Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3364
CASS
Sentenza 6 marzo 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'indennità giornaliera di maternità di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, spettante per i due mesi antecedenti alla data "presunta" del parto (e quindi non alla data del parto effettivo), nonché per i tre mesi successivi alla data "effettiva" del parto, non può essere erogata in epoca anteriore a quella in cui è stata presentata la domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto alla indennità di maternità in favore di una coltivatrice diretta da epoca antecedente a quella della domanda di iscrizione nei relativi elenchi).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3364
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3364
    Data del deposito : 6 marzo 2003

    Testo completo