Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2001, n. 7164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7164 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
7 1 64/0 1 Aula "B" UBBLICA I TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: SUPREMA D I CASSAZIONE LAVORO CORTE R.G.n.16272/99 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 17024/99 Cron. 16525Dott. Massimo Genghini Presidente 11 Giovanni Prestipino Consigliere Rel.- Rep. " LO LO " Ud. 02.04.2001 " Giancarlo D'Agostino " Gabriella Coletti " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 16272/99 proposto da PROVINCIALE DI SASSARI, in CONFCOOPERATIVE-UNIONE B6... persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via G. Avezzana n. 31, presso lo studio dell'Avv. Enrico Guidi, rappresentata e difesa dagli Avv. Domenico Cordella e Gerardo Vesci per procura speciale in attie notarele;
- Ricorrente -
contro
CA TO, elett.te dom.to in Roma presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierino Arru per 1573 procura speciale a margine del controricorso. - Controricorrente e sul ricorso n. 17024/99 proposto da CA TO, come sopra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso. - Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CONFCOOPERATIVE-UNIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - Intimata per l'annullamento della sentenza del Tribunale di. Tempio Pausania n. 143 del 28.6.1999 (R.G.n. 2/97 Lav.). Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 2.4.2001; Sentiti gli Avv. Gerardo Vesci e Pierino Arru;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento di quello incidentale. Svolgimento del processo Con ricorso del 22 dicembre 1990 TO CA conveniva davanti al Pretore del lavoro di Sassari la Confcooperative-Unione provinciale di Sassari, della quale era dipendente, ed impugnava il licenziamento che gli era stato intimato, deducendo che non gli erano stati comunicati i motivi nonostante la sua espressa richiesta e chiedendo che, dichiarata la nullità del recesso, la convenuta fosse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli le retribuzioni fino al giorno della effettiva riammissione in servizio. Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto, eccependo, in particolare, che nei suoi confronti non era applicabile l'art. 18 della 1. 20 maggio 1970 n. 300, sia perché essa aveva la natura di organizzazione di tendenza, sia perché, al tempo del Mi licenziamento del CA, i propri lavoratori dipendenti non superavano il numero di nove. Con sentenza del 13 febbraio 1992 il Pretore dichiarava il licenziamento illegittimo e, ritenuta l'impossibilità di applicare la tutela reale per avere la convenuta natura di organizzazione di tendenza, condannava la Confcooperative о a riassumere il lavoratore o a pagargli, a titolo di risarcimento del danno, cinque mensilità di retribuzione. Questa pronuncia, impugnata dal CA, veniva confermata dal Tribunale di Sassari con sentenza del 4 settembre 1993, in base al rilievo che, in quanto 3 dedotta per la prima volta nel giudizio di appello, non esaminata la domanda del lavoratore poteva essere rivolta a far dichiarare l'inefficacia del licenziamento. Il CA proponeva ricorso per cassazione con due distinti motivi, che venivano accolti da questa Corte con sentenza n. 7176 del 5 agosto 1996, nella quale veniva enunciato il principio di diritto secondo cui, in caso di licenziamento inefficace per mancata comunicazione scritta dei motivi, anche alle organizzazioni di tendenza si applica la disciplina relativa alla tutela reale. La causa veniva rinviata per un nuovo esame al Tribunale di Tempio Pausania. Riassunta la causa dal CA, il giudice del rinvio, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 28 maggio 1999 condannava la riassunzione del lavoratore, aConfcooperative alla risarcire a quest'ultimo il danno per complessive L. 320.162.249 - calcolato dal giorno del licenziamento fino al 30 luglio 1998, giorno in cui era stato conferito l'incarico al consulente tecnico d'ufficio - e a corrispondergli le retribuzioni dal 31 luglio 1998 al giorno della effettiva riassunzione. Il Tribunale di Tempio Pausania osservava che la Corte di Cassazione, nell'accogliere il primo motivo del ricorso proposto dal CA, aveva escluso in modo espresso che la domanda di inefficacia del licenziamento fosse stata proposta per la prima volta in grado di appello ed affermava che tale domanda era fondata, dovendosi ritenere, in base al principio enunciato nella sentenza emessa dalla Corte, che il licenziamento intimato dalla Confcooperative senza la comunicazione scritta dei motivi non avesse determinato risoluzione del rapporto di lavoro, con il la conseguente diritto del lavoratore a percepire le retribuzioni già maturate. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Mi cassazione la Confcooperative-Unione provinciale di Sassari, che ha dedotto cinque distinti motivi. Ha resistito con controricorso il CA, che ha formulato ricorso incidentale articolato in un unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato una memoria. Motivi della decisione Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza, la riunione dei ricorsi. Con il primo motivo dell'impugnazione principale ricorrente deduce la violazione e la falsa la applicazione degli artt. 18 1. 20 maggio 1970 n. 300, 5 1, 2 1. 11 maggio 1990 n. 108, oltre a vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. ed afferma che il giudice del rinvio non ha considerato che nei suoi confronti non poteva essere applicata la tutela reale, dato che alle sue dipendenze, al tempo del licenziamento del CA, vi erano meno di quindici dipendenti. Questo motivo è inammissibile. Premesso che la sentenza a suo tempo emessa dal quale aveva preso inPretore di Sassari - il soltanto la prima delle due ragioni considerazione sulle quali la convenuta aveva basato la sua contestazione (quella inerente alla organizzazione di tendenza) era stata impugnata dal CA senza che - fosse stata riproposta dalla Confcooperative, come era suo onere e ai sensi dell'art. 346 c.p.c., l'altra ragione (relativa al requisito dimensionale), su tale questione si era ormai formata la preclusione e bene ha fatto, quindi, il giudice del rinvio ad ometterne l'esame. D'altra parte, è noto che l'enunciazione del principio di diritto, contenuta nella sentenza di cassazione per violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, implica la preclusione di tutte le questioni che costituiscono il presupposto logico- " giuridico della pronuncia di annullamento (cfr., fra le tante sentenze, Cass. 18 novembre 1998 n. 11615). Anche per questa ragione, quindi, la questione prospettata dalla Confcommercio e al requisito relativa dimensionale non poteva essere esaminata nel merito dal Tribunale di Tempio Pausania, considerato che nella sentenza n. 7176 del 5 agosto 1996 era stato enunciato, alla fine, un principio di diritto in base ad una ben precisa regola giuridica anch'essa vincolante nel giudizio di rinvio essendo stato statuito che "il - licenziamento privo della comunicazione dei motivi è contrariamente a quanto affermato dai giudicinullo e, di merito, non è soggetto all'esenzione della tutela reale prevista dall'art. 4 della legge 11 maggio 1990 n. 108". Con il terzo motivo del ricorso principale, che in logico deve essere esaminato con priorità ordine rispetto al secondo, la Confcooperative denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 e 8 1. 15 luglio 1966 n. 604, 324, 329, 345, 346, 437 c.p.c., 2909 c.c. e vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostiene che il Tribunale di Tempio Pausania avrebbe errato nell'affermare che la domanda di inefficacia del licenziamento era contenuta in quella di nullità 7 dedotta nel giudizio di primo grado e non era stata, quindi, proposta dal CA per la prima volta nel giudizio di appello, dato che la sentenza del Tribunale di Sassari, "non espressamente annullata dalla Corte di Cassazione", era ormai passata in giudicato. Questo motivo è privo di fondamento. Come ha rettamente deciso il giudice del rinvio, con la sentenza n. 7176 emessa da questa Corte il 5 agosto 1996 erano stati accolti entrambi i motivi del ricorso per cassazione, ivi compreso quello con il quale il CA aveva lamentato che "il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che la dichiarazione di inefficacia del licenziamento fosse domanda nuova e, quindi, inammissibile in grado di appello". La censura ora dedotta, pertanto, deve ritenersi il frutto di una non attenta lettura della sentenza rescindente. Con il secondo motivo (terzo in ordine logico) la ricorrente principale deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 e 8 1. 15 luglio 1966 n. 604 e ulteriori vizi di motivazione (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e lamenta che il Tribunale di Tempio Pausania dalla ritenuta inefficacia del licenziamento legge, nonabbia tratto conseguenze contrarie alla avendo considerato, in base ad un principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11497 del 8 、 $ 23 dicembre 1996, che in caso di omessa comunicazione è ravvisabile la nullità deldei motivi non licenziamento e non può, quindi, trovare applicazione la disciplina dettata dal suddetto art. 8 della legge n. 604 del 1967. Questo motivo è inammissibile. A parte che i principi affermati dalla sentenza n. 11497 del 1996 non sono stati condivisi dalla successiva sentenza n. 508 del 27 luglio 1999, emessa Unite della Corte a composizione del dalle Sezioni giurisprudenziale che, rispetto alla contrasto pregressa giurisprudenza, ne era derivato, il fatto è che la ricorrente non tiene conto della regola dettata dal primo comma dell'art. 384 c.p.c., secondo cui il giudice di rinvio, con l'eccezione dello ius superveniens 0 della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che regola la fattispecie, è tenuto ad uniformarsi al principio enunciato nella sentenza con la quale la Corte accoglie il ricorso per cassazione per violazione o per falsa applicazione di norme di diritto. applicazione di questa regola giuridica, In conforme alla legge deve essere considerata la decisione resa dal Tribunale di Tempio Pausania, dato che, come è stato esposto in narrativa, nella sentenza n. 7176 del 1996 era stato enunciato il principio essendosi verificata secondo cui, nel caso in esame, un'ipotesi di inefficacia del licenziamento a causa della omessa comunicazione scritta dei motivi, trovava applicazione la disciplina della tutela reale. Con il quarto motivo la Confcooperative deduce, sotto un profilo diverso, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 18 1. 20 maggio 1970 n. 300, 1, 2 1. 11 maggio 1990 n. 108, 2, 8 1. 15 luglio 1966 n. 604 e vizi di motivazione (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) ed asserisce che nella motivazione della sentenza il Tribunale ha sostenuto che il licenziamento determinare la risoluzione del non era idoneo a rapporto, mentre nel dispositivo, con evidente " contraddizione, ha condannato la datrice di lavoro alla riassunzione del CA. Questo motivo è infondato. La pronuncia del Tribunale di Tempio Pausania è diretta conseguenza del principio di diritto che era stato enunciato nella più volte indicata sentenza n. 7176 del 1996 emessa da questa Corte, nella quale, come è stato chiarito nella trattazione del precedente motivo del ricorso, era stato affermato che doveva trovare applicazione la disciplina della tutela reale. E non può destare, quindi, meraviglia il fatto che il 10 rapporto di giudice di rinvio, nel rilevare che il 4 potendo il lavoro era destinato a proseguire, non recesso (dichiarato inefficace) incidere sulla sua continuazione, determinandone la risoluzione, abbia condannato la datrice di lavoro a "riassumere", vale a dire a riprendere in servizio, il lavoratore. motivo dell'impugnazione Con il quinto la ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 213, 233 e 437 c.p.c., oltre al vizio di omessa o insufficiente motivazione (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e lamenta che il Tribunale, con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal CA, non abbia preso in esame la sua eccezione relativa all'aliunde perceptum né abbia S emesso alcuna decisione sui mezzi istruttori (richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione e giuramento decisorio) che erano stati da essa in proposito dedotti. Tenuto conto della sua assoluta genericità, questo motivo deve essere dichiarato inammissibile, dal momento che la ricorrente non indica né la fonte di reddito alla quale il CA avrebbe attinto (e quale fosse il complessivo ammontare) né l'oggetto della informazioni da rivolgere alla pubblica richiesta di amministrazione né il contenuto del giuramento 11 1 decisorio asseritamente deferito alla controparte. E ciò rende, da un lato, superfluo l'esame della tesi esposta dal CA, il quale prospetta un ulteriore profilo di inammissibilità in base al rilievo che l'eccezione dell'aliunde perceptum, davanti al giudice del rinvio, sarebbe stata formulata soltanto nella memoria conclusiva e non nella comparsa di costituzione dall'altro, inutile ogni discussione, sotto il ei profilo giuridico, della questione ora dedotta nel ricorso per cassazione. Ciò posto, passando all'esame dell'impugnazione incidentale, con l'unico motivo il CA denuncia la violazione dell'art. 429 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. e lamenta che il Tribunale di Tempio Pausania, nel liquidare le somme dovute dalla controparte a titolo di retribuzioni non corrisposte, abbia omesso di pronunciare sugli interessi (nella misura legale) e sulla rivalutazione monetaria. Questo motivo, con il quale in realtà viene denunciato il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., è fondato. Come giustamente sostiene il ricorrente incidentale, la disciplina degli accessori dei crediti di lavoro, comprendenti gli interessi legali e la 12 rivalutazione monetaria, ha come caratteristica che la liquidazione deve essere effettuata dal giudice d'ufficio, senza necessità di una apposita domanda nonché di un atto di messa in mora da parte dell'interessato e indipendentemente dall'accertamento dell'elemento della colpa del datore di lavoro (v., fra le tante sentenze, Cass. 28 dicembre 1998 n. 12857). In applicazione di questo principio di diritto, si deve ritenere esistente il vizio di omessa pronuncia, non essendo stati dal Tribunale liquidati, come era suo preciso dovere, gli accessori del credito di lavoro. conclusione di tutti i rilievi svolti, deve A rigettato il ricorso principale, deve essere essere accolto il ricorso incidentale e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione a tale ricorso. Essendo stato il ricorso incidentale accolto per vizio di omessa pronuncia, la causa non può essere decisa nel merito, ma deve essere rinviata ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Cagliari e che dovrà uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato sulla disciplina degli accessori dei crediti di lavoro. Il giudice del rinvio provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
13 La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Cagliari, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 2 aprile 2001 Il Presidente: luami ما تسمسيل texythion Com Il Consigliere estensore: من Still I D , O L IL CANCELLIERE A L S 0 Depositato in Cancelleria O S 1 3 B A . 3 I T T oggi, 25 MAG. 2001 9 , D R A : 'A A S T E N L S P L S E O 3 I P D :7 % IN IL CANCELLIERECOANE I M 8 I U S : G 1 N A 1 E A D S D E E I I T A G , N G O S E E R S T T E L S N I E G I A E L D R L O E D 14