Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2001, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORT030 00 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Comunique all mus.f Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: (tinconsonis. Com un out Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 22513/98 6249 Consigliere Cron. Dott. Rafaele CORONA Rep. 964 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud. 27/11/00 Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 1 MAR. 2001 IL CANCELLIERE ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in MACCHIAVERNA ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 321 presso 10 studio MARTUCCELLI CARLO, che la difende, LIRE 3000dell'avvocato CANCELIERIA giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CG073607 IM NZ;
intimato avverso la sentenza n. 19796/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 04/11/97; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1931 udienza del 27/11/00 dal Consigliere Dott. Umberto 1 -1- uoic Richiesto dal Sig.BRZ GOLDONI;
per dient 3000 difensore del # 13 AGO, 20011. udito l'Avvocato MARTINELLI Carlo IL CANCELLIEGE l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
jy. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CANCELLERIA Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del 4° motivo del ricorso, assorbito il resto. DF025053 -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 13.4.1988, IN ON, dichiarandosi proprietario di un terreno con sovrastante fabbricato sito in Gallicano Nel Lazio, conveniva in giudizio innanzi al OR di Palestrina IE RN, a sua volta proprietaria di un fondo contiguo, per sentirla condannare alla rimozione del riporto di terra da costei accumulato a ridosso del muro di confine esistente tra le due proprietà, nonché ad estirpare gli alberi piantati dalla medesima in violazione delle distanze legali. Deduceva in particolare l'attore di essere esclusivo proprietario del summenzionato muro di confine per averlo realizzato sul proprio terreno a sua cura e spese, e denunciava altresì la situazione di pregiudizio per la by staticità di esso come a suo dire determinata dai comportamenti della RN già descritti. Costituitasi in giudizio, quest'ultima spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria di comproprietà del muro in discorso per essere stato esso costruito a confine da entrambe le parti e onde ottenere la condanna dell'attore all'eliminazione delle conseguenze di comportamenti illeciti di contenuto analogo a quelli a lei contestati. Il OR di Palestrina, con sentenza n.152/1992, dichiarava l'attore e la convenuta, "comproprietari del muro posto a confine" dei rispettivi fondi ed il ON "proprietario esclusivo del suolo sul quale esso insiste"; condannando entrambi a rimuovere la situazione di pericolo creata dai lavori da costoro realizzati nonché ad estirpare gli alberi piantati a distanza illegale dal confine, con integrale compensazione di spese. La decisione veniva appellata dal ON innanzi al Tribunale di Roma con atto notificato il 15.10.1993 nel quale sollevava un'unica censura relativa alla ritenuta violazione dell'art. 934 c.c. per aver il OR riconosciuto alla RN la comproprietà del muro de quo sulla base dell'insufficiente presupposto dell'avvenuta sopraelevazione di esso a cura della convenuta anziché attribuirle tutt'al più un mero diritto di credito al rimborso delle relative spese nei confronti di esso ON, proprietario del terreno ove insisteva il muro stesso. Si costituiva in giudizio la RN contestando il fondamento dell'avverso gravame e proponendo a sua volta appello incidentale con il quale censurava il capo di pronuncia che riconosceva al ON la proprietà esclusiva del suolo ove era stato realizzato il muro di confine sotto il profilo di ultrapetizione insito in tale erroneo accertamento, considerato che sul му punto non era mai stata proposta alcuna domanda da parte del ON e chiedendo accertarsi che detto muro era posto sul confine tra le due proprietà. In esito al giudizio il Tribunale adito, disattesa ogni istanza istruttoria della RN volta a sollecitare un migliore approfondimento della situazione fattuale controversa, accoglieva l'appello principale, rigettando quello incidentale in base all'assunto che il profilo di ultrapetizione ivi denunciato dovesse ritenersi superato in considerazione dell'atteggiamento difensivo assunto da essa RN la quale, basando la propria domanda di riforma proprio sul capo di sentenza che aveva riconosciuto la proprietà esclusiva della porzione di terreno de qua al ON, avrebbe così implicitamente ed espressamente mostrato di non voler far valere il vizio di ultrapetizione in discorso. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione IE RN sulla base di quattro motivi. 2 L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Per evidenti motivi di preliminare valenza, va esaminato in primis il quarto motivo di ricorso (nullità della sentenza o del procedimento;
violazione di legge;
omessa motivazione) con cui si evidenzia che in sede di CTU era risultato, in base all'esame dei titoli di provenienza dei fondi dei due paciscienti, che il ON era comproprietario, unitamente alla di lui moglie UN De CA, del terreno contiguo a quello della odierna ricorrente. Da tanto si fa rilevare che il giudizio si sarebbe svolto in assenza di un contraddittorio necessario, donde la nullità dell'intero procedimento. ہر Il motivo è fondato;
per vero, sin dall'atto introduttivo del giudizio, il ON aveva addotto, come presupposto per le sue richieste, di essere proprietario del fondo;
e di essere altresì proprietario esclusivo del muro a confine tra detto immobile e quello della RN, per averlo realizzato sul suo terreno a sua cura e spese. Tra l'altro, il OR aveva dichiarato il ON proprietario esclusivo del suolo su cui il muro di confine insisteva, e la relativa pronuncia, appellata, è stata confermata dalla Corte di appello di Roma con motivazione il cui esame risulta ultroneo. Conseguentemente, sia in ragione del fatto che il presupposto stesso su cui era basata la domanda originariamente proposta dal ON, sia in considerazione della portata della statuizione adottata circa la proprietà del suolo su cui il muro di confine insiste, devesi concludere che era necessario instaurare il contraddittorio nei confronti anche di UN De CA, comproprietaria. 3 E' appena il caso di aggiungere che tale comproprietà risulta ex actis, stante che la consulenza effettuata è acquisita al processo e ne costituisce parte, donde la possibilità di rilevare, anche ex officio, la disintegrità del contraddittorio. Tale motivo va pertanto accolto;
ciò comporta la declaratoria di nullità hoooo dell'intero procedimento e il rinvio della causa al primo giudice che, in 250000 ragione dello ius superveniens al riguardo, va indicato nel Tribunale di ما لم تفعل Roma, che procederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione. La portata assorbente del motivo accolto comporta che l'esame degli ulteriori motivi di doglianza sia superato dalla decisione adottata.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell'intero procedimento e rinvia la causa al primo giudice, che si indica nel Tribunale di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento. . p Così deciso in Roma, il 27.11.2000 Il Pre Il Consigliere estensore IL CANCELL RFC1 -Fuolo T DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 MAR. 2001. Roma IL CANCELLIER C O C1