Sentenza 11 luglio 2002
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'attuale esecuzione di un provvedimento restrittivo per un determinato fatto non preclude la possibilità per il pubblico ministero di richiedere, e per il giudice di adottare, una nuova ordinanza cautelare per il medesimo fatto, salva la decorrenza del termine massimo della custodia dalla data di esecuzione del provvedimento più remoto. Da ciò consegue che, quando si prospetti l'eventualità di una scarcerazione dell'indagato per motivi che non precludano la reiterazione della misura, non è necessario attendere che detta scarcerazione sia disposta ed eseguita prima di sollecitare ad opera del pubblico ministero, e disporre a cura del giudice, la nuova misura coercitiva; ne' vale obiettare, in punto di ammissibilità della richiesta (e di validità del provvedimento che la accolga), una pretesa carenza di interesse in capo al pubblico ministero (il quale può anche riservarsi di dare esecuzione al nuovo provvedimento solo in caso di revoca o sopravvenuta inefficacia del precedente), posto che la legge consente l'intervento cautelare anche in presenza del mero pericolo che restino frustrate le esigenze cautelari del caso concreto. (Fattispecie relativa a nuova richiesta presentata - subito dopo l'udienza di riesame per il primo provvedimento - con un giorno di anticipo sulla decisione di scarcerazione adottata dal collegio in applicazione del comma 5 dell'art. 309 cod. proc. pen., e accolta dal giudice per le indagini preliminari nel giorno stesso della dichiarazione di inefficacia della misura impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2002, n. 38112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38112 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 11/07/2002
1. Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BESSON Michele - Consigliere - N. 2605
3. Dott. DANZA Donato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 11874/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE AT e DA SI ON;
avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Brescia in data 12.2.2002;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore Avv. Michele D'Agostino del foro di Milano, che ha concluso per l'accoglimento dell'impugnata ordinanza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia confermava l'ordinanza del GIP in data 1-2- 2002, con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere ad AL ID e VA TE quali indagati per associazione per delinquere - finalizzata all'attività di reperimento in maniera illecita di autovetture di grossa cilindrata che venivano portate all'estero e rivendute a stranieri - nonché per i reati come rispettivamente contestati nei casi di imputazione. I gravi indizi di colpevolezza erano desunti dalle intercettazioni telefoniche e dalle risultanze degli atti investigativi;
mentre le esigenze cautelari erano correlate al pericolo di reiterazione delle condotte criminose, tenuto conto della personalità e dei numerosi precedenti penali "per reati della stessa natura".
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli indagati denunziando l'inosservanza di norme processuali poste a pena di nullità e difetto di motivazione.
Sotto il primo profilo si deduce che, in seguito a riesame avverso una prima ordinanza custodiale del GIP in data 10-1-2002, il P.M. tutelare della inchiesta lo stesso giorno dell'udienza (30-1-2002) aveva presupposto presso la propria segreteria alle ore 19,40 una nuova richiesta di emissione di ordinanza custodiale subordinandola all'eventualità che il tribunale rimettesse in libertà gli indagati: tale richiesta veniva accolta con l'emissione di un ulteriore provvedimento custodiale nella stessa data dell'1-2-2002 in cui il Tribunale dichiarava inefficace, ex art. 909 cm. 20, C.P.P., la prima ordinanza per violazione dei termini di cui al comma 5. In sede di riesame della seconda ordinanza, il tribunale sarebbe ricorso nella denunciata violazione basata sul rilievo che "le vigenti norme processuali non contemplano la facoltà di subordinare una richiesta di parte a condizione sospensiva, ed, ancor meno, l'ipotesi che essa possa intervenire in un momento anteriore rispetto a quello normativamente previsto"; anche il giudicante avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza del P.M. con la conseguente nullità del provvedimento cautelare che praticamente il G.I.P., senza una valida domanda, avrebbe emesso di ufficio;
peraltro sarebbe stata del tutto elusa la problematica sollevata al riguardo della difesa e quindi sussisterebbe difetto di motivazione. In vizi motivazionali sarebbe incorso il tribunale anche trascurando di prendere in esame i rilievi difensivi sul quadro indiziario concernente il reato associativo e la rapina aggravata. Si eccepisce, infine, la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata nei confronti di VA TE, ove la mancata comparizione di quest'ultimo all'udienza sia riconducibile a violazione di alcuna delle disposizioni volte a garantire il diritto di intervento dell'indagato all'udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure non hanno fondamento.
In base al principio della tassatività della nullità deve escludersi che l'ulteriore procedimento cautelare promosso dal P.M. ed il consequenziale accoglimento della sua richiesta possano ritenersi giuridicamente affetti da invalidità con riferimento alla circostanza peculiare che l'istanza stessa era stata proposta prima della insorgenza di un concreto interesse alla esecuzione della misura, non essendo venuta ancora meno la precedente ordinanza applicativa della medesima misura custodiale in quanto il relativo procedimento di riesame era "sub iudice". Invero, nessuna norma espressa preclude all'organo dell'accusa la facolta di proporre un'ulteriore istanza cautelare volta ad ottenere identica misura coercitiva mentre è in corso di esecuzione quella già ottenuta con una precedente istanza: la nuova richiesta, al limite, potrebbe essere rigettata per difetto di interesse, ma non si configura affatto inammissibile, come si prospetta nel ricorso, in guisa da inficiare di nullità il provvedimento cui ha dato luogo. D'altra parte, è canone di diritto per il nostro Ordinamento giuridico quello secondo cui l'attualità dell'udienza a proporre una domanda o una richiesta al giudice, fuori dei casi in cui egli è tenuto ad adottare provvedimenti di ufficio, deve sussistere al momento della decisione, non già necessariamente all'atto di presentazione dell'istanza: nel caso specifico il richiedente si era limitato a prospettare che l'esecuzione dell'eventuale provvedimento favorevole sarebbe stata subordinata all'evenienza della rimessione in libertà degli indagati, da parte del tribunale del riesame;
ma tale prospettazione giustificava ance la sussistenza di un interesse attuale a conseguire il provvedimento coercitivo, in quanto finalizzato ad impedire che venissero vanificate le esigenze cautelari soddisfatte con la precedente ordinanza custodiale in procinto di essere dichiarata inefficace per ragioni formali. Occorre rimarcare, invero, che in materia cautelare l'interesse dell'organo dell'accusa a dar corso al procedimento applicativo ex art. 291 e segg. C.P.P. sussiste anche in presenza di un mero pericolo che siano sfruttate le esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice per vizi formali e per altri motivi suscettibili di unificare la validità o l'efficacia di una precedente misura con la quale esse erano state soddisfatte, stante la natura strumentale del procedimento stesso volto proprio a conseguire, per motivi di prevenzione, il soddisfacimento di dette esigenze. D'altra parte, la infondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente si desume espressamente dalla disciplina di cui al comma 3 dell'art. 297 C.P.P., relativa al cosiddetto divieto di contestazione a catena, la quale prevede, tra l'altro, che per lo stesso fatto possano essere emesse più ordinanze cautelari nei confronti dell'indagato o imputato: in tale evenienza la norma non sanziona affatto di nullità gli ulteriori provvedimenti cautelari, stabilendo soltanto che il "dies a quo, ai fini della decorrenza del termine di durata della misura, risalirà alla data in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza applicativa, pur se il fatto risulti diversamente circostanziato o qualificato nelle successive ordinanze. Dunque, non solo per le ragioni sopra puntualizzate, ma anche in base all'esplicita formulazione di detta norma, deve ritenersi del tutto ammissibile e valida una procedura cautelare come quella in esame, ancorché funzionale al conseguimento di un ulteriore provvedimento coercitivo per il medesimo fatto, a nulla rilevando che nell'istanza del P.M. venga specificata che l'esecuzione sarà subordinata all'eventuale rimessione in libertà della persona già sottoposta alla misura di cui si chiede la rinnovazione;
si tratta, a ben vedere, non di una condizione sospensiva cui viene subordinato l'accoglimento della richiesta cautelare, come si adombra nel ricorso, bensì della mera prospettazione di un evento atto a giustificare il concreto interesse all'esecuzione, la cui carenza attuale non incide minimamente sulla ricorrenza di tutti i requisiti per la concessione del chiesto provvedimento.
Manifestamente infondata è poi la censura con cui si deduce carenza di motivazione in ordine al quadro indiziario, giacché il tribunale ha proceduto ad un vaglio esecutivo degli elementi indiziari richiamando nell'ordinanza in contenuto delle intercettazioni telefoniche ed il risultato dell'attività investigativa, sulla cui base ha ritenuto senz'altro convalidate, ai fini cautelari, le ipotesi delittuose contestate agli indagati.
Del tutto generico, e perciò inammissibile, deve ritenersi, infine, il motivo con cui si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata nei confronti di VA TE, poiché si prospetta una mera eventualità, senza nemmeno specificarne le ragioni, di inosservanza delle disposizioni volte a garantire il diritto di intervento dell'indagato all'udienza camerale.
I ricorsi vanno, in definitiva, rigettati con condanna di entrambi gli indagati al pagamento in solido delle spese del procedimento. Permanendo lo stato di detenzione, va altresì disposto l'adempimento ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. C.P.P..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento. Si provveda a norma dell'art. 94, com.
1-ter, disp. att. C.P.P.. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2002