Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2004, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PILERIO SPADAFORA, GIOVANNA BIONDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VA NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN FRANCO COLLIDA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 625/01 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 07/07/01 - R.G.N. 1585/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso, per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Appello di Torino del 6/12/00 l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Alba con la quale era stato riconosciuto il diritto di VA RO a percepire l'indennità di maternità.
L'assicurata contrastava il gravame e la Corte d'Appello lo respingeva, confermando la decisione impugnata. Precisava il giudice del riesame che l'assicurata aveva presentato domanda di iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti quando era già iniziato il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e che l'INPS l'aveva iscritta retroattivamente a decorrere dal 1/8/97, richiedendo il versamento dei relativi contributi, anche per maternità.
La tesi dell'INPS, secondo cui non sussisteva il diritto dell'assicurata alla prestazione richiesta, perché non era iscritta negli elenchi al momento dell'inizio della astensione obbligatoria, non era condivisibile in quanto, ai sensi della L. n. 546 del 29/12/87, era sufficiente il possesso dello status di coltivatrice diretta all'epoca del parto, cosa che non era mai stata contestata dall'INPS; l'Istituto infatti aveva provveduto alla iscrizione della lavoratrice con decorrenza dal 1/8/97, ritenendo che a quella data, anteriore all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, sussistevano i presupposti e cioè lo svolgimento di attività di agricoltore. L'iscrizione aveva natura costitutiva di detto status ed in ogni caso il diritto nasceva direttamente dalla legge quando si verificavano i presupposti.
L'accoglimento dell'istanza di iscrizione con effetto retroattivo ed il pagamento dei relativi contributi comportavano il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, in quanto non si trattava di una assicurazione sul "rischio", come sostenuto dall'appellante, ma di assistenza e previdenza obbligatoria. Il rapporto previdenziale si era regolarmente instaurato a decorrere dal 1^ agosto 97 e quindi si erano verificate le condizioni che legittimavano la richiesta della lavoratrice.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione l'INPS, fondato su un solo motivo.
Resiste la lavoratrice con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 6 L. n. 546 del 29/12/87; art. 11 L. n. 9 del 9/1/63 in relazione ad art. 63 L. n. 153 del 30/4/69; art. 4, comma 4^, D. Lgs. n. 212 del 9/4/46; art. 1886 e 1895 c.c.; art. 62 L. n. 153 30/4/69, nonché
carenza e contraddittorietà di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.), deduce il ricorrente che il rapporto previdenziale nell'ambito del lavoro autonomo, coltivatori diretti, non si instaura automaticamente nel momento in cui viene ad esistenza una posizione lavorativa, ma quando vi è la effettiva iscrizione negli elenchi;
questa, unitamente al pagamento dei contributi, è condizione di fatto e di diritto per il sorgere della pretesa previdenziale nei confronti dell'Ente. L'instaurazione del rapporto previdenziale decorre dalla pubblicazione degli elenchi ai sensi dell'art. 11 L. n. 9 del 9/1/63, modificato dall'art. 63 L. n. 153 del 30/4/69, oppure dal rilascio del certificato d'urgenza previsto dal 7^ comma del medesimo art. 11.
Nel caso di specie, l'evento assicurato, l'inizio cioè del periodo indennizzabile, si è verificato il 6 settembre 97 (due mesi prima del parto avvenuto il 5/11/97) mentre la richiesta di iscrizione è stata presentata dalla lavoratrice il 28/10/97 e la pubblicazione del relativo elenco è quindi successiva. Alla data del 6/9/97 non si è instaurato e non è operante il rapporto previdenziale, per mancanza della domanda di iscrizione e quindi nessun diritto può vantare l'assistita con la successiva richiesta del 28/10/97, ai sensi degli art. 1886 e 1895 c.c., essendo l'ordinamento previdenziale caratterizzato dalla finalità di "tutela del rischio": il diritto alla tutela prevista resta subordinato all'accadimento di un evento futuro ed incerto, successivo all'inizio del rapporto e quindi applicabili sono le citate norme del codice civile.
Per la nascita del rapporto previdenziale è essenziale sia la esistenza del rapporto di lavoro, che la iscrizione negli elenchi, che hanno la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi. L'atto di certificazione pubblica ha la funzione di diritto sostanziale rispetto al diritto alla prestazione previdenziale e determina il momento dal quale comincia ad esistere l'obbligazione dell'Istituto previdenziale. Gli effetti dell'iscrizione negli elenchi possono retroagire, per quanto attiene alla richiesta di prestazioni, fino alla data di presentazione della domanda (28/10/97) per far valere il diritto all'inserimento nell'elenco, anche nel caso in cui i presupposti dell'assicurazione siano già presenti in precedenza. Il periodo indennizzabile si è verificato prima della richiesta di iscrizione e quindi la prestazione richiesta non è dovuta. Il ricorso è fondato nei limiti che saranno in seguito precisati. La Corte ha già avuto modo di intervenire ripetutamente nella materia, fissando il principio di diritto secondo cui la concessione alle coltivatrici dirette dell'indennità giornaliera di maternità, prevista dall'art. 1 legge 29 dicembre 1987 n. 546, presuppone che al momento in cui si verifica l'evento indennizzabile la lavoratrice risulti iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti, posto che la costituzione del rapporto previdenziale avviene solo con l'iscrizione negli appositi elenchi di categoria, ai sensi dell'art. 11 legge n. 9 del 1963, come modificato dall'art. 63 legge n. 153 del 1969 (Cass. n. 3193 del 5/3/01). Con questa sentenza la Corte ha già chiarito che il rapporto previdenziale, nell'ambito del lavoro autonomo e, segnatamente, per i coltivatori diretti, anche in relazione all'assicurazione di maternità, non si instaura automaticamente nel momento in cui viene ad esistenza una posizione lavorativa astrattamente idonea a legittimare l'iscrizione nell'elenco professionale, occorrendo invece necessariamente l'effettiva iscrizione nello stesso. Tale iscrizione, ove effettuata dalla competente autorità amministrativa con effetto retroattivo, comporta per l'interessato l'obbligo del versamento dei contributi unitamente alle relative sanzioni (artt. 25, 26, e 27 legge 9 gennaio 1963 n. 9), ma non il diritto alle prestazioni.
Pertanto, il diritto delle coltivatrici dirette alle indennità giornaliere previste dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1987 n. 546 sussiste quando la richiesta di iscrizione negli elenchi sia antecedente al verificarsi dell'evento indennizzabile. Tale iscrizione o, comunque, la richiesta di rilascio della certificato di urgenza, condizionano la possibilità di far valere il diritto stesso;
ne consegue che detto diritto può essere esercitato solo per il periodo successivo a tale richiesta, ancorché l'iscrizione negli elenchi avvenga con effetto retroattivo e con il conseguente obbligo del versamento dei contributi per il periodo precedente. Va però precisato che l'evento assicurato non è "l'inizio del periodo indennizzabile" coincidente con il 6 settembre 1997, come afferma il ricorrente (con la conseguenza che non va erogata nessuna prestazione se il relativo diritto non possa retroagire fino a quella data), ma tutto il periodo di astensione obbligatoria per maternità e cioè i due mesi prima della data presunta del parto ed i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, con la conseguenza che il diritto alla prestazione deve essere riconosciuto per il periodo successivo alla istanza di iscrizione, presentata in data 28/10/97, in quanto gli eventuali ritardi della pubblica amministrazione nel riconoscere il diritto alla iscrizione non possono gravare sul lavoratore, restando esclusa solo quella parte dell'evento assicurato anteriore alla domanda.
Anche questo principio di diritto è già stato affermato dalla Corte con la sentenza n. 3364 del 6/3/03, secondo cui "l'indennità giornaliera di maternità di cui alla L. 29/12/87 n. 546, spettante per i due mesi precedenti alla data 'presunta' del parto ... nonché per i tre mesi successivi alla data 'effettiva' del parto, non può essere erogata in epoca anteriore a quella in cui è stata presentata la domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli". Il ricorso è quindi fondato limitatamente alla parte della indennità che sarebbe spettata all'assicurata per il periodo anteriore alla domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici, ma non per la residua parte della indennità di maternità per astensione obbligatoria del lavoro successiva alla domanda medesima. Il ricorso va quindi accolto nei limiti predetti e la sentenza cassata con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte di Appello di Genova. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004