Sentenza 7 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, ai fini della declaratoria di inammissibilità non è previsto il procedimento in camera di consiglio nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., in quanto l'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede, nei casi in cui l'inammissibilità sia evidente, un procedimento preliminare, a cognizione sommaria, per la delibazione delle istanze finalizzate a contrastare un accertamento giudiziale divenuto irrevocabile.
Commentario • 1
- 1. Equa riparazione: il termine semestrale per la domanda decorre dalla lettura pubblica del dispositivo in CassazioneAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 12 febbraio 2014
ISSN 2385-1376 Testo massima In tema di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 (c.d. Legge Pinto), nello stabilire che la domanda di equa riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva, fa specifico riferimento alla decisione che conclude il procedimento e, cioè, a quella finale che, come tale, è in linea di principio immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo ulteriormente impugnabile (salvo che in alcune ipotesi tassativamente previste), con la conseguenza che, con riguardo alla domanda di equa riparazione per la eccessiva durata di un procedimento penale, il predetto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2008, n. 5694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5694 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 07/01/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 49
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 34838/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO AM;
contro l'ordinanza emessa in data 23 maggio 2007 da questa Corte. Letti gli atti e il provvedimento impugnato.
Udita la relazione del Cons. Dott. Bruno Oliva.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 23 maggio 2007 questa Corte ha dichiarato de plano inammissibile il ricorso proposto da CO AM contro il provvedimento della Corte di Appello di Roma, che ha giudicato de plano inammissibile il ricorso per revisione della sentenza 11/21 novembre 2005 della Corte di appello di Cagliari recante la conferma della decisione 22/2-12/3/2005, con la quale il Tribunale di Cagliari lo aveva condannato alla pena di un mese di arresto e 13.000,00 Euro di ammenda per abuso edilizio (L. n. 47 del 1995, art. 20, lett. c), e D.L. 20 ottobre 1999, n 490, art. 163). La Corte territoriale ha giustificato la dichiarazione d'inammissibilità sul rilievo che le prove nuove addotte al fine di dimostrare che il reato era prescritto poiché i manufatti esistevano già nell'agosto 1999, si sostanziavano nelle dichiarazioni rilasciate da CO LA, figlia del ricorrente, fuori dall'ambito dell'attività investigativa ex art. 327 bis c.p.p., nella riserva di produzione di ulteriori dichiarazioni testimoniali e in una videocassetta già prodotta in sede di merito. Ma la tesi difensiva concernente la prescrizione del reato era stata già esaminata in sede di gravame e in tale fase esclusa dal momento che gli accertamenti espletati attraverso le dichiarazioni testimoniali del geom. Marco RI, tecnico dell'ufficio comunale, e da AN De Giudici, proprietaria confinante, avevano consentito di accertare che gli abusi edilizi erano stati realizzati in epoca antecedente e prossima al "28 marzo 2001".
Questa Corte è poi pervenuta alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso proposto dal CO contro la decisione della Corte territoriale, rilevando "che gli elementi probatori indicati nella richiesta sono stati adeguatamente e criticamente apprezzati dalla Corte di appello, la quale, mediante logico e coerente apparato argomentativi, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, li ha ritenuti inidonei a supportare la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione verificatasi prima della pronuncia di condanna" e che, d'altra parte, non poteva consentirsi " alla Corte di cassazione di spingersi a controllare la rispondenza dello apparato argomentativo posto a fondamento della pronuncia impugnata alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione all'apprezzamento adeguatamente compiuto dal giudice della revisione, quando le censura del ricorrente si risolvono in meri rilievi di fatto, non apprezzabili in questa sede di legittimità, mentre non è consentita la produzione di nuove prove direttamente nel giudizio di cassazione.
Contro quest'ultima decisione ha proposto ricorso ex art. 625 bis c.p.p., corredato da memoria difensiva, il CO, lamentando sia la violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali, sia l'illogicità della motivazione,ponendo in evidenza:
che la pronuncia de plano non è più consentita in quanto tutte le norme che tanto consentivano sono state implicitamente abrogate dalla novella dell'art. 111 Cost.. Un diverso avviso giustifica la questione di costituzionalità degli artt. 610 e 611 c.p.p. per contrasto con gli artt. 111 e 24 Cost., dovendosi intendere violati il diritto alla difesa e la par condicio in riferimento ai casi di trattazione in contraddittorio;
che risultava erronea la ritenuta tardi vita della produzione della memoria difensiva in data 17 maggio 2007 in funzione del mancato rispetto del termine di cui all'art. 611 c.p.p., che "prevede il deposito fino a cinque giorni prima ma guarda caso senza indicare la data di presentazione delle memorie difensive";
che non era stata data risposta alle difese, specie in ordine alla tesi dell'intervenuta prescrizione, sempre ritualmente fatta valere, sin da epoca presedente la decisione di primo grado:
che dovevano essere ritenute prova nuova le dichiarazioni della CO LA, a prescindere dalle modalità della loro acquisizione ex art. 391 bis c.p.p., anche perché non configgenti con le deposizioni dei testi De Giudici e RI, che non avevano mai espressamente indicato l'epoca di realizzazione del manufatto abusivo come successiva al 15 agosto 1999.
Il ricorso, affidato a motivi manifestamente infondati, deve essere dichiarato inammissibile de plano.
Muovendo dalla prima questione di ordine processuale, la giurisprudenza più recente e ormai prevalente di questa Corte è nel senso che, al pari del giudizio di revisione, in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, ai fini della declaratoria d'inammissibilità, non è previsto il procedimento in camera di consiglio nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p.; in tal senso dispone il tenore letterale dell'art. 625 bis c.p.p., che prevede un procedimento preliminare, a cognizione sommaria, per la delibazione di istanze finalizzate a contrastare un accertamento giudiziale divenuto irrevocabile, così da evitare spreco di attività giurisdizionale nei casi in cui l'inammissibilità sia evidente. Del resto, tale disciplina è compatibile con la fisionomia dell'istituto, introdotto dal legislatore al solo fine di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e non anche per introdurre in ogni caso, anche quando l'infondatezza del ricorso sia palese, un ulteriore grado di giudizio, ciò che si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Donde l'irrilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale, dato che la garanzia del contraddittorio trova tutela nell'art. 111 Cost. con riferimento al giudizio diretto all'accertamento della colpevolezza dell'imputato, per cui non può ritenersi in contrasto con quanto disposto in detto articolo la previsione di un procedimento preliminare a cognizione sommaria.
Manifestamente infondata è anche l'ulteriore questione procedurale, poiché, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'art. 611 c.p.p. prevede precisi termini, nella specie non rispettati, per il deposito di motivi nuovi e memorie difensive.
Ad eguali conclusioni si deve pervenire per quanto concerne le ulteriori doglianze, con le quali il ricorrente, sotto l'apparenza dell'inesatta percezione della realtà in cui sarebbe incorsa questa Corte nella precedente decisione, denuncia nella sostanza, al fine di sostenere l'asserita prescrizione del reato, un preteso errore di valutazione, certamente estraneo alla possibilità d'impugnativa ex art. 625 bis c.p.p., degli elementi probatori indicati nel ricorso straordinario e a suo tempo criticamente apprezzati in sede di revisione, e ritenuti privi di valore, sulla base di un coerente e logico apparato argomentativo.
All'inammissibilità del ricorso segue a norma di legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa stante il tenore dell'impugnazione, di 1.000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 Euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008