Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2000, n. 2175
CASS
Sentenza 12 gennaio 2000

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La sentenza inappellabile di non doversi procedere, prevista dall'art. 469 cod. proc. pen., presume che imputato (e cioè la parte titolare del diritto sostanziale di difesa) ed il P.M. consensualmente non si oppongano alla declaratoria di improcedibilità, e perciò rinuncino alla verifica dibattimentale. Ne consegue che la sentenza di non doversi procedere, ancorché pronunciata allo stato degli atti prima del giudizio, è appellabile, quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 469 cod. proc. pen., onde la verifica di merito, esclusa d'ufficio in primo grado, non può essere esclusa in sede d'impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2000, n. 2175
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2175
    Data del deposito : 12 gennaio 2000

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