Sentenza 11 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
SEZIONE01900/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI AS TON Assicurazione contro i danni limiti del risarcimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4467/99 Dott. Vittorio DUVA - Presidente - Dott. Giovanni Silvio coco Rel. Consigliere Cron.4647 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. 525 Consigliere Ud. 26/09/01 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere UFFICIO IL SOLE 24 ORE Dott. Manzo GIANFRANCO - Consigliere Aichiesta copia. per dirit . J... ha pronunciato la seguente de: Sig. SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: AS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA SPA, in persona dei dirigenti e legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato PIERO D'AMELIO, che la difende unitamente all'avvocato GAETANO GALANTINI, giusta delega in atti;
€1,55 L.3000 CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
LA FIDUCIARIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E DG724658 AmministratoreRIASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Delegato ing. Sergio Bedini, elettivamente domiciliata2001 1658 in ROMA VIA DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato 1 GIANNETTO CAVASOLA, che la difende unitamente all'avvocato UMBERTO FRATTA, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 506/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione 2 Civile emessa il 27/2/1998, depositata il 27/04/98; RG.1018/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato GIOVANNI C.SCIACCA (per delega Avv. Piero D'Amelio); udito l'Avvocato GIANNETTO CAVASOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1°. 1) Nel 1991, la ID s.p.a., premesso che: la AS s.p.a., in base ad un contratto stipulato 19.11.1986, aveva rilasciato una polizza cau- in data zionale in favore della società istante a copertura dei danni causati dagli agenti generali di questa;
in seguito a verifiche eseguite nel 1986 e nel 1987 erano stati accertati ammanchi di rilevanti entità nelle agenzie generali di Benevento, che la AS non 2 aveva indennizzato;
tutto ciò premesso: ha citato la AS davanti al Tribunale di Bologna, chiedendo la condanna della con- venuta, per effetto della somma di L. 46.120.229, con rivalutazione e interessi. 1°, 2) Costituitosi il contraddittorio, la AS ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo che la ga- ranzia non operava perché ricorrevano le ipotesi di esclusione previste dalla polizza art. 1: i fatti do- losi erano iniziati prima del periodo di efficacia del- la polizza;
gli stessi erano la continuazione di un'attività dolosa anteriore ed erano stati posti in essere per occultare e riparare fatti precedenti. 2°, 1) Il Tribunale adito ha rigettato la domanda, con sentenza (resa in data 29.4.1996) che la Corte d'Appello di Bologna ha, in accoglimento parziale del gravame de La ID, modificato (con sentenza resa in data 27.2.1998), condannando la AS al pagamento della somma di L. 35.650.232 con interessi e delle spe- se dei due gradi di merito, con la seguente motivazio- ne. 2°, 2) Per giudicare sulla operatività della garan- - relativamente alle "perdite conseguenti a illeci- zia ti dolosi commessi...... nel periodo di vigenza della ga- ranzia (pari a L. 32.256.619) si doveva stabilire se- 3 tali fatti fossero "la continuazione di attività dolosa anteriore alla data di effetto della polizza”. A tal fine, non bastava, come aveva erroneamente ritenuto il tribunale, la mera continuazione materiale del comportamento, dato che: "di continuazione può par- larsi soltanto facendo riferimento all'intento dell'autore dell'illecito"; "se non vi fosse connessio- ne intenzionale si tratterrebbe di attività dolose di- scontinue, tali da non corrispondere alla previsione (della clausola negoziale)”. 2° 3) La AS non aveva fornito la prova della "sussistenza di quella protratta dolosità unificante comportamenti anteriori e successivi alla data di effi- cacia della polizza". Infatti, la "denuncia querela presentata da La Fi- duciaria contro la NO (dalla quale era derivato un procedimento penale per appropriazione indebita conti- nuata concluso con sentenza di non doversi procedere per amnistia) attestava un ammanco contabile di circa L. 100.000.000 ma precisava che era intervenuta una ... convenzione novativa"; da questo e da altri elementi "si poteva supporre che gli illeciti successivi al 20.11.1986 fossero frutto di una successiva (autonoma) ****** con effettivo abbandono del precedente determinata disegno criminoso". 4 2°, 4) Neppure si poteva applicare da disposizione dell'art. 1892 c.C., non avendo la AS neppure afferma- ta che, nella fase di stipulazione del contratto, la stessa avesse chiesto o la controparte avesse reso una qualche dichiarazione rilevante ai fini della citata disposizione codicistica (mentre essendo l'assicuratore a conoscenza della denuncia querela presentata contro la NO, lo stesso doveva essere al corrente degli ammanchi precedenti). 3°,1) Di tale sentenza la AS ha chiesto la cassa- zione con ricorso, al quale La ID resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1°,1) Con l'unico motivo formulato per carente ed illogica motivazione e per violazione degli artt. 1905 e 1363 C.C. - la ricorrente critica la sentenza impu- gnata asserendo che: a)in considerazione della lettera della polizza e delle disposizioni già indicate "il termine continuazione, in quanto riferito non al singo- lo atto doloso, ma all'attività dolosa, deve essere in- teso nel senso naturalistico, come possibilità di re- iterazione di atti dolosi della stessa natura statisti- camente significativa" (sembra, in base al calcolo del- le probabilità di verificazione dell'evento dannoso). Aggiunge la ricorrente che la situazione pregressa di- 5 mostrava che gli "ammanchi successivi erano chiaramente conseguenza di comportamenti che costituivano conti- nuazione di attività dolosa precedente" b) le clausole della polizza erano dirette "ad evitare che l'assicurando, una volta trovatosi in difficoltà per infedeltà dei propri agenti, si inducesse a concludere о a far concludere nel proprio interesse l'assicurazione cauzionale onde vedersi risarcito delle perdite fin dall'inizio prevedibili". 1°,2) Il motivo è fondato nei limiti e per gli ef- fetti che saranno appresso indicati. Il ricorso si dilunga a reiterare, piuttosto asser- tivamente, argomenti già esposti in sede di merito, che la sentenza impugnata ha disatteso motivatamente e ana- liticamente con argomenti (cfr. ante, I, 2°,2, 3 e 4) che il ricorso neppure esamina. Più analiticamente, la ricorrente attribuisce ai come si è esposto, fatti precedenti una rilevanza - "gli ammanchi successivi costituivano continuazione" che la sentenza impugnata ha analizzato con riferimento sia alla loro rilevanza (giuridica) obbiettiva, sia al- lo stato di conoscenza o conoscibilità della situazione da parte della AS. Ma, su tale punto, nulla argomenta la ricorrente. Del tutto infondate inoltre, perché giuridicamente 6 irrilevante, è il richiamo ai calcoli statistici e at- tuariali che certamente non incidono sulla interpreta- zione dei contratti. Per l'assoluta inconsistenza del ricorso sul punto, non è neppure necessario richiamare la consolidatissima giurisprudenza in tema di interpretazione del contratto da parte del giudice di merito e della sua censurabili- tà in sede di legittimità. L'unica censura fondata riguarda il riferimento della sentenza impugnata, ai fini di interpretare il significato della clausola contrattuale sulla continua- zione (Cfr. ante I, 2, 2), al concetto che la collega all'unicità del disegno criminoso (art. 81 c.p.). Infatti, la motivazione contestata, sia pure reite- rando variamente lo stesso argomento, fa esclusivo ri- ferimento al criterio penalistico. Invece, il giudizio sul significato della clausola in esame si deve (formu- lare e) motivare autonomamente, in base ai criteri er- meneutici espressamente previsti dal codice per i con- tratti. 2°,1) Per le ragioni esposte il ricorso risulta fondato, con conseguente cassazione della sentenza im- pugnata con rinvio come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche 7 per le spese del giudizio zione della Corte d'Appello Così deciso in Roma, in Il Consigliere est. IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli di cassazione, ad altra se- di Bologna. data 26 settembre 2001. Il Presidente ViñorioVitor's furs Depositata in Cancelleria oggi, fi 11/11.02 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 20,66 145.70 ENTRATE ROMA B 2.7.MOR. 2007 A AGENZIA 149.77 ain 13033 Registrats EN C (euro P. (Device Il Responsabl (Dr. M. BA 8