Sentenza 5 maggio 1998
Massime • 1
L'appello del p.m. contro sentenza di condanna in giudizio abbreviato, precluso (salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo di reato) dall'art. 443, comma terzo, cod. proc. pen., va tuttavia, ai sensi dell'art. 568 stesso codice, qualificato ricorso per cassazione, che a sua volta, nel caso sia stato proposto appello anche da parte dell'imputato, si converte in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/1998, n. 6593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6593 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Viola Giuseppe Presidente del 5.5.1998
1. Dott. Lisciotto Francesco Consigliere SENTENZA
2. " OL TO " N. 1019
3. " LO AN " REGISTRO GENERALE
4. " AN OL " N. 25635/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SS MO, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 7 - 5 - 97 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Francesco Lisciotto,
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Fiore Filippo che ha concluso per il rigetto del ricorso,
Non udito il difensore perché assente.
Svolgimento del processo
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 7-5-1997, in parziale riforma della sentenza del GIP presso il Tribunale di Alba in data 26-9-96, con quale SU IM era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e L.
2.000.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 c. 5 D.P.R. 309/90, rideterminava detta pena in mesi cinque giorni dieci di reclusione e L. 2400.000 di multa. Ricorre per Cassazione l'imputato denunciando violazione dell'art.443 c. 3 C.P.P. e, in particolare, deducendo che, trattandosi di giudizio abbreviato, il P.M. avrebbe dovuto proporre ricorso per Cassazione e non appello e che non è possibile invocare l'art. 580 C.P.P. (conversione) in quanto lo stesso presuppone mezzi di gravame diversi.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
La Corte d'Appello ha correttamente interpretato gli articoli 568 c.5 e 580 C.P.P., per cui l'appello del P.M., precluso dall'art. 643 c.3, ha potuto produrre il suo effetto. A tale conclusione la Corte è pervenuta qualificando come ricorso per Cassazione, per violazione di legge, l'appello del P.M., ai sensi dell'articolo 568 C.P.P. e convertendolo in appello, in base al disposto dell'art. 580 C.P.P., essendo stato proposto appello anche da parte dell'imputato. Non è riscontrabile nel suddetto ragionamento il vizio logico denunciato dal ricorrente.
In una analoga fattispecie questa Corte si è pronunciata negli stessi termini (Sez. V 4-5-1992 n. 5153).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1998