamente notificato al ricorrente. Si tratta di valutazione che risulta adeguatamente, ancorché motivata, sicché in questa sede si sottrae ad ogni censura. Anche il motivo con cui si lamenta l'erronea valutazione in ordine alla insussistenza di un giustificato motivo è infondata. Al riguardo si deve richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'individuazione del giustificato motivo che esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., il «giudice deve fare riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino extracomunitario, da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, ovvero difficoltoso o pericoloso, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma» (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216 — 01; Sez. 1, n. 3959 del 13/07/2015, Ech Charrady, Rv. 264936-01). La doglianza prospettata dalla difesa del ricorrente appare connotata da genericità, atteso che, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo a escludere la configurabilità del reato contestato ex art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., non è sufficiente il richiamo alla situazione di disagio socio-economico, la quale è di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante, e non può essere valutata isolatamente, ma solo in correlazione ad altre situazioni ostative, che dovevano essere quantomeno prospettate. A tal fine, in modo logico e coerente la sentenza impugnata ha ritenuto insufficiente la generica dichiarazione di indigenza del YO allegata dalla difesa, peraltro redatta in data successiva alla notifica dell'ordine del Questore. Pertanto, l'imputato non ha adempiuto agli oneri di allegazione processuale su di lui gravanti, con la conseguenza che non può dolersi dell'omessa valutazione di condizioni ostative, non avendo fornito alcuna specifica indicazione su tali preclusioni (Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, Abdelkassern, Rv. 268212-01; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241016). Infondata è, altresì, la censura con cui si lamenta la mancata traduzione dell'ordine del Questore in una lingua conosciuta dal ricorrente. Il Collegio osserva che l'assunto difensivo risulta smentito dalle emergenze processuali, atteso che, 3 in conformità con il disposto dell'art. 13, comma 7, T.U. immigrazione, l'ordine di espulsione emesso dal Questore di Foggia in data 21.4.2019 era stato tradotto in lingua francese, dandosi contestualmente conto della sussistenza di ragioni organizzative che rendevano impossibile reperire prontamente un interprete di lingua conosciuta dall'interessato. Inoltre, risulta incontroverso che l'imputato risiedeva in Italia da cinque anni, circostanza questa che, come correttamente affermato dal Giudice di pace, consentiva di affermare che egli comprendesse adeguatamente la lingua italiana nella quale era anche redatto il provvedimento questorile. A ciò si aggiunga che di tale conoscenza davano atto gli agenti operanti, i quali affermavano che il YO comprendeva sufficientemente l'italiano. La censura con cui si contesta il mancato riconoscimento della speciale tenuità del fatto ex art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000 è infondata. La sentenza impugnata ha evidenziato come il totale disinteresse manifestato dal YO nei confronti dell'ordine di allontanamento integrasse un comportamento la cui lesività non poteva ritenersi tenue. Si tratta di valutazione congrua ed adeguata, tenuto conto delle connotazioni della condotta illecita dell'imputato, ed in particolare dell'arco temporale, di oltre sette mesi, in cui egli si è trattenuto sul territorio nazionale pur dopo la notifica dell'ordine del Questore. 3. Per queste ragioni, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza emessa in sede di appello dal Tribunale di Bari il 25.05.2022 e, qualificato come ricorso per cassazione l'atto di appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari del 2.03.2021, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'Il gennaio 2023.