Sentenza 7 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3329 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRU 3 3 2 9329 / IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 01 ggetto Repole mutio SEZIONE TERZA CIVILE di СолиJeherias e suver по линоме Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di R.G.N. 17469/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente Consigliere Dott. Francesco SABATINI Cron. 68+86873 - Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Rep.1098 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 20/11/00 Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: MADRAS SRL, in persoa del legale rappresentante pro- 00678807 п tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA р CRESCENZIO 79, presso lo studio dell'avvocato и ч ALESSANDRO DE BELVIS, che lo difende unitamente all'avvocato FILIPPO RONDANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio_ IL SOLE 24 ORF RE LU TA & C SNC;
dal Sig. ritti per AR. 2001
- intimato -
it. IL CANCELLIERE avverso l'ordinanza (n. 17469/99 del Pretore di BRESCIA, CMESSA 12 3014/99 2000 depositata il 03/05/99; 1865 udita la relazione della causa svolta nella camera di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE consiglio il 20/11/00 dal Consigliere Dott. Alfonso Richiesta copia studio dal Sig. DE BELVIS AMATUCCI;
3000 per diritti L lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore il28 MAG. 2001 IL CANCELLIERE Generale Dott. GUGLIELMO PASSACANTANDO che ha chiesto A provvedimento 1 sospensione del giudizio civile emesso dal Pretore di Brescia in data 30/4/1999, con ogni conseguente statuizione di legge, Letti gli atti relativi al ricorso per regolamento di competenza promosso da MADRAS srl, in persona del legale rappresentante, corrente in Brescia, via Vergna- LIRE 3000 CANCELLERIA no n. 16, avversO il provvedimento di sospensione del giudizio civile emesso in data 30.4.1999 dal Pretore di Brescia e depositato in data 3.5.1999; CH017536 rilevato che, con intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, no- tificata in data 6.11.1998, la ricorrente intimava alla RI EL OB & C. s.n.c., sfratto per fi- nita locazione, alla data del 30.7.1998 e citava, con- testualmente, la stessa ditta per il giudizio di conva- lida;
che la procedura di sfratto in questione era stata avviata dalla ricorrente sulla base della comunicazione di recesso dal contratto de quo con promessa di ricon- segna dell'immobile, rilasciata dalla stessa conduttri- ce convenuta;
2 che, nel costituirsi in giudizio, la convenuta Pe- lucchi OB sosteneva di non aver sottoscritto alcun recessO dal contratto di locazione de quo, ma che il dei fogli fratello EL LA aveva utilizzato presuntivamente firmati in bianco;
che il Pretore, dopo aver invitato la parte conve- idonea documentazione attestante la nuta a produrre pendenza di un procedimento penale con l'indicazione del querelante, del querelato e del titolo del reato, con l'ordinanza impugnatax disponeva, ai sensi dell'art. 295 c.p.C., la sospensione del presente giu- dizio civile, sino all'esito della definizione del pro- cedimento penale pendente presso la Pretura Circonda- riale di Brescia, concernente non già il disconoscimen- to della firma autentica da parte della EL Rober- ta, bensì il preteso abusivo riempimento, da parte dell'intimante, dei fogli in precedenza firmati dall'intimata in bianco ed aventi a contenuto l'atto di recesso, in realtà mai autorizzato dalla EL;
ritenuto che
in base alla nuova formulazione dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio civi- le è ammissibile e legittima solo se è assolutamente necessaria, a causa della pendenza di altro giudizio avente natura pregiudiziale, tale che la definizione dell'una causa dipenda dalla decisione dell'altra; 3 che la natura eccezionale dell'istituto della SO- spensione del giudizio civile deve essere, a maggior ragione, ribadita nel caso di sospensione del giudizio civile in pendenza di procedimento penale, se si tiene conto che -a seguito della non riformulazione, nel nuo- VO codice di procedura penale, della disposizione di cui all'art. 3, 2° comma, c.p.p., del vecchio codice di rito abrogato, e della soppressione di ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale nel testo dell'art. 295 c.p.c., in sede di nuova formulazione di detto articolo da parte della novella introdotta dalla legge n. 353/1990- il nostro ordinamento non è più ispirato ai principi della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, ma a quello antitetico della completa autonomia e sepa- razione tra i due giudizi (cfr. Cass. Civ., Sez.
1.1 sent. n. 3992 del 7.5.1997).; che, inoltre, la sospensione del giudizio civile in pendenza di procedimento penale non può essere meramen- te facoltativa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4179 del 13.5.1997), giacchè, altrimenti, sarebbe agevole eludere la norma eccezionale di cui all'art. 295 c.p.c. sulla base di considerazioni di mera opportunità, in- sindacabili in sede di legittimità; che, nella specie, non ricorre alcuna delle ipotesi 4 limitate di sospensione del processo civile in pendenza del procedimento penale, previste dal comma 3° dell'art. 75 c.p.p., ovvero dall'art. 211 disp. att. coord. e trans. c.p.p., in relazione all'art. 654 c.p.p., specie se si considera che, nel caso in que- stione, non si è in presenza neppure di un processo pe- effettivamente pendente, non risultando ancoranale esercitata l'azione penale, ma essendo stata presentata soltanto querela;
che, perciò, in difetto dei presupposti richiesti dalla legge, appare illegittima l'ordinanza di sospen- sione del giudizio civile impugnata in questa sede;
che all'annullamento dell'ordinanza consegue la condanna della s.n.c. RI EL OB al pa- gamento delle spese processuali;
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e condanna la s.n.c. RI EL OB alle spese del regolamento, 176.900 oltre a L.
1.200.000 per che liquida in L. ' onorari. Roma, 20 novembre 2000 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE дабалиSpartan Fiducia 5 hoos 280000 IL CANCELLIERE C1 Giovaniniciantepiota Depositata in Cancelleria Oggi, li 7 MAR. 2001 IL CANCELLERE VA TT E T R O C UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Reg ole in 2014 APR. 2001 4. 19295 200.000 al n. DU (lire p. Dirigento Aforiz (D.ssa Maria Graz) Il Responsable Serv All IA (Dr. M. RACCHINO E L L E D