Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2014, n. 14930
CASS
Sentenza 12 dicembre 2014

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In tema di misure cautelari personali, l'attuale esecuzione di un provvedimento restrittivo per un determinato fatto non preclude la possibilità per il pubblico ministero di richiedere, e per il giudice di adottare, una nuova ordinanza cautelare per il medesimo fatto, salva la decorrenza del termine massimo della custodia dalla data di esecuzione del provvedimento più remoto; ne consegue che, quando si prospetti l'eventualità di una scarcerazione dell'indagato per motivi che non precludano la reiterazione della misura, non è necessario attendere che detta scarcerazione sia disposta ed eseguita prima di sollecitare ad opera del pubblico ministero, e disporre a cura del giudice, la nuova misura coercitiva. (Fattispecie relativa ad una nuova ordinanza cautelare emessa prima che fossero cessati gli effetti della prima ordinanza cautelare, dichiarata inefficace dal tribunale del riesame).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2014, n. 14930
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14930
    Data del deposito : 12 dicembre 2014

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