Sentenza 27 giugno 2007
Massime • 1
Il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l'impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2007, n. 41834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41834 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 27/06/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1053
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 002489/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FI AN, N. IL 16/04/1973;
2) DE AN LO, N. IL 31/07/1972;
3) LI SI, N. IL 26/12/1977;
avverso SENTENZA del 08/06/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori Avv.ti (Ndr: testo originale non comprensibile) e (Ndr: testo originale non comprensibile).
OSSERVA
Con sentenza del Tribunale di Frosinone, del 7 luglio 2004, LI ON e CH DA sono stati ritenuti responsabili, in concorso con altri, dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, commi 1 e 2, artt. 73 e 80 (capi A e B sub 2 e 7 per LI e sub 5 e 9 per CH), ed ancora De EL AO dei reati di cui al predetto D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 12, comma 9, (capi D ed E sub 2) e condannati, i primi due, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata, e con la continuazione, alla pena di sette anni, sei mesi di reclusione e 45.000,00 Euro di ammenda, il terzo, riconosciute le attenuanti generiche. alla pena di un anno reclusione e 2.000,00 Euro di ammenda, quanto al capo D), e di quattro anni, due mesi di reclusione e 25.000,00 Euro di multa, quanto al capo E), e quindi, complessivamente, alla pena di cinque anni, due mesi di reclusione e 27.000,00 Euro di multa. Il tribunale ha ritenuto che dagli elementi probatori acquisiti, in particolare, dai contenuti delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, dalle attività di appostamento poste in essere dalla PG, dai sequestri di sostanze stupefacenti, con conseguenti arresti di taluni degli imputati, fosse emersa la piena operatività di un'organizzazione criminale finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti e la partecipazione alla stessa del LI e del CH, ed inoltre il coinvolgimento dei tre predetti imputati nei singoli episodi di detenzione e di cessione rispettivamente contestati.
Su appello, avverso tale decisione, proposto dai tre imputati, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza dell'8 giugno 2005, ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto dal De EL e, in parziale riforma della decisione dei primi giudici, esclusa l'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2, ha ridotto a sei anni, quattro mesi di reclusione e 28.000,00 Euro di multa la pena inflitta al LI ed al CH. La corte territoriale, dopo avere dichiarato inammissibile l'appello del De EL, tardivamente proposto il 4 gennaio 2005 - ben oltre il termine di 45 giorni decorrente dal 5 ottobre 2004, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata il 7 luglio 2004, con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, avvenuto nei termini previsti - ha esaminato le questioni preliminarmente poste dagli altri due imputati in ordine all'utilizzabilità delle conversazioni, telefoniche ed ambientali, intercettate. La questione è stata segnalata sotto diversi profili: a) dell'incompetenza funzionale, eccepita dal CH, ex art. 328 c.p.p., comma 1 bis, del Gip presso il Tribunale di Frosinone che ha emesso i decreti autorizzativi delle intercettazioni delle conversazioni ambientali svoltesi all'interno delle autovetture in uso allo stesso CH ed al IL, altro indagato, sul rilievo che la configurabilità del delitto associativo, e quindi la competenza del Gip distrettuale del Tribunale di Roma, appariva evidente fin dall'informativa del 28.5.01; b) della violazione dell'art. 268 c.p., comma 1, (in relazione all'art. 89 disp. att. c.p.p.) e art. 271 c.p.p., per l'omessa indicazione, nei verbali d'intercettazione, dei nominativi di personale di P.G. che vi aveva preso parte, sollevata dal LI e dell'assenza, nei verbali, della sottoscrizione dell'agente di PG, con conseguente inesistenza dell'atto, sollevata dal CH.
Quanto alla prima delle questioni sollevate, la predetta corte ha rilevato come gli elementi acquisiti al momento dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi, in particolare con l'informativa del 28.5.01, non consentissero ancora di ipotizzare l'esistenza dell'associazione, in realtà concretamente rivelatasi solo successivamente, grazie ai contenuti delle conversazioni intercettate ed agli esiti dell'attività di PG delegata (appostamenti, sequestri di stupefacente) che hanno permesso di rilevare gli stabili collegamenti tra i diversi indagati ed i rispettivi ruoli all'interno dell'organizzazione. In ogni caso, ha osservato ancora la stessa corte, indipendentemente da tali considerazioni, l'emissione del decreto da parte del giudice incompetente non ha inciso in alcun modo sulla validità del provvedimento in virtù del disposto dell'art. 26 c.p.p., comma 1, il quale prevede che l'inosservanza delle norme sulla competenza non producono l'inefficacia delle prove già acquisite.
Quanto alle ulteriori questioni sollevate, la corte distrettuale ha richiamato le argomentazioni svolte, sui vari punti, dal primo giudice, alle quali ha rinviato, ulteriormente rilevando, con riguardo al tema della sottoscrizione del verbale: che unico è il verbale indicato nell'art. 268 c.p.p., comma 1, che esso deve essere necessariamente predisposto al termine delle operazioni d'intercettazione, che non occorre che esso sia sottoscritto da tutti coloro che vi abbiano preso parte, ciò non essendo previsto dalla legge, anzi addirittura escluso dall'art. 89 disp. att. c.p.p. (laddove si prescrive solo che siano indicate nel verbale le persone che a tali operazioni hanno preso parte), mentre l'omessa menzione dei nomi di costoro rappresenta mera irregolarità che non incide sulla validità dell'atto, che può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 142 c.p.p.. Quanto al merito, la corte d'appello ha ribadito l'affermazione di responsabilità del LI e del CH in ordine ai delitti contestati, richiamando, con riguardo al primo, la deposizione dell'ispettore Magliocchetti nonché i contenuti, ritenuti significativi e di univoca interpretazione, delle conversazioni ambientali, intercettate sull'autovettura del IL, e telefoniche, con riguardo al secondo, le numerose conversazioni, ambientali e telefoniche, intercettate, il cui contenuto è stato dai giudici del merito interpretato quale sicuro indice dell'intraneità dell'imputato all'organizzazione criminosa in questione e della sua partecipazione agli specifici episodi di acquisto, detenzione e cessione della droga.
Confermata, quindi, la responsabilità dei due imputati, la corte del merito, in accoglimento di specifico motivo da costoro proposto, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 ed ha determinato la pena nei termini sopra specificati.
Avverso tale decisione ricorrono i tre imputati.
1) De EL AO deduce: a) inosservanza o erronea applicazione delle norme penali e processuali, in relazione agli artt. 544 e 585 c.p.p., con riguardo alla decorrenza dei termini per proporre impugnazione: b) inosservanza erronea applicazione delle norme penali, in relazione alla L. n. 742 del 1969, art. 1 in materia di sospensione dei termini processuali in periodo feriale, c) mancanza di motivazione e inosservanza di nonne penali, circa l'appello proposto con comunicazione di pugno dell'imputato e da questi inviata a mezzo posta alla cancelleria del tribunale, distinta dall'impugnazione proposta da difensore. Sostiene il ricorrente che erroneamente la corte territoriale ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello dallo stesso proposto, non avendo considerato che il giudice di primo grado si era riservato di depositare la motivazione entro 90 giorni dal 7 luglio 2004 e che a tale termine avrebbero dovuto aggiungersi i giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre durante i quali opera la sospensione dei termini per il periodo feriale. In ogni caso, rileva ancora il ricorrente, dagli atti risulta che l'imputato aveva, personalmente e tempestivamente, proposto impugnazione, comunicata per posta alla cancelleria del tribunale;
circostanza della quale la corte d'appello non ha tenuto alcun conto.
2) LI ON deduce: a) violazione di nonne processuali, specificamente degli artt. 267, 268, 269, 271, 134, 136, 142 c.p.p. e art. 89 disp. att. c.p.p.; in particolare - richiamate le disposizioni in tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione, di conservazione della documentazione relativa, di divieti di utilizzazione, nonché di documentazione degli atti, di contenuti e sottoscrizione dei verbali, in specie di quelli che riguardano dette operazioni - il ricorrente rileva come, nel caso di specie, non risultino compiutamente individuati gli impianti utilizzati per le intercettazioni e sia stata omessa l'indicazione, sul verbale e sui R.I.T., dei nominativi dei singoli operatori: donde l'inutilizzabilità dei verbali di intercettazione;
b) mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata;
sotto tale profilo deduce il ricorrente che il giudice di primo grado, con riguardo ai vizi dei verbali relativi alle intercettazioni, ha erroneamente richiamato una sentenza di questa Corte (ric. Querci) per affermare che il tribunale non aveva alcun obbligo di procedere, d'ufficio, all'acquisizione dei verbali, laddove detta sentenza si riferiva ai decreti di autorizzazione, non ai verbali;
segnala ancora l'erroneità dell'affermazione dello stesso tribunale secondo cui la mancata sottoscrizione del predetto verbale non determinerebbe alcuna nullità, ciò in violazione dei principi affermati da questa Corte (SU n. 17/2000; c) mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto associativo;
rileva, in particolare, il ricorrente il carattere di episodicità e di marginalità della partecipazione dell'imputato a detta associazione, emergente anche dallo scarso numero di conversazioni nelle quali è rimasto intercettato;
del tutto assente, inoltre, sarebbe la prova della consapevolezza e della volontà dell'imputato di essere partecipe di un'organizzazione criminale;
d) ancora vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed ancora al trattamento sanzionatorio, in relazione ai quali la corte territoriale non avrebbe preso in esame gli elementi di fatto e di diritto esposti dalla difesa.
3) ET DA deduce: a) mancata applicazione dell'art. 38 c.p.p., comma 1 bis, in relazione all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis,
con conseguente disapplicazione dall'art. 267 c.p.p. e art. 271 c.p.p., comma 1, e mancata dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, quantomeno a partire del giugno 2001; in subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 c.p.p. per violazione dell'art. 15 Cost. e art. 25 Cost., comma 1;
rileva il ricorrente che dall'esame complessivo dell'informativa del 28.5.01 - e non solo delle poche espressioni riportate nella sentenza impugnata - emergeva chiaramente che, fin da quella data, era stata segnalala l'esistenza di un gruppo criminale dedito stabilmente al traffico internazionale di sostanze stupefacenti organizzato dal IL in collaborazione con altri complici italiani e con malavitosi albanesi che lo approvvigionavano e dei quali si era conquistata la fiducia. I complessivi riferimenti, contenuti nell'informativa in questione, allegata in copia al ricorso, con richiami al "gruppo" che partecipava al losco traffico ed agli "approvvigionamenti" non lascerebbero dubbi circa la reale portata dell'indagine che andava ben oltre l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e che coinvolgeva condotte riconducibili sub art. 74, in relazione a quale la competenza funzionale apparteneva al Gip distrettuale di Roma;
errato sarebbe, inoltre, a giudizio del ricorrente, il richiamo, contenuto nella sentenza, all'art. 26 c.p.p., la cui lettura non può che essere rapportata al dettato costituzionale, in particolare all'art. 15 Cost. e art. 25 Cost., comma 1, secondo cui la limitazione dei diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali quella della riservatezza, è consentita solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge, tra le quali non può non ricondursi il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, nel caso di specie violato;
una diversa interpretazione della norma non sottrarrebbe l'art. 26 c.p.p. ad una censura di incostituzionalità, pure sollevata in via subordinata, ex art. 15 Cost. e art. 25 Cost., comma 1; b) mancanza e manifesta illogicità
della motivazione in punto di conferma della responsabilità, per avere la corte territoriale del tutto omesso di esaminare il puntuale ed argomentato gravame dell'imputato: donde il vizio di motivazione dedotto;
in particolare, la vicenda del viaggio a Milano del ricorrente in compagnia di altri personaggi coinvolti nel processo, tra i quali il IL, è stato ritenuto dai giudici del merito significativo in direzione della tesi d'accusa, laddove avrebbe dovuto essere accertata la natura di tali rapporti, non rinnegati dall'imputato, ma dichiarati di semplice amicizia e del tutto avulsi da qualsiasi tipo di "affare" che il IL, in quella o in altre occasioni, doveva concludere;
estraneità, dunque, del CH rispetto alle attività delinquenziali del IL, peraltro emergenti dall'esame di numerose conversazioni intercettate, dalle quali appariva evidente l'estraneità del ricorrente rispetto alla vicenda delittuosa in questione.
Concludono, quindi, i ricorrenti, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
1) De EL AO.
Pur articolata in tre diversi motivi, unica appare la doglianza proposta dal ricorrente, relativa all'inammissibilità, per tardività, dell'appello, dichiarata dalla corte territoriale, che tuttavia non avrebbe tenuto doverosamente conto, a giudizio del ricorrente, del periodo di sospensione dei termini processuali di cui alla L. n. 742 del 1969, art.
1. La censura è certamente infondata alla luce della quasi unanime giurisprudenza di questa Corte che, in proposito, ha affermato che:
"Il termine entro il quale il giudice è tenuto a redigere la motivazione della sentenza a nonna dell'art. 544 c.p.p., comma 2, non è soggetto alla disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il deposito della sentenza in periodo feriale, nel prescritto termine fissato dalla legge o dal giudice, tiene luogo di notifica per il P.M. e per gli imputati non contumaci. È, quindi, dalla scadenza di tale termine che, in base al meccanismo automatico del nuovo codice, incomincia a decorrere per dette parti il relativo termine d'impugnazione, il quale soltanto rimane soggetto all'eventuale sospensione in periodo feriale" (per tutte, Cass. n. 8046/95). Irrilevante è, peraltro, la comunicazione, a firma dell'imputato e datata 26.7.04, con la quale lo stesso De EL, a pochi giorni dalla sentenza di primo grado, ha dichiarato di proporre appello. In realtà, a prescindere calle perplessità che nascono dalla mancanza dell'attestazione di ricezione della predetta dichiarazione da parte della competente cancelleria e dall'evidente correzione dell'ufficio destinatario della stessa (Tribunale di Frosinone al posto del Tribunale del riesame di Roma), deve rilevarsi come tale dichiarazione non solo manchi del tutto di argomentazioni a sostegno dell'appello, ma sia stata redatta ben prima del deposito della sentenza impugnata. Circostanza che ne determina l'inammissibilità, alla stregua del principio affermato da questa Corte, secondo cui:
"È inammissibile l'impugnazione proposta prima del deposito della sentenza oggetto del gravame, non essendo ipotizzatale una critica specifica della sentenza impugnata prima ancora di conoscerne le argomentazioni in fatto e in diritto in essa apprezzate e sulle quali la critica gravatoria deve appuntarsi". (Cass. n. 4787/00). 2) LI ON.
A) Palesemente infondato è il primo dei motivi proposti, con il quale il ricorrente, riprendendo questioni già ampiamente dibattute e definite dai giudici di primo e di secondo grado, eccepisce l'inutilizzabilità dei verbali delle intercettazioni per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 1 - in relazione all'art. 89 disp. att. c.p.p. - e art. 271 c.p.p. per l'omessa indicazione, nei singoli verbali di inizio e fine delle operazioni e sui r.i.t., dei nominativi del personale di PG che ha preso parte alle operazioni di captazione.
Tali censure non possono trovare accoglimento in ragione, anzitutto, della loro evidente genericità. In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, questa Corte ha, invero, affermato che, "qualora venga eccepita in sede di legittimità
l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentili dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall'art.267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3 (art. 271 c.p.p., comma 1),
è onere della parte indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consentito alla S.C. di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato" (Cass. n. 33700/05; nello stesso senso:
n. 2375/06, n. 32747/06). Si sostiene, in particolare, che in considerazione dei limiti intrinseci del giudizio di cassazione, allorché si prospetti al giudice di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in quanto eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge, ovvero senza che siano state osservate le disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, o anche di quelle eseguite oltre i termini consentiti, l'eccezione può essere esaminata solo se l'atto inutilizzabile, o dal quale consegue l'inutilizzabilità, non solo sia stato specificamente indicato, ma sia stato altresì concretamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. Se è vero, infatti, che a questa Corte è consentito accedere agli atti del fascicolo processuale allorché il ricorrente segnali un vizio di natura processuale, è anche vero che tale accesso presuppone l'indicazione dell'atto ritenuto affetto dal vizio dedotto e la presenza dello stesso agli atti del fascicolo. Se invece detta indicazione non viene fornita ovvero, se fornita, l'esame dell'eccezione richiede l'acquisizione di atti o documenti o notizie di qualsiasi genere che non formano parte del fascicolo del procedimento, deve ritenersi - si sostiene, ancora, nelle citate sentenze, i cui contenuti questa Corte integralmente condivide - nel primo caso, che il motivo sia inammissibile per genericità, non consentendo al giudice di legittimità di individuare l'atto affetto dal vizio denunziato;
nel secondo caso, che costituisca onere della parte richiederne l'acquisizione al giudice del merito o, eventualmente, di produrlo in copia nel giudizio di cassazione, non potendosi attribuire al giudice di legittimità il compito di individuazione, ricerca e acquisizione di atti, notizie o documenti, del tutto estraneo ai limiti istituzionali del giudizio di legittimità.
Orbene, nel caso di specie nessuna verifica dei vizi dedotti dal ricorrente è possibile effettuare per difficoltà connesse all'individuazione degli atti richiamati ed asseritamene affetti dai vizi denunciati;
donde l'inammissibilità delle censure proposte in considerazione della loro genericità. L'esigenza di allegazione di tali atti si presentava, peraltro, particolarmente evidente nel caso di specie poiché il giudice di primo grado, nel respingere identica eccezione proposta nel corso del giudizio di merito, già aveva rilevato a mancata produzione ed acquisizione degli atti in questione e sostenuto non esservi obbligo, da parte del giudice, di acquisizione degli stessi al fine di verificare la fondatezza dell'eccezione proposta. Affermazione, quest'ultima, ritenuta impropria dal ricorrente che, tuttavia, anche nella sede di legittimità, non ha ritenuto di adempiere all'onere di allegazione, pur proponendo, sul punto, un autonomo motivo di ricorso (il secondo), sotto il profilo del vizio di motivazione quanto all'interpretazione di una sentenza di questa Corte. Vizio, peraltro, del tutto insussistente, oltre che irrilevante, in considerazione del complessivo contesto motivazionale, elaborato dalla corte territoriale, afferente al tema della sottoscrizione dei verbali. Ulteriore motivo d'inammissibilità, per genericità, delle stesse censure, si pone in relazione alla mancata specificazione, da parte del ricorrente, delle ragioni per le quali l'eventuale fondatezza di dette prospettazioni si ripercuoterebbe negativamente sul giudizio di colpevolezza espresso con la decisione impugnata. È stato, invero, condivisibilmente affermato che la doglianza, nella sede di legittimità, relativa alle modalità di acquisizione della prova, deve contenere specifiche indicazioni circa il rilievo della prospettata irregolarità con riguardo a detto giudizio (Cass. n. 2375/06). In ogni caso, l'eccezione proposta si presenta del tutto infondata nel merito, ove si consideri che sul tema in questione questa Corte ha ripetutamente affermato che: "La sanzione d'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche, stante il principio di tassatività, non può essere dilatata sino a comprendervi l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 89 disp. att. c.p.p., non espressamente richiamato dall'art. 271 c.p.p." (Cass. n.
49306/04). Nella fattispecie, era stata censurata la mancata indicazione, nel verbale delle operazioni, dei nominativi delle persone che avevano preso parte ad esse;
in altra fattispecie (Cass.n. 17504/04) era stata dedotta l'omessa indicazione nel verbale degli estremi del decreto che aveva disposto l'intercettazione e la mancata descrizione delle modalità di registrazione.
Non appare chiaro, infine, se con il motivo in esame l'eccezione d'inutilizzabilità sia stata proposta anche sotto il profilo dell'assenza del decreto motivato del PM per l'espletamento delle attività di captazione in locali diversi da quelli dell'ufficio di procura. Ove così fosse - il richiamo alla sentenza delle S.U. di questa Corte del 31.10.01. sembra lasciarlo intendere -, dovrebbe, comunque, rilevarsi la genericità della censura, nei termini sopra specificati, in relazione alla mancata indicazione degli atti censurati ed alla loro omessa allegazione.
B) Ugualmente infondati sono i restanti motivi di ricorso con i quali vengono dedotte assenza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente con riguardo sia al delitto associativo che al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ed altresì al trattamento sanzionatorio.
Questa Corte ha invero costantemente affermato che il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorché il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l'iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata. Il vizio è altresì presente nell'ipotesi in cui dal testo della motivazione emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta.
Orbene, nel caso di specie il ricorrente, per quanto riguarda il profilo della responsabilità, non prospere, vizi afferenti alla carenza di elementi di giudizio o ad un iter argomentativo carente sul piano logico, ma propone una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito e posto dai giudici del merito a sostegno della propria decisione;
materiale che la corte territoriale ha adeguatamente e con coerenza logica esaminato, e del quale sostanzialmente si propone a questa Corte una rilettura attraverso una serie di considerazioni di merito che sono del tutto estranee al giudizio di legittimità.
Anche con riguardo al trattamento sanzionatorio, il vizio dedotto appare del tutto infondato, ove si consideri che la corte territoriale si è adeguatamente posto il tema della congruità della sanzione, essendo giunta all'esclusione dell'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2 e dunque ad un consistente contenimento della pena inflitta dal primo giudice. Le censure sul punto appaiono, quindi, chiaramente infondate ed al limite della inammissibilità, ove se ne consideri l'estrema genericità dal momento che non specifica il ricevente le ragioni per le quali il giudice avrebbe dovuto ulteriormente ridurre una pena, già inflitta in misura prossima ai minimi edittali.
3) CH DA.
A) Certamente infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'incompetenza del Gip di Frosinone ad emettere il decreto di intercettazione del 1.6.01, allegato in copia al ricorso, e l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate. In realtà, sul punto la corte territoriale ha adeguatamente e correttamente motivato, rilevando come, al tempo dell'adozione del citato decreto, vi fossero elementi indiziari per procedere D.P.R. n.309 del 1990, ex art. 73, non anche per il delitto associativo, la cui configurabilità è emersa solo in esito alle successive, complesse ed articolate indagini. Proprio i contenuti delle conversazioni intercettate, la lettura unitaria e coerente del complessivo materiale probatorio nel frattempo acquisito, hanno consentito una valutazione d'insieme delle diverse condotte dei vari indagati e di inquadrarle nel contesto del reato associativo. A tanto si è giunti, in particolare, solo grazie ai significativi risultati delle collegate attività di PG che hanno permesso il ripetuto sequestro di ingenti quantità di sostanza stupefacente e l'arresto in flagranza di diversi indagati. Proprio le operazioni di appostamento e pedinamento, i numerosi sequestri ed i conseguenti arresti in flagranza, tutti eseguiti in epoca successiva all'adozione del decreto di intercettazione segnalato dal ricorrente, hanno chiarito i collegamenti tra i diversi soggetti coinvolti nelle indagini, hanno consentito di rilevare il costante ripetersi di identiche modalità operative, e dunque di delineare il contesto associativo al cui interno tutti gli indagati si muovevano con ruoli ben precisi e del quale tutti erano consapevolmente partecipi, in coerenza con tali osservazioni, correttamente la corte del merito ha ritenuto del tutto legittimo il decreto del Gip di Frosinone del 1.6.01 ed infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni, telefoniche ed ambientali, allo stesso riferibili. Lo stesso decreto, d'altra parte, non contiene riferimento alcuno ad ipotesi associative, bensì solo all'esigenza di approfondire le indagini in corso con riguardo all'ipotesi delittuosa al tempo ipotizzabile;
mentre il riferimento, contenuto nell'informativa del 28.5.01, pure prodotta in copia, al "gruppo" non può essere interpretato, come vorrebbe il ricorrente, in termini di consapevolezza degli inquirenti di trovarsi alla presenza di un'organizzazione criminale nel senso inteso dal citato art. 74. Invero, come correttamente si sostiene nella sentenza impugnato la presenza di un "gruppo" non consente, di per sè sola, di configurare l'esistenza di un'associazione per delinquere nei termini richiesti, dalla citata norma;
esistenza, peraltro, contestata da taluno degli imputati fin nel giudizio d'appello. Non risponde, poi, al vero la circostanza secondo cui i giudici dell'impugnazione, nell'esaminare la questione, si siano limitati a valutare il concetto di "gruppo";
in realtà, quei giudici sono pervenuti alla richiamata decisione dopo aver preso in esame le complessive emergenze processuali;
dopo avere accertato, cioè, come solo grazie alle diverse operazioni di P.G. ed al materiale indiziario fornito dalle conversazioni intercettate fosse stato possibile inquadrare le diverse condotte osservate nell'ambito della fattispecie associativa. Si deve, in definitiva, concludere per la piena competenza del giudice di Frosinone ad emettere il decreto autorizzativo in questione e per l'infondatezza del motivo proposto sul punto. Tale conclusione rende del tutto superfluo l'esame della questione di costituzionalità proposta dal ricorrente, pur se non può non rilevarsi come questa Corte abbia in passato richiamato il principio generale di conservazione di efficacia delle prove acquisite da giudice incompetente, di cui all'art. 26 c.p.p., proprio con riferimento a provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni (Cass. n. 3011/92 e n. 4714/97); principio richiamato anche dalle SU di questa Corte con sentenza n. 14/94. B) Palesemente infondato è il secondo dei motivi proposti, con il quale viene dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto i profili della mancanza e della illogicità della stessa. In realtà, i giudici dell'impugnazione hanno, anche attraverso il richiamo della sentenza di primo grado, adeguatamente illustrato le ragioni del proprio dissenso, rispetto alle censure proposte nei motivi d'appello, in particolare ricordando: compromettenti contenuti delle numerose conversazioni, telefoniche ed ambientai;
intercettate, talune delle quali, captate all'interno dell'auto dello stesso ricorrente, hanno visto costui diretto interlocutore, i frequenti e sistematici contatti con diversi personaggi coinvolti nella vicenda (IL, LI, BA, TI), gli incontri con cittadini albanesi, pure coinvolti nel traffico, i riferimenti, nello loro conversazioni, a consistenti somme di denaro, la diffusione del traffico, le identiche modalità operative. Circostanze dalle quali quei giudici hanno coerentemente tratto la convinzione che i rapporti tra i vari personaggi andavano ben oltre la progettazione e consumazione dei singoli reati, essendo caratterizzati da un preciso vincolo associativo che ne determinava le condotte. Le censure proposte dal ricorrente, peraltro, appaiono generiche nella parte in cui assertivamente attribuiscono a semplice amicizia i frequenti contatti del ricorrente con il IL, senza tuttavia proporre significati diversi delle conversazioni intercettate ne' giustificare i rapporti dello stesso con altri imputati, specie di quelli le cui responsabilità sono state definitivamente accertate. Mentre l'interpretazione, da parte del ricorrente, dell'episodio del "viaggio a Milano" appare ugualmente assertiva nella parte in cui pretende di attribuirlo al semplice rapporto di amicizia piuttosto che alla comunanza di affari illeciti. L'interpretazione dello stesso, tuttavia, non appare significativo ai fini della decisione, in vista del complesso quadro probatorio che ha legittimamente indotto i giudici del merito ad emettere una decisione di condanna;
proprio tale irrilevanza ha evidentemente indotto il giudice dell'impugnazione a non approfondire particolarmente l'episodio, comunque puntualmente esaminato e coerentemente valutato. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2007