Sentenza 19 gennaio 2016
Massime • 1
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.) la riproduzione fotostatica dell'originale di un "permesso di parcheggio riservato ad invalidi" attribuito ad altri e l'esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo, allorché il relativo documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica.
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Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2016, n. 8900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8900 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2016 |
Testo completo
1 89 00/ 1 6 le 8900 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Udienza pubblica 19.01.2015Dott. Carlo Zaza Presidente Dott. Gerardo Sabeone Consigliere Sentenza n. 142 Dott. Rosa Pezzullo Consigliere Registro generale n.19812/2015 Dott. Andrea Fidanzia Consigliere Dott. Roberto Amatore Rel. Consigliere Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto dal Pm presso il Tribunale di Firenze avverso la sentenza del 15.01.2015 della Tribunale monocratico di Firenze di assoluzione di IN IA NA dal reato di cui agli artt. 477-482 cp;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale Fimiani che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze ha assolto la predetta imputata dal reato di cui agli artt. 81 cpv, 100, 469, 477 e 482 cp, perché il fatto non costituisce reato, ritenendo che la mera riproduzione fotostatica, anche se plastificata, di un'autorizzazione amministrativa effettivamente esistente e rilasciata dalla Pa non integrasse il reato di falso di cui all'art. 477 cp né altro reato di falso.
1.1 Avverso la sentenza ricorre il Pm, affidando la sua impugnativa ad un unico motivo di doglianza.
1.2 Il ricorso proposto dal Pm deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b ed e, l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 477 e 481 cp. Deduce il Pm che ciò che è stato oggetto di contestazione nel capo di imputazione non è l'uso di una fotocopia ma il fatto del tutto diverso di aver formato un permesso invalidi integralmente falso attraverso la riproduzione fotostatica dell'originale rilasciato dal Comune di Rosignano Marittimo ed intestato a Crociali Luisa Dora, e cioè attraverso il confezionamento di un ulteriore permesso avente le 1 * medesime caratteristiche cromatiche e di plastificazione del permesso originale;
osserva pertanto che la condotta, così come descritta anche nella sentenza impugnata, integra il reato descritto in rubrica. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è fondato.
2.1 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482) la riproduzione fotostatica dell'originale di un "permesso di parcheggio riservato a invalidi" attribuito ad altri e l'esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo allorché il documento relativo abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica (Cass., Sez. 5, n. 19567 del 09/03/2010 - dep. 24/05/2010, Pmt in proc. Altomonte e altro, Rv. 247499 ). Sul punto, va precisato che la giurisprudenza maggioritaria, cui questo Collegio aderisce, ha affermato più volte il principio secondo cui hanno rilevanza penale le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, quando il documento relativo abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica (Cass., sez. 5^, 19 marzo 2008, n. 14308; sez. 5^, 7 febbraio 2006, n. 10391; sez. 5^, 2 dicembre 2004, n. 5401; sez. 5^, 27 febbraio 2001, n. 18283).
2.2 Nella specie, il giudice impugnato nel ritenere che la fattispecie concreta non integrasse il reato di cui all'art. 477 cp né altra ipotesi di falso non ha tenuto in considerazione che il permesso aveva le stesse dimensioni, gli stessi colori e plastificazione identica al permesso originale e che era stato utilizzato dall'imputata sulla sua autovettura per legittimare la circolazione di quest'ultima come se fosse abilitata sulla base del permesso originario e pertanto non ha applicato il principio sopra esposto e al quale anche questo Collegio convintamente aderisce.
2.3 L'erronea motivazione impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con un nuovo esame che tenga in considerazione il principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze. Così deciso in Roma, il 19.1.2016 Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA ما نشا Il Consigliere estensore Reteste hustor addi 3 MAR 2016 You wx IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmele Lanzuise 2 }