Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 1
Nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente.(In applicazione di tale principio la S.C. ha ravvisato attitudine intimidatoria nella condotta del vice-presidente di una Regione che si era rivolto ad un funzionario con la frase "questa me la paga, me la lego al dito, non mi faccio prendere in giro da un funzionario, io sono presidente del consiglio regionale"; in particolare la S.C. ha rilevato che la minaccia, pur espressa in termini generici, aveva assunto concretezza intimidatoria, considerati la situazione di collaborazione, non necessariamente gerarchica, tra autore e vittima, ed il fatto che l'espressione facesse riferimento alla carica politica ricoperta dal primo nell'ente pubblico nel quale il soggetto passivo prestava la propria attività lavorativa).
Commentari • 3
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Proponiamo una sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Pescara, in funzione di giudice di appello, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di minaccia aggravata previsto dall'art. 612 c.p. Tribunale Pescara, 25/07/2023, (ud. 03/05/2023, dep. 25/07/2023), n.531 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Terminate le indagini preliminari nei suoi confronti, Mi.Ma. è stato citato a giudizio con decreto del P.M. in sede per rispondere del reato ascritto in rubrica. Espletata l'istruttoria dibattimentale, consistita nell'esame dei testi ammessi il precedente 18.5.2022 e nella acquisizione dei documenti prodotti dalla difesa, le parti, all'udienza dell'8 marzo 2023 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2001, n. 31693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31693 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 07/06/2001
1. Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 1006
3. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA COLAIANNI - Consigliere - N. 32717/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TR FR nato a [...] il [...].
avverso la sentenza corte d'appello di Trento del 09.2.2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
Udito, per la parte civile, l'avv. M. Stefanetti
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio G. Abbate che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza, in parziale riforma di quella emessa dal pretore di Trento il 06.2.1998, condannava TR FR, vice presidente della Regione Trentino-Alto Adige, alla pena di L. 50.000 di multa, previa derubricazione del reato di oltraggio - ritenuto in primo grado - in quella di minaccia aggravata, escludendo l'attenuante comune della provocazione. L'imputato aveva profferito nei riguardi di PA TI - funzionaria della Regione - la frase "Questa me la paga, me la lego al dito e non mi faccio prendere in giro da un funzionario, io sono presidente del Consiglio regionale."
Il ricorrente allegava i seguenti motivi.
1) Manifesta illogicità di motivazione con riferimento allo svolgimento del fatto.
2) Violazione art. 612 c.p. in relazione ad insussistenza di danno ingiusto, per indeterminatezza del male fatto paventare, dolo e turbamento della libertà morale.
3) Mancanza di motivazione circa il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 2 c.p. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Il primo motivo rivela la sua natura di censura fattuale, non consentita in questa sede di legittimità, poiché procede a ricostruzione-rivalutazione alternativa delle risultanze processuali. Quanto al secondo motivo, è infondata la tesi diretta ad escludere la sussistenza del reato in ogni caso in cui il male minacciato rimanga "indeterminato".
Elemento essenziale del reato è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dal colpevole alla parte offesa. Non solo non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente nella vittima, bastando - poiché si tratta di reato di pericolo - la sola attitudine ad intimorire, quanto il male ingiusto può essere dedotto dalla situazione contingente. Nel caso in cui tra autore e vittima possa ravvisarsi una quotidiana situazione di collaborazione (anche senza stretta subordinazione gerarchica), la minaccia espressa in termini generici ("questa me la paga, me la lego al dito...), ma accompagnata dalla puntualizzazione del potere derivante da una carica politica nell'Ente Pubblico alle cui dipendenze la p.o. esplichi il suo lavoro, assume concretezza intimidatoria in relazione ad interventi atti ad influenzare negativamente il rapporto.
La sentenza impugnata, pertanto, motiva correttamente nell'individuazione del danno ingiusto e del pericolo fatto paventare.
Il ricorso, poi, sconfina nella censura di merito quando tenta di camuffare il sufficiente dolo generico (volontà di intimidire) mediante elementi di diversa natura (esplosione di delusione o altro) ovvero passa a valutare le risultanze processuali in senso favorevole alla tesi della provocazione, motivatamente disattesa dalla corte di Trento.
Il ricorso va globalmente rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali ed alla rifusione di quelle a favore della parte civile, liquidate nel dispositivo.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a rifondere le spese della parte civile che liquida in L.
2.622.500 di cui L.
2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2001