Sentenza 12 gennaio 2000
Massime • 1
La sentenza inappellabile di non doversi procedere, prevista dall'art. 469 cod. proc. pen., presume che imputato (e cioè la parte titolare del diritto sostanziale di difesa) ed il P.M. consensualmente non si oppongano alla declaratoria di improcedibilità, e perciò rinuncino alla verifica dibattimentale. Ne consegue che la sentenza di non doversi procedere, ancorché pronunciata allo stato degli atti prima del giudizio, è appellabile, quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 469 cod. proc. pen., onde la verifica di merito, esclusa d'ufficio in primo grado, non può essere esclusa in sede d'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2000, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Giuseppe CONSOLI Presidente del 12.1.2000
1. Dr. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Vittorio EBNER " N.29
3. " Angelo DI POPOLO " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N.23912/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OM TO, n. Pimonte 8.3.23 avverso sentenza 30.3.99 C.A. Napoli;
- udita la relazione del Consigliere Dr. M. ROTELLA;
- udita la richiesta del p.m., in persona del s.P.G. Dr. A. De Sandro di rigetto del ricorso;
- uditi i difensori, della p.c., Avv. Di Nola e dell'imputato, Avv. Fergiuele;
ritenuto
1 - A OM TO è stato imputato il reato di cui all'art.486 CP perché, abusando di un foglio firmato in bianco da OM
DO (suo fratello), formava un falso atto di ricognizione di debito di locazione e vendita di apparentemente intercorso tra loro, e ne faceva uso esibendolo in procedimento civile (Gragnano, in data anteriore al 28.4.94).
Con sentenza 4.3.97, il Pretore di Gragnano in giudizio, dopo la costituzione delle parti, e prima di dichiarare aperto il dibattimento, dopo averle sentite, pronunciava sentenza n.d.p. per difetto di tempestività della querela.
La sentenza è stata appellata dal P.M. e dal P.G., e la Corte A. di Napoli in riforma ha condannato l'imputato a m. 6 rec., doppi benefici, ed al risarcimento dei danni.
Con il ricorso si denuncia 1 - violazioni dell'art. 469 - 593 CPP, perché è stata pronunciata in via preliminare, udite le parti,
e non era appellabile, ma solo ricorribile;
2 - violazione art. 129 CPP, perché nella specie il reato deve ritenersi consumato nel momento in cui è stata prodotta in giudizio civile copia fotostatica dell'atto (uso probatorio del documento), ed in quel momento la p.l. ha avuto conoscenza del reato, onde da allora decorrevano i termini per la proposizione della querela e perciò la sentenza pretorile avrebbe dovuto essere confermata;
3 - vizio di motivazione, vuoi per la valutazione delle dichiarazioni di OM LE (da sempre nemico del fratello imputato), vuoi per il mancato rilievo di manifesta contraddizione nelle dichiarazioni rese dalla p.o. (che in querela si riferisce ad un solo foglio firmato in bianco), ed in giudizio parla di due (a fronte di uno ancora in bianco esibito dalla difesa dell'imputato).
2 - Il primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza inappellabile di n.d.p., prevista dall'art. 469 CPP, presume che imputato (e cioè la parte titolare del diritto sostanziale di difesa) ed il p.m. consensualmente non si oppongono alla declaratoria di improcedibilità, e perciò rinuncino alla verifica dibattimentale. Pertanto, la sentenza di n.d.p., ancorché pronunciata allo stato degli atti prima del giudizio, è appellabile, quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 469 CPP, onde la verifica di merito, esclusa d'ufficio in primo grado, non può essere esclusa in sede d'impugnazione (cfr. CED Cass. 209197, sent. 2014 del 1997, sez. V. Rapisarda e a.; 211160, n. 7808 del 1998 e 212346, n. 628 del 1999). Nella specie la sentenza pretorile è stata pronunciata, subito dopo la costituzione delle parti in giudizio, su eccezione preliminare la tardività della querela proposta dalla difesa dell'imputato, ed opposizione del p.m., associatosi alla p.c. (cfr. verbale di dibattimento).
Il secondo motivo è inammissibile. Il termine per proporre querela comincia a decorrere dal momento in cui il titolare del diritto abbia conoscenza certa degli estremi del fatto delittuoso (cfr. da ultimo Cass. , sez. IV, P.M. in proc. Bonomo, 8.4.98; CED 210621; e già 10383 del 1982 e 5046 del 1989). Nella specie, invocando l'art. 129 CPP, si chiede di stabilire in alternativa, che nel momento dell'esibizione della fotocopia dell'atto incriminato, l'offeso avesse ottenuto tale conoscenza, cosa che è stata esclusa dal giudice di merito per inidoneità all'uopo della fotocopia. Orbene, la questione relativa la momento di conoscenza certa degli estremi del reato da parte del querelante, al fine di stabilire se la questione sia stata proposta in termini, in quanto implica verifica storica, ancorché non relativa al fatto reato, salvo censura di motivazione, è per sè stessa insuscettibile di soluzione in cassazione, per la ragione che l'applicazione allo stato degli atti dell'art. 129 CPP, che letteralmente si riferisce alla mancanza di condizione del procedere, presuppone la non necessità in proposito di ulteriori accertamenti di fatto.
Il terzo motivo è inammissibile, in quanto anch'esso propone valutazione alternativa di merito delle emergenze di causa, e anche oltre il tenore del provvedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ed la rimborso delle spese della p.c., che liquida in complessive L. 2.300.000, comprensive di onorario. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2000