CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2026, n. 21166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21166 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA OL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/10/2025 del Tribunale del Riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IE IR;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. Gianni Russano, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 settembre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato ad IA OL la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1), 610 cod. pen. (capo 24) e 353 cod. pen. (capo 24-bis). Penale Sent. Sez. 5 Num. 21166 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 19/03/2026 2 Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal Giudice per le indagini preliminari, l’IA sarebbe intraneo alla locale di ‘ndrangheta di Cirò. In particolare, nonostante fosse stato scarcerato il 21 dicembre 2022, proprio all’esito di una precedente condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., avrebbe continuato a operare quale partecipe, mantenendo stabili rapporti con gli altri affiliati e agendo nella piena consapevolezza delle dinamiche del sodalizio. In tale veste, l’indagato, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e omertà, si sarebbe adoperato per favorire un soggetto sottoposto a procedura esecutiva immobiliare, allontanando con modalità minacciose di matrice mafiosa i potenziali acquirenti intervenuti al sopralluogo dell’immobile pignorato, così contribuendo sia alla turbativa della procedura di vendita sia al mantenimento del controllo del territorio da parte della cosca. Il Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza di riesame presentata dall’indagato, con provvedimento del 28 ottobre 2025, ha confermato l’ordinanza applicativa della misura. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192, 273 e 309 cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale non avrebbe «dato atto … nemmeno al fine di confutarla, della memoria difensiva». Ne conseguirebbe il difetto di motivazione, avendo il Tribunale motivato «per relationem», senza spendere «una sola argomentazione autonoma» sulle argomentazioni della difesa. Il ricorrente sostiene che, in ogni caso, la motivazione del provvedimento impugnato non supererebbe le argomentazioni della difesa, che aveva dedotto «il contrasto tra le intercettazioni indirette, intercorse tra IA RG e NO CO, e le dichiarazioni rese da IA AC, pubblico ufficiale incaricato della vendita dal Tribunale di Crotone, nelle sue sommarie informazioni testimoniali». Invero, mentre le intercettazioni presenterebbero «un resoconto molto più grave e personalizzato dell'episodio, con minacce dirette anche all'avvocato e un coinvolgimento attivo di OL IA», le dichiarazioni della AC ridurrebbero «il fatto a una generica intimidazione (“qui non deve venire nessuno”), senza identificare autore, senza specifici riferimenti a minacce personali o allusioni alla propria incolumità, né a frasi precise come quelle attribuite ad IA OL nelle intercettazioni». Secondo il ricorrente, dalle dichiarazioni della AC, alle quali dovrebbe essere riconosciuta «una presunzione di attendibilità rafforzata», non 3 emergerebbero né minacce né condotte intimidatorie riconducibili all’indagato. Minore rilievo dovrebbe essere riconosciuto alle intercettazioni, in quanto queste non sarebbero «supportate né da riscontri oggettivi né da identificazione personale». Il Tribunale non avrebbe considerato che l’indagato non possiede un’automobile bianca e che la AC non aveva riconosciuto l’indagato tra le persone presenti al momento dei fatti. Non avrebbe neppure tenuto conto del fatto che «C CO, visitatore dell'immobile, è fratello di RN LD, noto pregiudicato». Secondo il ricorrente, «nella condotta dell'odierno ricorrente», non sarebbe «rinvenibile alcun contributo causale, efficace e sostanziale, alla presunta associazione declinata nel capo 1 della rubrica provvisoria», non avendo egli «in alcun modo manifestato una sua cosciente e volontaria adesione al presunto sodalizio criminoso» e non avendo «mai posto in essere alcuna condotta causalmente orientata a supportare la cosca nella sua interezza». Evidenzia, infine, che «il Tribunale d i Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione, giusto decreto recante n. 313/24, ha dichiarato inammissibile la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione di tipo qualificato per IA OL». 3. Il Procuratore generale ha presentato una memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L’avv. Gianni Russano, per il ricorrente, ha presentato motivi nuovi. Con memoria scritta, deduce un presunto elemento sopravvenuto di novità, che sarebbe costituito dalla recente ordinanza cautelare emessa il 25 febbraio 2026. In tale ordinanza, verrebbe in rilievo una conversazione intercorsa tra IO ND e OZ LD, dalla quale emergerebbe il nuovo assetto della locale di ‘ndrangheta in questione, che farebbe capo al OZ, a TA AS e ad OE NO. Tale conversazione, secondo il ricorrente, destrutturerebbe «l'ipotesi d'accusa che vuole IA OL partecipe al sodalizio criminoso capeggiato in qualità di reggente da TA AS». Dall’ordinanza, secondo il ricorrente, emergerebbe che non vi sarebbe stato «nessun contatto di OE NO né di altri indagati … con IA OL». Tale dato destrutturerebbe «il portato dichiarativo di OE NO, in relazione alla persona di IA OL». 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. L’unico motivo è infondato. Il Tribunale, invero, ha dato atto della memoria difensiva (cfr. pagina 1 dell’ordinanza) e ha dedicato ampio spazio a confutare le dichiarazioni rese dall'imputato e le argomentazioni difensive, comprese quelle basate sulle indagini difensive (cfr. pagina 7 dell’ordinanza). Il Tribunale ha risposto ai principali rilievi difensivi, ritenendo evidentemente assorbite le argomentazioni del tutto incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata e con le argomentazioni posti a sostegno di tale ricostruzione. Va d'altronde ricordato che «il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593). Nel resto, le censure formulate dal ricorrente sono tutte versate in fatto. Con esse, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, [...]). Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, [...], Rv. 5 269438). Deve essere ribadito che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè) Va evidenziato, in ogni caso, che il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico, fondando la propria decisione sulle intercettazioni telefoniche, sulle sommarie informazioni rese dall'avv. AC e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia OE NO (cfr. pagine 2 e ss. dell’ordinanza impugnata). Va, peraltro, rilevato che la gran parte delle deduzioni difensive sono meramente reiterative di identiche doglianze proposte con il riesame, disattese nell’ordinanza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. Con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla AC, il Tribunale ha evidenziato che, «contrariamente a quanto asserito dalla difesa», esse non sono discordanti con l’inequivocabile contenuto delle conversazioni intercettate, evidenziando che, pur meno analitiche, le frasi attribuite dalla curatrice alla persona all’interno dell’auto bianca risultavano comunque connotate da significativa carica intimidatoria e funzionali a impedire l’acquisto dell’immobile. Il giudice del riesame, inoltre, ha reputato non determinante il mancato riconoscimento dell’IA, «giacché non vi era alcuna menzione nelle dichiarazioni dell'avvocato della descrizione dei soggetti nella autovettura bianca …, dovendosi desumere da ciò che la donna non avesse prestato attenzione alla fisicità delle persone nell'autovettura». Ha ritenuto ancor di minore rilievo la circostanza che l’indagato non risultasse proprietario della vettura in questione, potendo egli comunque averne avuto la disponibilità al momento del fatto. Con particolare riferimento al reato associativo, va rilevato che le deduzioni del ricorrente sono del tutto generiche e assertive. In ogni caso, il Tribunale ha argomentato in maniera adeguata e priva di vizi logici, con riferimento alla sussistenza di tale reato (cfr. pagine 8 e ss. dell’ordinanza impugnata). Ha rilevato che la condotta associativa contestata, peraltro, si poneva in linea di continuità con quella pregressa costituente già oggetto della condanna riportata dall’IA con la sentenza passata in giudicato il 5 giugno 2024, in quanto, nel breve lasso temporale in cui era rimasto in libertà, tra il 21 dicembre 2022 e il 14 giugno 2024, l’indagato aveva esercitato la propria «influenza ‘ndranghetistica sul territorio, 6 svolgendo un ruolo di rilievo, pubblicamente riconosciuto, visto l’effetto deterrente delle minacce rivolte al RN». La deduzione relativa alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di applicazione della misura di prevenzione è priva di rilievo, atteso che i provvedimenti in materia di prevenzione si fondano su presupposti diversi da quelli richiesti per l’adozione di una misura cautelare personale. Con riferimento ai motivi nuovi, va rilevato che, in realtà, il ricorrente si limita a dedurre taluni elementi che dovrebbero desumersi da un’ordinanza cautelare allegata e che «destrutturerebbero» il quadro accusatorio e che farebbero venire meno l’attendibilità delle dichiarazioni rese da OE NO. Anche con riferimento ai motivi nuovi, deve essere osservato che essi si risolvono in mere deduzioni di fatto, tendenti a ottenere valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità. Va, peraltro, rilevato che il documento “nuovo” dovrebbe essere valutato nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. Al riguardo, va ricordato che, «nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano “prova nuova” e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609). 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 19 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IE IR RO ZU
udita la relazione svolta dal Consigliere IE IR;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. Gianni Russano, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 settembre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato ad IA OL la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1), 610 cod. pen. (capo 24) e 353 cod. pen. (capo 24-bis). Penale Sent. Sez. 5 Num. 21166 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 19/03/2026 2 Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal Giudice per le indagini preliminari, l’IA sarebbe intraneo alla locale di ‘ndrangheta di Cirò. In particolare, nonostante fosse stato scarcerato il 21 dicembre 2022, proprio all’esito di una precedente condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., avrebbe continuato a operare quale partecipe, mantenendo stabili rapporti con gli altri affiliati e agendo nella piena consapevolezza delle dinamiche del sodalizio. In tale veste, l’indagato, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e omertà, si sarebbe adoperato per favorire un soggetto sottoposto a procedura esecutiva immobiliare, allontanando con modalità minacciose di matrice mafiosa i potenziali acquirenti intervenuti al sopralluogo dell’immobile pignorato, così contribuendo sia alla turbativa della procedura di vendita sia al mantenimento del controllo del territorio da parte della cosca. Il Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza di riesame presentata dall’indagato, con provvedimento del 28 ottobre 2025, ha confermato l’ordinanza applicativa della misura. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192, 273 e 309 cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale non avrebbe «dato atto … nemmeno al fine di confutarla, della memoria difensiva». Ne conseguirebbe il difetto di motivazione, avendo il Tribunale motivato «per relationem», senza spendere «una sola argomentazione autonoma» sulle argomentazioni della difesa. Il ricorrente sostiene che, in ogni caso, la motivazione del provvedimento impugnato non supererebbe le argomentazioni della difesa, che aveva dedotto «il contrasto tra le intercettazioni indirette, intercorse tra IA RG e NO CO, e le dichiarazioni rese da IA AC, pubblico ufficiale incaricato della vendita dal Tribunale di Crotone, nelle sue sommarie informazioni testimoniali». Invero, mentre le intercettazioni presenterebbero «un resoconto molto più grave e personalizzato dell'episodio, con minacce dirette anche all'avvocato e un coinvolgimento attivo di OL IA», le dichiarazioni della AC ridurrebbero «il fatto a una generica intimidazione (“qui non deve venire nessuno”), senza identificare autore, senza specifici riferimenti a minacce personali o allusioni alla propria incolumità, né a frasi precise come quelle attribuite ad IA OL nelle intercettazioni». Secondo il ricorrente, dalle dichiarazioni della AC, alle quali dovrebbe essere riconosciuta «una presunzione di attendibilità rafforzata», non 3 emergerebbero né minacce né condotte intimidatorie riconducibili all’indagato. Minore rilievo dovrebbe essere riconosciuto alle intercettazioni, in quanto queste non sarebbero «supportate né da riscontri oggettivi né da identificazione personale». Il Tribunale non avrebbe considerato che l’indagato non possiede un’automobile bianca e che la AC non aveva riconosciuto l’indagato tra le persone presenti al momento dei fatti. Non avrebbe neppure tenuto conto del fatto che «C CO, visitatore dell'immobile, è fratello di RN LD, noto pregiudicato». Secondo il ricorrente, «nella condotta dell'odierno ricorrente», non sarebbe «rinvenibile alcun contributo causale, efficace e sostanziale, alla presunta associazione declinata nel capo 1 della rubrica provvisoria», non avendo egli «in alcun modo manifestato una sua cosciente e volontaria adesione al presunto sodalizio criminoso» e non avendo «mai posto in essere alcuna condotta causalmente orientata a supportare la cosca nella sua interezza». Evidenzia, infine, che «il Tribunale d i Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione, giusto decreto recante n. 313/24, ha dichiarato inammissibile la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione di tipo qualificato per IA OL». 3. Il Procuratore generale ha presentato una memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L’avv. Gianni Russano, per il ricorrente, ha presentato motivi nuovi. Con memoria scritta, deduce un presunto elemento sopravvenuto di novità, che sarebbe costituito dalla recente ordinanza cautelare emessa il 25 febbraio 2026. In tale ordinanza, verrebbe in rilievo una conversazione intercorsa tra IO ND e OZ LD, dalla quale emergerebbe il nuovo assetto della locale di ‘ndrangheta in questione, che farebbe capo al OZ, a TA AS e ad OE NO. Tale conversazione, secondo il ricorrente, destrutturerebbe «l'ipotesi d'accusa che vuole IA OL partecipe al sodalizio criminoso capeggiato in qualità di reggente da TA AS». Dall’ordinanza, secondo il ricorrente, emergerebbe che non vi sarebbe stato «nessun contatto di OE NO né di altri indagati … con IA OL». Tale dato destrutturerebbe «il portato dichiarativo di OE NO, in relazione alla persona di IA OL». 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. L’unico motivo è infondato. Il Tribunale, invero, ha dato atto della memoria difensiva (cfr. pagina 1 dell’ordinanza) e ha dedicato ampio spazio a confutare le dichiarazioni rese dall'imputato e le argomentazioni difensive, comprese quelle basate sulle indagini difensive (cfr. pagina 7 dell’ordinanza). Il Tribunale ha risposto ai principali rilievi difensivi, ritenendo evidentemente assorbite le argomentazioni del tutto incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata e con le argomentazioni posti a sostegno di tale ricostruzione. Va d'altronde ricordato che «il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593). Nel resto, le censure formulate dal ricorrente sono tutte versate in fatto. Con esse, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, [...]). Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, [...], Rv. 5 269438). Deve essere ribadito che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè) Va evidenziato, in ogni caso, che il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico, fondando la propria decisione sulle intercettazioni telefoniche, sulle sommarie informazioni rese dall'avv. AC e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia OE NO (cfr. pagine 2 e ss. dell’ordinanza impugnata). Va, peraltro, rilevato che la gran parte delle deduzioni difensive sono meramente reiterative di identiche doglianze proposte con il riesame, disattese nell’ordinanza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. Con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla AC, il Tribunale ha evidenziato che, «contrariamente a quanto asserito dalla difesa», esse non sono discordanti con l’inequivocabile contenuto delle conversazioni intercettate, evidenziando che, pur meno analitiche, le frasi attribuite dalla curatrice alla persona all’interno dell’auto bianca risultavano comunque connotate da significativa carica intimidatoria e funzionali a impedire l’acquisto dell’immobile. Il giudice del riesame, inoltre, ha reputato non determinante il mancato riconoscimento dell’IA, «giacché non vi era alcuna menzione nelle dichiarazioni dell'avvocato della descrizione dei soggetti nella autovettura bianca …, dovendosi desumere da ciò che la donna non avesse prestato attenzione alla fisicità delle persone nell'autovettura». Ha ritenuto ancor di minore rilievo la circostanza che l’indagato non risultasse proprietario della vettura in questione, potendo egli comunque averne avuto la disponibilità al momento del fatto. Con particolare riferimento al reato associativo, va rilevato che le deduzioni del ricorrente sono del tutto generiche e assertive. In ogni caso, il Tribunale ha argomentato in maniera adeguata e priva di vizi logici, con riferimento alla sussistenza di tale reato (cfr. pagine 8 e ss. dell’ordinanza impugnata). Ha rilevato che la condotta associativa contestata, peraltro, si poneva in linea di continuità con quella pregressa costituente già oggetto della condanna riportata dall’IA con la sentenza passata in giudicato il 5 giugno 2024, in quanto, nel breve lasso temporale in cui era rimasto in libertà, tra il 21 dicembre 2022 e il 14 giugno 2024, l’indagato aveva esercitato la propria «influenza ‘ndranghetistica sul territorio, 6 svolgendo un ruolo di rilievo, pubblicamente riconosciuto, visto l’effetto deterrente delle minacce rivolte al RN». La deduzione relativa alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di applicazione della misura di prevenzione è priva di rilievo, atteso che i provvedimenti in materia di prevenzione si fondano su presupposti diversi da quelli richiesti per l’adozione di una misura cautelare personale. Con riferimento ai motivi nuovi, va rilevato che, in realtà, il ricorrente si limita a dedurre taluni elementi che dovrebbero desumersi da un’ordinanza cautelare allegata e che «destrutturerebbero» il quadro accusatorio e che farebbero venire meno l’attendibilità delle dichiarazioni rese da OE NO. Anche con riferimento ai motivi nuovi, deve essere osservato che essi si risolvono in mere deduzioni di fatto, tendenti a ottenere valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità. Va, peraltro, rilevato che il documento “nuovo” dovrebbe essere valutato nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. Al riguardo, va ricordato che, «nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano “prova nuova” e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609). 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 19 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IE IR RO ZU