Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
L'indennità giornaliera di maternità di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, spettante per i due mesi antecedenti alla data "presunta" del parto (e quindi non alla data del parto effettivo), nonché per i tre mesi successivi alla data "effettiva" del parto, non può essere erogata in epoca anteriore a quella in cui è stata presentata la domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto alla indennità di maternità in favore di una coltivatrice diretta da epoca antecedente a quella della domanda di iscrizione nei relativi elenchi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, ANTONINO TODARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO MA EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN FRANCO COLLIDÀ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 241/99 del Tribunale di CUNEO, depositata il 17/08/99 R.G.N. 493/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 agosto 1999 il Tribunale di Cuneo, confermando la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro n. 212/98. condannava l'Inps a pagare alla coltivatrice diretta AG AR NA l'indennità di maternità; premesso che l'indennità spetta a dette lavoratrici per i due mesi antecedenti al parto e per i tre mesi successivi e che il parto della AG risaliva al 28 dicembre 1995, mentre la domanda di iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti era stata avanzata il 9 gennaio 1996, osservava il Tribunale che il rischio, presupposto essenziale di ogni forma di assicurazione, è quello del possibile futuro verificarsi di un evento dannoso per l'assicurato, e che detto evento, in ordine al quale intende provvedere l'art. 3 della legge 546/87, è costituito dalla incapacità lavorativa della gestante madre per i cinque mesi suddetti, in cui si presume l'impossibilità di espletamento della prestazione lavorativa;
non è quindi ravvisabile alcun rischio precostituito per la preesistenza dello stato di gravidanza all'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, perché oggetto dell'assicurazione non è questo stato, ma la incapacità lavorativa nei due mesi precedenti al parto e nei tre mesi successivi;
affermava quindi il Tribunale che, per il periodo dal 9 gennaio al 28 marzo 1996 (scadenza dei tre mesi successivi al parto), il rischio indubbiamente sussisteva, ma il medesimo sussisteva anche per il periodo precedente, che era quindi indennizzabile, giacché il disposto dell'art. 1895 cod. civ. va correlato, quando si tratta di assicurazioni sociali, con quello dell'art. 1886 dello stesso codice, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità che nega l'invalidità del rapporto assicurativo qualora, prima della sua costituzione, l'assicurato presenti una riduzione della capacità lavorativa che gli conferisce il diritto a pensione.
Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo.
Resiste la AG con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l'Inps denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1.2,3 e 6 della legge 29 dicembre 1987 n. 546, dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, come modificato dall'art. 63 della legge 30 aprile 1969 n. 153, del combinato disposto degli articoli 1886 e
1895 c.c.;
dell'art. 62 legge n. 153 del 1969. degli artt. 4 e 17 della legge 1204 del 1971 nonché carenza e contraddittorietà di motivazione.
In particolare, l'INPS si duole che il Tribunale di Cuneo, violando le norme di cui sopra e motivando inadeguatamente il proprio convincimento, abbia ritenuto che, ai fini del trattamento previdenziale, la iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli abbia efficacia retroattiva, ossia essa debba farsi risalire al momento in cui concorrono i presupposti per conseguirla, anche se la relativa domanda sia successiva all'evento di cui si chiede tutela;
la tesi sarebbe erronea perché nel lavoro autonomo, a differenza di quanto avviene per il lavoro subordinato, il rapporto previdenziale non si instaura automaticamente per l'espletamento della prestazione lavorativa, ma è necessaria l'iscrizione negli appositi elenchi. Poiché anche per l'indennità di maternità delle coltivatrici il momento determinante ai fini delle prestazioni è quello dell'iscrizione, da questo momento, o quanto meno al momento della richiesta, dovrebbe verificarsi la preesistenza del rischio. Nella specie l'inizio del periodo indennizzabile si era verificato al 9 novembre 1995, ossia due mesi prima del parto avvenuto il 28 dicembre, ma previsto per F8 gennaio 1996, mentre la richiesta di iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti era stata pacificamente presentata il 14 novembre 1995 (e non già il 9 gennaio 1996, come erroneamente rilevato dal Tribunale); pertanto, sostiene l'Istituto, alla data di inizio dell'astensione pre-parto, il rapporto previdenziale non si era ancora instaurato, con la conseguenza che la lavoratrice non avrebbe alcun diritto all'indennità di maternità, ai sensi degli artt. 1886 e 1895 cod. civ. per essere l'evento protetto, e quindi il rischio assicurato,
già verificatosi all'inizio del rapporto previdenziale. Secondo il ricorrente, gli effetti dell'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, che è requisito con efficacia costitutiva, possono retroagire, al massimo, fino alla data di presentazione della domanda di iscrizione. Non sarebbe neppure fondata la pretesa all'indennità di maternità per il periodo successivo alla presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi, vigendo il principio, valido anche per le lavoratici subordinate, per cui i requisiti devono sussistere all'inizio del periodo di astensione ante partum.
Il ricorso è solo in parte fondato.
È, invero, corretta la statuizione del Tribunale, laddove ha riconosciuto il diritto all'indennità di maternità per il periodo successivo alla domanda di iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, ancorché la gravidanza fosse iniziata in epoca precedente. Ed, invero, come correttamente è stato rammentato dalla sentenza impugnata, il rischio, che è il presupposto essenziale di ogni forma di assicurazione, è quello del possibile futuro verificarsi di un evento pregiudizievole, e nella specie, l'evento tutelato dalla legge n. 546 del 1987 è costituito non già dallo stato di gravidanza, ma dalla incapacità lavorativa presunta ex lege per i due mesi antecedenti al parto e per i tre mesi successivi. Prova ne sia che la medesima tutela non sarebbe riservata in caso di aborto, ovvero con la nascita di un feto morto.
La problematica appare invero analoga a quella relativa alla indennità di malattia, rispetto alla quale si è già avuto modo di affermare (cfr. Cass. 21 aprile 1993 n. 1368) che oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie non è la malattia, in sè, ma l'inabilità temporanea al lavoro, che ne derivi - sia pure in via mediata - in dipendenza della conseguente necessità di sottoporsi a cure mediche o ad interventi chirurgici. Pertanto, si è osservato, la preesistenza della sola malattia - alla instaurazione del rapporto assicurativo - non integra, di per sè, il ed. "rischio precostituito" e, come tale, non preclude il diritto dell'assicurato alle prestazioni previdenziali conseguentemente dovute.
Il ricorso è invece fondato con riguardo al riconoscimento del diritto all'indennità anche per il periodo antecedente alla domanda di iscrizione negli elenchi.
Questa Corte ha già avuto modo di affrontare la questione in esame con la sentenza n. 3192 del 5 marzo 2001, in cui si è ritenuto che "La concessione alle coltivatrici dirette dell'indennità giornaliera di maternità, prevista dall'art. 1 legge 29 dicembre 1987 n. 546. presuppone che, al momento in cui si verifica l'evento indennizzabile, la lavoratrice risulti iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti, posto che la costituzione del rapporto previdenziale avviene solo con l'iscrizione negli appositi elenchi di categoria, ai sensi dell'art. 11 legge n. 9 del 1963, come modificato dall'art. 63 legge n. 153 del 1969". I passaggi essenziali di quella pronunzia, cui conviene aggiungere ulteriori precisazioni, sono i seguenti:
1) il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge - di regola - come diretta conseguenza di una attività di lavoro, subordinata od autonoma, svolta da un determinato soggetto. Talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto, la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene quando sono richiesti o l'iscrizione dell'interessato in determinati albi o registri: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'indefettibile elemento costituito dallo svolgimento di una attività lavorativa, anche di altri elementi, anch'essi necessari, di talché l'evento protetto viene tutelato solo ove si verifichino tutti i presupposti richiesti dalla legge.
Nell'ambito del lavoro autonomo, e segnatamente per i coltivatori diretti, il rapporto previdenziale non si costituisce nel momento in cui viene ad esistenza ima posizione lavorativa astrattamente idonea a legittimare l'iscrizione nell'elenco professionale, occorrendo invece necessariamente l'effettiva iscrizione nello stesso, che avveniva in virtù di un accertamento devoluto in via esclusiva ad un ente pubblico distinto dal suddetto istituto, ossia al servizio contributi agricoli unificati, in base ad un'apposita procedura prevista dalla legge 9 gennaio 1963 n. 9 (Cass. 24 maggio 1986 n. 3518; Cass. 24 maggio 1986 n. 3517), mentre attualmente è devoluto all'Inps, a seguito della soppressione dello Scau dal primo gennaio 1995, ad opera dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724. Da ciò consegue che l'iscrizione negli elenchi è elemento integrativo della fattispecie occorrente per la nascita del rapporto previdenziale, restando priva di efficacia diretta l'esistenza di una posizione astrattamente legittimante la suddetta iscrizione. Ciò trova preciso fondamento nella normativa di settore, per la quale il requisito dell'assicurazione per i coltivatori diretti si consegue con la pubblicazione degli appositi elenchi, quinquennali, nella cui vigenza sono compilati per ciascun anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, elenchi di variazione e suppletivi relativi ad anni decorsi (art. 11 legge 9 gennaio 1963 n. 9, modificato dall'art. 63 della legge 30 aprile 1969 n. 153).
2) Tanto chiarito, per quanto concerne, più specificamente, la pretesa economica in oggetto, va richiamata la legge 29 dicembre 1987 n. 546, che, all'art. 1, ha stabilito la corresponsione di una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio, a decorrere dal 1 gennaio 1988, anche nei confronti delle lavoratrici autonome, tra cui, espressamente, le coltivatrici dirette - per le quali l'art. 23 della legge 30 dicembre 1971 si limitava a prevedere, in caso di parto o aborto, la sola corresponsione, una tantum, di un assegno dell'importo di lire 50.000.
Ne discende che i criteri generali sopra illustrati, previsti per l'assicurazione pensionistica e di malattia dei coltivatori diretti, fondati sulla iscrizione negli elenchi di categoria, devono essere ritenuti operanti anche in relazione all'assicurazione di maternità delle coltivatrici.
Pertanto il diritto all'indennità spetta solo dopo l'iscrizione, ovvero - secondo un criterio interpretativo costituzionalmente corretto - dopo la richiesta di iscrizione, mentre il Tribunale ne ha erroneamente affermato la sussistenza anche per il periodo anteriore.
Devesi infatti tenere conto dell'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 483 del 1995, in cui, sia pure con riferimento ad una diversa categoria, ossia quella dei lavoratori agricoli dipendenti, è stato affermato "che i fatti o gli atti costitutivi di uno status o di una qualità delle persone (come quella di bracciante agricolo) non attingono rilevanza giuridica se non per il tramite di un atto formale, iscrizione in pubblici registri, albi, elenchi ecc. che li rende legalmente certi. L'atto di certificazione pubblica ha una rilevanza di diritto sostanziale, e precisamente una funzione di qualificazione giuridica, che determina il momento in cui la fattispecie dello status o della qualità personale acquista efficacia, almeno in ordine agli effetti nei confronti dei terzi".
Con la medesima sentenza - emessa in favore di una lavoratrice agricola subordinata - la Corte ha ritenuto la illegittimità dell'art. 4, quarto comma, del d.l. 9 aprile 1946 n. 212, nella parte in cui faceva decorrere gli effetti del certificato d'urgenza dalla data del rilascio, piuttosto che da quella della sua richiesta, facendo così gravare illegittimamente sul lavoratore eventuali ritardi della pubblica amministrazione. Ciò perché - soggiunge la Corte costituzionale - spetta all'interessato, nel momento in cui abbia maturato i prescritti requisiti, richiedere "senza indugio" la certificazione al fine di poter fruire delle prestazioni previdenziali. Diversamente - conclude la Corte - l'INPS "sarebbe esposto al pericolo di frodi se fosse consentito procrastinare la domanda del certificato al tempo successivo al decorso della malattia, in contraddizione col presupposto dell'urgenza che giustifica la domanda".
Analogo principio può essere affermato nella specie, ancorché si tratti di lavoratrice autonoma e non subordinata, in applicazione del medesimo criterio di ragionevolezza inteso ad evitare all'interessata i ritardi dipendenti dai tempi tecnici occorrenti per l'accertamento, ed ovviamente solo nel caso in cui l'accertamento medesimo si concluda poi positivamente. Invero, l'esistenza del potere dovere dei lavoratori dipendenti, ravvisato dal Giudice delle leggi, di procedere alla tempestiva richiesta di iscrizione, appare tanto più pregnante per i lavoratori agricoli autonomi, per i quali - a differenza di quanto accade per i dipendenti, che sono pur sempre sottoposti all'autorità del proprio datore di lavoro anche in relazione alla fase di costituzione del rapporto previdenziale - l'adempimento di detti obblighi e1, in linea di principio, rimessa alla personale volontà e diligenza, rivestendo contemporaneamente la qualità di beneficiari delle prestazioni e di soggetti titolari del rapporto con l'ente previdenziale, essendo personalmente onerati del versamento della relativa contribuzione.
3) Nè tale conclusione può essere contraddetta in via generale dall'esistenza di un'iscrizione con efficacia retroattiva (di cui il Tribunale invero non fa cenno), in quanto, contraddittoriamente, da una parte si negherebbero le prestazioni e dall'altra si pretenderebbe il versamento dei contributi per un periodo anteriore alla iscrizione. Al riguardo occorre considerare, per un verso, che tale situazione trova ampia giustificazione sulla base dell'illustrato meccanismo previsto dalla normativa vigente ed è addebitabile esclusivamente all'inadempienza al dovere-onere di tempestiva denuncia da parte dei soggetti interessati;
per altro verso va rilevato che il sistema di sicurezza sociale, secondo la Costituzione e le leggi ordinarie, non consente di configurare alcuna relazione sinallagmatica tra contributi e prestazioni;
ma deve considerarsi soprattutto che il principio per cui il diritto alle prestazioni non matura prima della domanda di iscrizione negli elenchi vale "esclusivamente" per le prestazioni di carattere temporaneo, come le indennità di malattia e di maternità, in cui è urgente la possibilità di riscontro della sussistenza di tutti gli elementi che fungono da presupposto del diritto. Si consideri infatti che l'indennità di maternità spetta anche quando nessun contributo sia stato versato e che il sistema della iscrizione retroattiva è tale che la decorrenza viene sostanzialmente rimessa alla dichiarazione dell'interessata, non essendovi la possibilità di procedere ad una penetrante verifica ex post, di talché l'attribuzione del beneficio in data anteriore alla domanda di iscrizione si presterebbe a pericolo di abusi. D'altra parte non vi è dubbio che, ai fini del diritto a pensione abbia piena validità la data di iscrizione quale figura nelle liste e quindi anche il periodo anteriore alla relativa domanda, per il quale quindi sono dovuti i contributi.
La sentenza impugnata va, pertanto, parzialmente cassata, con rinvio ad altro Giudice, che si designa nella Corte d'appello di Torino, il quale si conformerà al principio per cui l'indennità giornaliera di maternità di cui alla legge n. 546 del 1987, spettante per i due mesi antecedenti alla data "presunta" del parto (e quindi non alla data del parto effettivo), nonché per i tre mesi successivi alla data "effettiva" del parto, non può essere erogata in epoca anteriore a quella in cui è stata proposta la domanda di iscrizione negli elenchi. Il Giudice del rinvio provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003