Sentenza 12 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'attuale esecuzione di un provvedimento restrittivo per un determinato fatto non preclude la possibilità per il pubblico ministero di richiedere, e per il giudice di adottare, una nuova ordinanza cautelare per il medesimo fatto, salva la decorrenza del termine massimo della custodia dalla data di esecuzione del provvedimento più remoto; ne consegue che, quando si prospetti l'eventualità di una scarcerazione dell'indagato per motivi che non precludano la reiterazione della misura, non è necessario attendere che detta scarcerazione sia disposta ed eseguita prima di sollecitare ad opera del pubblico ministero, e disporre a cura del giudice, la nuova misura coercitiva. (Fattispecie relativa ad una nuova ordinanza cautelare emessa prima che fossero cessati gli effetti della prima ordinanza cautelare, dichiarata inefficace dal tribunale del riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2014, n. 14930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14930 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2014 |
Testo completo
ક્ 1 49 3 0 /1 5 30 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/12/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ENZO IANNELLI N. 2438 - Consigliere - Dott. ANTONIO MANNA - Rel. Consigliere - N. 42809/2014REGISTRO GENERALE Dott. MIRELLA CERVADORO - Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI - Consigliere - Dott. FABRIZIO DI MARZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA TO N. IL 08/12/1994 avverso l'ordinanza n. 853/2014 GIP TRIBUNALE di GELA, del 25/09/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Mario Fraticelli che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Osserva Con ordinanza del 25.9.2014, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gela dispose la custodia cautelare in carcere di AR VA, indagato per i reati di cui agli artt. 628 c.p. e 2,4 e 7 L.895/67. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo l'erronea applicazione degli artt. 292, 649 e 125 co.3 c.p.p. in quanto il Gip di Gela, con l'ordinanza impugnata e notificata alle ore 17,20 del 25.9.2014 al ricorrente, aveva emesso il provvedimento in questione prima che fossero cessati gli effetti della prima ordinanza cautelare dell'1.8.2014, dichiarata inefficace dal Tribunale del riesame in data 25.9.2014 con effetto dalle ore 24 della medesima giornata, con palese violazione del "ne bis in idem" cautelare. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza. Motivi della decisione Il ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte ha posto in evidenza come, in caso di decadenza della misura per superamento dei termini di cui all'art. 309 c.p.p., comma 10, la reiterazione della stessa, ancorché adottata prima che sia stato posto in esecuzione il provvedimento di liberazione conseguente alla perdita di efficacia della precedente ordinanza, deve ritenersi legittima, poiché la regola della preclusione processuale, in forza del principio del "ne bis in idem", opera solo quando ilf. 1 provvedimento sia stato annullato in conseguenza di un riesame nel merito e non quando l' inefficacia della misura è conseguenza di vizi puramente formali, salva l'ipotesi di cui all'art. 302 c.p.p., comma 1, che prevede la possibilità di disporre una nuova misura "previo interrogatorio", da intendersi effettuato in stato di libertà (v. Cass.Sez.V, Sent. n. 35931/2010 Rv. 248417; Sez. VI, Sent. n. 20494/2002 Rv. 227209; Sez.V, Sent. n. 796/2000) Rv. 215733; Sez. Un., Sent. n. 11/1992 Rv. 191182-3). A riguardo, è stato anche evidenziato che, comunque, l'attuale esecuzione di un provvedimento restrittivo per un determinato fatto non preclude la possibilità per il pubblico ministero di richiedere, e per il giudice di adottare, una nuova ordinanza cautelare per il medesimo fatto, salva la decorrenza del termine massimo della custodia dalla data di esecuzione del provvedimento più remoto. Da ciò consegue che, quando si prospetti l'eventualità di una scarcerazione dell'indagato per motivi che non precludano la reiterazione della misura, non è necessario attendere che detta scarcerazione sia disposta ed eseguita prima di sollecitare ad opera del pubblico ministero, e disporre a cura del giudice, la nuova misura coercitiva. Nè vale obiettare, in punto di ammissibilità della richiesta (e di validità del provvedimento che l' accolga), una pretesa carenza di interesse in capo al pubblico ministero (il quale può anche riservarsi di dare esecuzione al nuovo provvedimento solo in caso di revoca o sopravvenuta inefficacia del precedente), posto che la legge consente l'intervento cautelare anche in presenza del mero pericolo che restino frustrate le esigenze cautelari del caso concreto (v. cass.Sez.II, Sent. n. 38112/2002 Rv. 223791). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché 2 ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della - somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deliberato, in camera di consiglio il 12.12.2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Mirella Cervadoro Enzo Jannell боев DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 10 APR 2015 IL IL'CANCELLIERE MAD Claudia Pianelli O N 3