Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2002, n. 38112
CASS
Sentenza 11 luglio 2002

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In tema di misure cautelari personali, l'attuale esecuzione di un provvedimento restrittivo per un determinato fatto non preclude la possibilità per il pubblico ministero di richiedere, e per il giudice di adottare, una nuova ordinanza cautelare per il medesimo fatto, salva la decorrenza del termine massimo della custodia dalla data di esecuzione del provvedimento più remoto. Da ciò consegue che, quando si prospetti l'eventualità di una scarcerazione dell'indagato per motivi che non precludano la reiterazione della misura, non è necessario attendere che detta scarcerazione sia disposta ed eseguita prima di sollecitare ad opera del pubblico ministero, e disporre a cura del giudice, la nuova misura coercitiva; ne' vale obiettare, in punto di ammissibilità della richiesta (e di validità del provvedimento che la accolga), una pretesa carenza di interesse in capo al pubblico ministero (il quale può anche riservarsi di dare esecuzione al nuovo provvedimento solo in caso di revoca o sopravvenuta inefficacia del precedente), posto che la legge consente l'intervento cautelare anche in presenza del mero pericolo che restino frustrate le esigenze cautelari del caso concreto. (Fattispecie relativa a nuova richiesta presentata - subito dopo l'udienza di riesame per il primo provvedimento - con un giorno di anticipo sulla decisione di scarcerazione adottata dal collegio in applicazione del comma 5 dell'art. 309 cod. proc. pen., e accolta dal giudice per le indagini preliminari nel giorno stesso della dichiarazione di inefficacia della misura impugnata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2002, n. 38112
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38112
    Data del deposito : 11 luglio 2002

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