Sentenza 17 febbraio 2015
Massime • 1
Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato verificatasi prima della pronunzia della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice d'appello, anche se non dedotta in quella sede e nonostante l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ma solo se, a tal fine, non occorre alcuna attività di apprezzamento delle prove, finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2015, n. 26445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26445 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - del 17/02/2015
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 635
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 51349/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA CO N. IL 26/04/1964;
avverso la sentenza n. 4069/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 16/09/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo e) perché estinto per prescrizione con conseguente eliminazione della pena relativa;
rigetto del ricorso, nel resto.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 16.9.2014 la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, in data 11.6.2012, aveva affermato la responsabilità penale di ON MO in relazione ai reati di cui all'art. 640 c.p., comma 1, (capo a); art. 61 c.p., n. 2, artt. 477 e 482 c.p. (capo b); artt. 48 e 480 c.p. (capo c); artt. 81 cpv.,
48 e 479 c.p. (capo d); art. 61 c.p., n. 2, art. 483 c.p. (capo e);
artt. 477 e 482 (capo f); artt. 81 cpv., 477 e 482, c.p., (capo g), condannandolo unificati i reati in questione sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni due mesi due di reclusione, di cui mesi quattro di reclusione, complessivamente inflitti a titolo di aumento per la continuazione con riferimento ai reati di cui ai capi b); c); e) e g), venivano dichiarati dallo stesso giudice di primo grado estinti in applicazione dell'indulto.
2. Avverso la sentenza della corte di appello ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il ON, Caruso, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Leonardo Salato, lamentando: 1) violazione di legge, in relazione all'art. 640 c.p., comma 1, e art. 124 c.p., in quanto, in relazione al delitto di truffa di cui al capo a) dell'imputazione, la persona offesa RA AN ha sporto querela solo il 31 maggio 2006, oltre il termine di tre mesi previsto dalla legge, in quanto già in data 31 luglio 2005 il RA era a conoscenza di tutti gli elementi che gli avrebbero consentito di querelare l'imputato per la truffa in suo danno;
2) violazione di legge in relazione all'art. 157 c.p., in quanto la corte territoriale non si è avveduta che il termine di prescrizione relativo al reato di cui al capo e) dell'imputazione è maturato il 15.3.2014, quindi circa sei mesi prima della pronuncia della sentenza di secondo grado;
3) violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto, in relazione ai reati di cui ai capi b); f) e g), la responsabilità del ON non può essere affermata per il solo fatto dell'accertata detenzione da parte sua dei documenti falsi, rinvenuti all'esito della perquisizione domiciliare del 9.8.2006, e dell'esistenza a suo carico di precedenti penali specifici, essendo configurabile a carico del ON, piuttosto, a tutto voler concedere, la diversa ipotesi di reato di cui all'art. 489 c.p.. 3. In via preliminare va rilevata l'intervenuta estinzione per prescrizione del delitto di cui all'art. 483 c.p., di cui al capo e), denunciata dal ricorrente.
Ed invero, trattandosi di reato consumato in data 19.3.2005, alla luce della disciplina di cui all'art. 157 c.p., e ss. antecedente alle modifiche apportate dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 1, applicabile nel caso concreto, il relativo termine di prescrizione, nella sua estensione massima (pari a sette anni e sei mesi), considerati gli atti interruttivi intervenuti, ed in presenza di cause di sospensione del relativo decorso per un periodo corrispondente a sessantuno giorni, risulta perento il 19.11.2012. Di conseguenza, in ossequio al principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 c.p.p., trattandosi di una causa di estinzione del reato verificatasi prima della pronuncia della sentenza di secondo grado essa va rilevata in questa sede, non risultando, peraltro, nessuna delle ipotesi previste dall'art. 129 c.p.p., comma 2, che imporrebbero una pronuncia più favorevole nei confronti dell'imputato. Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza dominante in sede di legittimità, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 c.p.p., impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale anche assoluta e insanabile, si dia prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso (non ricorrente nella fattispecie in esame) assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 6, 26.3.2008, n. 21459, P., rv. 240066). Il giudice di legittimità, del resto, come affermato dall'orientamento dominante in sede di legittimità, può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta in quella sede, e nonostante l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ma solo se, a tal fine, non occorra, come nella fattispecie in esame, alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 30/01/2014, n. 14438, rv. 259135). 4 Nel resto il ricorso del ON non può essere accolto. Ed invero, quanto al primo motivo di ricorso, ne va dichiarata l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, in quanto con esso si deduce una violazione di legge (tardività
della querela), che non è stata dedotta in sede di appello e non può, quindi, essere prospettata per la prima volta in questa sede di legittimità. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, se ne deve rilevare, invece, l'infondatezza.
Non appare revocabile in dubbio che la condotta dell'imputato sia riconducibile al paradigma normativo di cui agli artt. 477 e 489 c.p., piuttosto che alla previsione di cui all'art. 489, c.p., come correttamente affermato dai giudici di merito. Tutti i documenti indicati nei capi b); f) e g) dell'imputazione, infatti, la cui disponibilità in capo al ON non forma oggetto di contestazione, sono immediatamente riconducibili all'imputato, trattandosi, da un lato di documenti originariamente a lui rilasciati (come la carta di identità n. AJ 2114642, di cui al capo b e la tessera elettorale n. 047532835, di cui al capo f), tutti contraffatti mediante l'apposizione delle generalità di tal ON Domenico, dall'altro di documenti, indicati nel capo g), apparentemente rilasciati a tal ON IR, soggetto inesistente, che egli utilizzava per aprire un conto corrente postale presso l'ufficio di Alcamo delle Poste Italiane, tra cui spicca la carta di identità n. AG6568021, recante una fotografia riproducente l'effige del suddetto ON MO. Appare, dunque, logicamente coerente ritenere il ON responsabile della contraffazione dei documenti di cui ai capi b) ed f), mediante l'apposizione di dati falsi sulla carta di identità e sulla tessera elettorale, a lui imputabile, avendone, in qualità di legittimo titolare, la completa e diretta disponibilità. Alla stessa conclusione si perviene anche con riferimento ai documenti di cui al capo g), in quanto solo il ON poteva formare o concorrere a formare la falsa carta di identità innanzi indicata apponendovi la propria fotografia, sicché appare del tutto coerente che egli abbia formato o concorso a formare anche gli ulteriori documenti falsi indicati nel suddetto capo d'imputazione (codice fiscale e certificato di residenza) inserendovi i dati falsi relativi all'inesistente ON IR (cfr. in tema di responsabilità per reato di falso nel caso di apposizione sul documento di dati falsi ovvero della fotografia dell'imputato non corrispondente al formale intestatario del documento, Cass., sez. 5, 26.3.1987, n. 8101, rv. 176364; Cass., sez. 5, 26/11/2010, n. 1923).
5. In conclusione, in relazione al delitto di cui al capo e) dell'imputazione la sentenza impugnata va, annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione, ai sensi dell'art. 621 c.p.p., della relativa pena di mesi uno di reclusione, inflitta a titolo di aumento per la continuazione, e rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato nella misura di anni due mesi uno di reclusione, dovendosi rigettare nel resto il ricorso. Il parziale accoglimento di uno dei motivi di ricorso, comporta che il ON non sia condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo E, senza rinvio per essere lo stesso estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione, rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni 2 mesi 1 di reclusione. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2015