Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2026, n. 21166
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Vizi di motivazione e violazione di legge

    Il Tribunale ha adeguatamente motivato, confutando le argomentazioni difensive e basando la decisione su intercettazioni, sommarie informazioni testimoniali e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Le censure del ricorrente sono state ritenute volte a una inammissibile rivalutazione dei fatti e delle prove.

  • Inammissibile
    Elemento sopravvenuto di novità

    I motivi nuovi sono stati ritenuti mere deduzioni di fatto, tendenti a ottenere valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità. Inoltre, il documento nuovo non è stato ritenuto utilizzabile in quanto non costituisce prova nuova e comporterebbe un'attività di apprezzamento non consentita.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2026, n. 21166
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21166
    Data del deposito : 9 giugno 2026

    Testo completo