Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/1998, n. 776
CASS
Sentenza 5 marzo 1998

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Massime1

Il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni mezzo di impugnazione sia in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni sia perché si tratta di provvedimento meramente ordinatorio di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti restano limitati all'ambito dell'ufficio e assolvono alla funzione di conservare il prestigio dell'amministrazione della giustizia e la fiducia dell'opinione pubblica nella imparzialità dei giudizi. Tale regime non menoma i diritti della difesa, potendo la parte proporre tempestivamente dichiarazione di ricusazione, la cui decisione è emessa all'esito di una procedura in contraddittorio ed è impugnabile mediante ricorso per cassazione ex art. 127 cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1La Corte costituzionale sulle incompatibilità derivanti dalla
    Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Una nuova pronuncia della Corte costituzionale - l'ennesima - sul tema della incompatibilità del giudice penale. A conti fatti, e se si escludono alcuni risvolti concernenti le regole del giudizio incidentale di costituzionalità, l'approdo della Corte vale semplicemente a ribadire conclusioni già raggiunte in precedenti occasioni. Tuttavia, nella specie, la Consulta si è trovata a fronteggiare una pluralità di quesiti, di complessa e sofferta costruzione, tali da spostare l'attenzione, in via quasi prevalente, sul tema dei rapporti interni agli uffici giudiziari, che chiaramente domina la logica dell'ordinanza di rimessione. La situazione di partenza era banale. Un giudice …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/1998, n. 776
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 776
Data del deposito : 5 marzo 1998

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