Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2003, n. 4787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4787 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro 04Z82 /05 Compo -R.G.14713/00 a residente -Cron. 10747 Ettoral Mercurio Bruno Battimiello -Rel. Consigliere -Rep. Florindo Minichiello -Ud.29.11.02 Gabriella Coletti Oggetto: Giovanni Amoroso - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FERROVIE DELLO STATO S.p.A., in persona del procuratore spe- ciale avv. Giancarlo Alvino, in virtù di procura speciale del 23 febbraio 1999 per atto Notaio PA Castellini di Ro- ma rep. n. 56911, elett.te dom.ta in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 326 presso l'avv. Renato Scognamiglio che la difende giusta procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
NA PA, difeso dagli avv.ti Mario Milone con studio in Palermo e Vincenza Scardina con studio in Bagheria, giusta 4965 procura speciale a margine del ricorso, elett.te dom.ti in Roma via Romagna n. 14 presso l'avv. Alberto Buzzi controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Termini 404/99 in data 8 giugno/5 luglio 1999 (R.G.Imerese n ° 163/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 novembre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per la declatoria di cessazione della materia del contendere. 2 Svolgimento del proces Il Tribunale di Termini Imerese, rigettano l'appello delle Ferrovie dello Stato S.p.A., ha confer 0 la sentenza di primo grado, recante la condanna della s ietà appellante al pagamento, in favore di MO AC, lauatore alle dipen- denze della stessa società, delle somme urate nel periodo dal 1° novembre 1992 al 31 dicembre 1994, relative al cosid- detto integrativo bis'>. La motivazione, in sintesi, è così articoleta: a) contrariamente all'assunto dell azienc l'erogazione del- le somme anzidette non era preclusa dal disposto dell'art. 2, comma 7, del d.l. n. 333 del 199 (conv in legge 8 agosto 1992, n. 359), sia perché la norma, nel Tietare, in materia retributiva, deliberazioni peggiorative el saldo di bilan- non istituiva un divieto incerogab le, sia perché, in cio, ogni caso, essa era inapplicabile ratic temporis, essendo stati gli incrementi retributivi quest one concordati con le organizzazioni sindacali in data ant iore a quella (11 luglio 1992) della sua entrata in vigore, ia, infine, perché non era provato il presupposto del divie , ossia l'elemento di fatto costituito dal passivo di bilanci b) il comunicato congiunto del 3 novembre 1992, nel prevedere il pagamento dei ratei dell'emolumento mat rati alla data del - la costituzione di un commissione mista, 31 ottobre 1992 incaricata di esaminare la possibilità di corrispondere i ra- 3 tei successivi con altre forme di pagamento, non assumeva un contenuto sospensivo dell'obbligazione stributiva, ma ne aveva uno meramente programmatic '>, di impegno a negoziare per una diversa futura disciplina Sell'istituto; c) allorché il contratto collettivo de 1 novembre 1994 sta- bili la cessazione, con effett dal 31 ottobre 1992, dell'erogazione dell'emolumento de quo e sua sostituzione con il rilascio di azioni della società Ferrovie dello Stato, si verificò una transazione su di un diritto già acquisito al patrimonio dei singoli lavoratori, ma vizita da nullità, per essere stata stipulata da organizzazioni indacali alle quali questi ultimi non avevano conferito uno specifico mandato. Avverso questa decisione Ferrovie dello Stato SpA ricorre per cassazione con un motivo. Resiste il lavoratore con controricorso. Motivi della decisions Il difensore di FS ha prodotto un atto di rinuncia" agli ef- fetti delle sentenze di primo e secondo grado nonché a colti- vare il giudizio di cassazione, la cui paternità viene attri- buita all'odierno controricorrente MO PA. Tale scrit- tura, pur recante le firme dei suoi difensori, non risulta sottoscritta dal RA PA, e pertanto con può sortire al- cun effetto nel presente giudizio. L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa appli- cazione dell'art. 39 Cost., degli artt. 1322, 1372 e, per 4 --- quanto di ragione, 2077 cod. civ.. nonche degli artt. 1362, 1363, 1366, 1965 e SS., 2113, ste so codice, in una con ca- renza e contraddittorietà della motivazione su punti essen- ziali della controversia. Sostiene, in particolare, la ricorrente che: a) il tenore letterale dell'accorc 3 novembre 1992 non con- sentiva dubbi circa l'intento negoziale di regolare l'obbligazione reiativa all'emolumento in contestazione, nel senso di limitare il pagamento a quanto maturato fino al mese di ottobre, rinviando ad un futuro accordo di stabilire in merito al periodo successivo, in ordine al quale, quindi, l'obbligazione era stata sospesa;
b) tale intento emergeva altresì da tutto il successivo com- portamento delle parti, e, in particolare, dall'accordo 4 marzo 1994, nel quale si dava atto del ne ziato in corso per la definizione di diritti ed obblighi lativi al periodo successivo all'ottobre 1992, definizione he, poi, era stata consacrata dal contratto collettive del;
c) tra l'altro, durante questo lasso di mpo nessuna prote- sta era stata avanzata contro il pretes inadempimento, ed era illogico ritenere che la società fosse rimasta inadem- piente nella persistenza immutata dell'obbligo di pagamento;
d) dovendo, dunque, escludersi che dura il periodo dal 1 novembre 1992 al 31 dicembre 1994 Fosse quisito al patrimo- nio dei lavoratori il diritto di credit: al ripetuto emolu- 5 mento, era ugualmente da negare che il contratto collettivo di avesse incontrato il limite quest'ultimo anno dell'indisponibilità, in difetto di specifico mandato, di di- ritti individuali già sorti. Il motivo è fondato. Questioni analoghe sono già state esamina e decise in que- sta sede di legittimità con il ricetto de ricorso dei lavo- ratori contro sentenze che avevano respinto le loro domande (sentt. 3 aprile 1999, n. 3249; 11 febbra 2000, n. 1541; 12 febbraio 2000, n. 1583), ovvero con la cassazione di decisio- ni ad essi favorevoli. Pur non essendosi in presenza, in senso stretto e tecnico, di indirizzo giurisprudenziale della Corte (per la ragione un che, nei giudizi indicati, il controllo ci legittimità è sta- to promosso al fine di verificare soltanto la correttezza del discorso giustificativo svolto dal giudice del merito in or- dine ad accertamenti di fatto a lui istituzionalmente riser- vati), emerge nondimeno dai citati precedenti la costante af- una scelta inter-fermazione di un difetto di base legale pretativa (circa la disciplina collettive rilevante ai fini del decidere) che conduca alla conclusione della persistenza dell'obbligazione di erogazione cell'er umento per cui è causa anche per il periodo successivo al ottobre 1992. Una siffatta conclusione va ulteriormente rifiutata. 6 Anche nel presente giudizio la cassazic e della sentenza è domandata perché il Tribunale nell'accert mento e valutazione - quale fosse, cioè, il contenut degli accordi col- di fatti concernenti 1' emolumento _n contestazione non si lettivi sarebbe attenuto alle prescrizioni detta dagli artt. 1362 SS. C.C. e non avrebbe giustificato i risultati cui è perve- nuto con una motivazione sufficiente a logica. Non esiste contrasto tra le parti sul pun che, se i diritti retributivi in discussione, concernenti periodo novembre 1992-dicembre 1994, dovessero considerarsi acquisiti al pa- trimonio dei lavoratori, il contratto collettivo del 1994 nor. sarebbe stato abilitato, in quanto fonte normativa dei rap- porti di lavoro, a disporne in senso recessivo. Il punto centrale della controversia è, Dunque, il contenut: e l'ambito di efficacia dell'accordo s dacale manifestato con il comunicato congiunto>> del 3 novembre 1992. Il Tribunale ha negato che il predetto accordo avesse in qualche modo inciso sul diritto di crediti spettante al lavo- ratore, perché gli stipulanti avevano semplicemente concorda- to circa l'opportunità di sottoporre a revisione l'assetto negoziale in atto, rinviando, appunto, Ela conclusione di futuri patti collettivi tale revisione. L'accertamento risulta affetto dai vizi cenunciati dalla par- te ricorrente. 7 Viene in evidenza, in primo luogo, la viciazione del criterio interpretativo fondamentale consacrato dal primo comma del- l'art. 1362 C.C.. nella parte in cui imone soprattutto di indagare quale sia stata la comune inten one dei contraenti sulla base del testo dell'accordo, anche a entualmente disco- standosi dalla formulazione letterale. La sentenza impugnata è incorsa in quests violazione perché, sebbene riporti integralmente il Cesto ell'accordo, omette completamente di esaminare la parte 1: cui si contempla espressamente che la società per intanto porrà in pagamento in unica soluzione le competenze relative al periodo 1/6 31/10/1992 con ruolo paga del mese di novembre>>. Tale omissione compromette irrimediabilmente la sufficienza e logicità della motivazione circa 'intento degli stipulanti di non incidere sul contenuto dell'obbligazione retributiva, rinviando ad accordi futuri ogni determinazione al riguardo, giacché non spiega le ragioni per le mali, pur restando inalterato il rapporto, è stato previsto specificamente l'ob- bligo di pagamento con riferimento alle sole competenze matu- rate al 31 ottobre. Ne deriva un insanabile contrasto logico tra la ritenuta (in natura esclusivamente obbligatoria, e non normati-sostanza) va, del patto collettivo (in quanto recante impegni solo per gli stipulanti, senza incidenza sulla Regolamentazione dei 8 rapporti di lavoro) e la presenza di previsioni direttamente concernenti l'obbligazione retributiva del datore di lavoro. L'insufficienza e l'illogicità della motivazione si estendo- conseguentemente, alla valutazione orerata dal Tribunale no, relativamente alla seconda parte del testo negoziale, recante l'impegno ad esaminare la possibilit di corrispondere l'integrativo bis con forme di pagamento che assicurino ai lavoratori un risultato equivalente agli aumenti previsti, prendendo in considerazione anche l'ipotesi di utilizzare a questo fine l'emissione di obbligazioni>>>, costituendo al- l'uopo una commissione mista (che si prevedeva potesse con- cludere i lavori entro lo stesso mese di novembre 1992, pre- visione poi smentita dal protrarsi del negoziato). Il Tribunale, infatti, ha affermato che le parole usate dimo- stravano inconfutabilmente come le parti considerassero l'ob- bligazione pur sempre esistente e intendessero negoziare pu- ramente e semplicemente sulle modalità di adempimento, che avrebbero potuto consistere nella dazione di obbligazioni o azioni della società. Sono evidenti le violazioni delle regole sull'interpretazione dei contratti ed i vizi logici del ragionamento. L'istituto di cui all'art. 1197 C.C. (prestazione in luogo dell'adempimento) contempla che il debitore possa liberarsi dell'obbligo eseguendo una prestazione diversa da quella do- consenso del creditore;
la norma precisa che, invuta con il 9 --- - tal caso, l'obbligazione si estingue qua do la diversa pre- stazione è eseguita. Quindi, la datio in solutum è legislati- vamente configurata come contratto (solvendi causa) di natura reale quanto alla perfezione, assolutarinte incompatibile, come tale, con un accordo inteso а sos cuire l'originaric oggetto dell'obbligazione con altro diverso (ipotesi che può concretare, in presenza dei relativi presupposti, novazione oggettiva ai sensi dell'art. 1230 c.c.). Ne discende che, assunta a presupposto 1 permanenza inalte- rata dell'obbligazione di pagamento, ri nere che le parti collettive si fossero impegnate a negoziare un patto avente ad oggetto i modi di adempimento della stessa, costituisce inosservanza del canone interpretativo di cui all'art. 1367 C.C., per la semplice ragione che nessuna efficacia sul pianc dei rapporti di lavoro avrebbe potuto attribuirsi ad un simi- le accordo. ricostruire l'in-La sentenza impugnata, inoltre, al fine tento degli stipulanti l'accordo in data 3 novembre 1992, avrebbe dovuto considerare, non tanto il Hatto che l'azienda non avesse più proceduto ai pagamenti dopo il 31 ottobre 1992 senza suscitare particolari e immediate reazioni, quanto il tenore e la portata degli accordi raggiunti successivamente in particolare, sempre nel rispetto de criterio di cui al e, citato art. 1367 c.C., le previsioni del contralto collettivo nazionale, onde verificare se la regolamentazione dei diritti 10 retributivi attinenti al periodo novembre 1992-dicembre 1994 costituisse una non consentita disposizione di diritti indi- viduali di credito, ovvero rappresentasse lo sviluppo attua- tivo dell'accordo del 1992, al fine di disciplinare ex novo le obbligazioni retributive del datore di lavoro attinenti ad un periodo nel quale la precedente disciplina non era più operativa. Infatti, la necessità di comprendere tra i comportamenti complessivi posteriori alla conclusione del contratto>> (art. 1362, secondo comma, c.c.) anche le trattative ed i successi- vi accordi collettivi, è stata già affermata dalla giurispru- denza della Corte (vedi Cass. 7609 2001, sit.). In conclusione, erano due le opzioni interpretative astratta- mente possibili: a) anche dopo l'accordo 3 novembre 1992 considerato di natura meramente obligatoria e non normativa l'azienda restava obbligata al pagamento dell'emolumento de quo, ed era incorsa in puro e semplice inadempimento, perdu- rato fino alla nuova regolamentazione, de credito certo ed esigibile dei lavoratori;
b) l'accordo conteneva, accanto ad una parte obbligatoria>>, anche un contenuto normativo>>, preordinato а "sospendere" l'attualità dell'obbligo e del correlativo credito a partire dal novembre 1992, rimettendone la disciplina all'esito di apposite negoziato. Il Tribunale ha scelto la prima, escludendo che l'accordo del 1992 intendesse in qualche maniera disciplinare l'obbligazio- 11 ne relativa all'indennità per il periodo successivo all'otto- bre del 1992, ma, come posto in evidenza, 1 procedimento in- terpretativo risulta affetto da violazione delle regole di ermeneutica e da vizi della motivazione. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza im- pugnata deve essere cassata con rinvio, purché nel nuovo giu- dizio si proceda ad accertare: in primo luogo, facendo appli- cazione del principio di diritto e dei iteri di indagine sopra precisati, se, attribuito in ipotes: un contenuto nor- mativo all'accordo sindacale 3 novembre 1992, il rapporto di lavoro dedotto in causa potesse restarne Influenzato;
b) su- bordinatamente all'esito positivo della prima indagine, quale sia stata l'intenzione delle parti espressa nel menzionato accordo, ponendo rimedio ai vizi di motivazione e alle viola- zioni degli art. 1362 ss. C.C. riscontrati nella sentenza im- pugnata. All'accoglimento del ricorso non è d'ostacolo l'assunto di parte resistente circa il difetto di conferimento di un suo specifico mandato ai sindacati che hanno ipulato gli accor- di che qui rilevano, ivi compreso, quindi, quello del 3 no- vembre 1992, che il giudice a quo ha, comunque, interpretato come non contenente una clausola di sospensione dell'erogazione dell'emolumento in contestazione. La questione, invero, assume rilievo preliminare rispetto all'alt a concernente il contenuto dell'accordo e deve rite- 12 nersi che solo avendola implicitamente risolta in senso sfa- ~vorevole alla parte vittoriosa il giudice el merito può ave- re dato ingresso allo scrutinio del sign cato e della por- tata delle clausole in cui si concretava contenuto suddet- to e delle quali, quindi, si postulava efficacia nei con- fronti della medesima parte. Ed una siffatta interpretazione della sentenza impugnata ri- sponde non solo alla sua logica interna, ra è anche avallata dall'operatività del principio per cui, cva un contratto col- lettivo aziendale stipulato dal sindacato per la tutela degli interessi collettivi dei lavoratori dell'azienda venga suc- cessivamente modificato od integrato da un nuovo accordo aziendale stipulato dallo stesso sindacato tutti i lavorato- ri che abbiano fatto adesione all'originario accordo, ancor- ché non più iscritti al sindacato, sono vicolati dall'accor- do successivo e non possono invocare l'applicazione soltant del primo (Cass. 11 novembre 1987, 8325). Ravvisandosi, dunque, nella specie un _ 230 di soccombenza teorica su questione preliminare risolta sfavorevolmente alla parte poi definitivamente vittoriosa nel merito, la sia pure implicita statuizione avrebbe richiesto, fini dell'esame, ad opera della Corte, di questioni al riguardo, la proposi- zione di apposito motivo di ricorso incidentale, viceversa omesso da detta parte, che si è limitata alla notificazione del controricorso. 13 Trova applicazione, in altre parole, il consolidato principio per cui, quando la sentenza impugnata abbia risolto, sia pure implicitamente, in senso sfavorevole alla parte che poi ri- sulti vittoriosa, una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta par- te che intenda sottoporre all'esame della Corte la questione stessa, di proporre ricorso incidentale: infatti, non essendo il giudizio di legittimità (in considerazione della sua struttura) assoggettato alla disciplina dattata per l'appello dall'art. 346 cod. proc. civ., ne consegue che l'onere del- 1'impugnazione gravante sull'intimato vads riferito non solc alla soccombenza pratica>> ma anche a c ella teorica>> e non possa, nell'ipotesi considerata, essere assolto con la sola r proposizione della questione con 11 controricorso C le innumerevoli con la memoria illustrativa di questo sentenze conformi, V. Cass. 22 giugno 2001, n. 8537; Id., 19 settembre 2000, n. 12386; Id., 1° aprile 1999, n. 3102; Id., 6 dicembre 1996, n. 10888; Id., 29 novembre 1993, n. 11808; Id., 6 luglio 1991, n. 7487). Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine alla regolazione delle spese del pro- cesso di cassazione, alla Corte d'appello di Palermo. 14 Cosi deciso in IL PRESIDENTE Roma, il 29 novembre 2002 IL CONSIGLIERE ESTENSORE B Bott l A 0 S 1 3 S 3 . A IL CANCELLIERE 5 T T , R . A A ' S N I E L D I L P 3 Depositato in Cancelleria S E D A 7 I D , - T N I 8 S O - L S oggi, 28 MAR. 2003. G O 1 L O N P 1 O E M A B S I E D I IL CANCELLIERE A E G A , D G O O E E R zauco T T L T T I N S I R E A I G S L E D E L R E O D 15 ---