Sentenza 5 maggio 2016
Massime • 1
L'espulsione, prevista dall'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per lo straniero condannato per uno dei delitti ivi richiamati in tema di stupefacenti, può essere disposta, in presenza del necessario accertamento della pericolosità personale, anche nei confronti di chi abbia un rapporto di coniugio con una cittadina italiana, non incidendo tale circostanza sul giudizio di pericolosità.
Commentario • 1
- 1. L'espulsione dello straniero condannato per stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 16 gennaio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2016, n. 38336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38336 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2016 |
Testo completo
38336 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Presidente N. 1191 - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MIRELLA CERVADORO - Consigliere - N. 34735/2015 Dott. LUCIANO IMPERIALI Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA BD N. IL 01/01/1987 avverso la sentenza n. 2893/2014 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del 29/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Roberto Aniello, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Ritenuto in fatto Con sentenza del 31.10.2012, il GIP presso il Tribunale di Bologna dichiarò DI ED responsabile dei reati di cui all'art. 73 co.V dpr 309/90, e lo condannò alla pena di anni uno mesi due di reclusione ed € 2200,00 di multa, applicando altresì la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. Avverso tale pronunzia propose ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, e la Cortedi cassazione annullava la sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione e rinviava a nuovo giudizio sul punto. Il Tribunale di Bologna con sentenza del 29.5.2014 ordinava l'espulsione a pena espiata. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art.606 lett.b) c) e) c.p.p., per errata interpretazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 202, 203 c.p., 86 dpr 309/90, 73 co.5 dpr 309/90 come introdotto dalla l.n.79/2014, 19 co.2 dlvo 286/98, in quanto la legge n.79/2014 ha introdotto al co.5° dell'art. 73 legge stupefacenti un'autonoma figura di reato, e la condizione sopravvenuta di coniuge convivente di cittadina italiana impediva l'espulsione. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile. L'art. 86 T.U. Stup. dispone che lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74 79 e art. 82, commi 2 e 3, del medesimo Testo Unico, a pena espiata, deve essere espulso dallo Stato e che lo stesso provvedimento di espulsione può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal medesimo Testo Unico. La Corte Costituzionale, (sent. n. 58 del 24 febbraio 1995) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 86, comma 1, nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati di cui sopra. E la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte chiarito che, non sussistendo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, una presunzione assoluta di pericolosità, la verifica circa la sussistenza della pericolosità sociale del condannato deve essere compiuta alla luce degli elementi indicati dall'art. 133 c.p., ed essere assistita da adeguata motivazione (Cass.Sez. F, sent.n. 35432/2013, Rv. 255815; Sez.VI, sent.n. 45468/2010, Rv. 248961; Sez.IV, sent.n. 46759/2007, Rv. 238359). Nella specie la sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione in ragione della indubbia pericolosità dell'imputato, il quale, nonostante la giovane età, ha riportato ben quattro condanne per violazione della legge sugli stupefacenti e la prima condanna è intervenuta da parte del Tribunale die Minorenni nel 2006, nonché ulteriori condanne per altri reati, la qual cosa sta a dimostrare come la permanenza sul territorio sia stata utilizzata per intrecciare plurimi rapporti delittuosi e per gestire disinvoltamente traffici illeciti in materia di stupefacenti, e che le condanne riportate e le pene espiate non hanno avuto alcun effetto dissuasivo. Ogni altra considerazione, e in particolare il rapporto di coniugio con un'Italiana, non inficia il giudizio di pericolosità. L'espulsione prevista dagli artt. 235 cod.pen. e 15 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 può, infatti, essere disposta, ricorrendone le condizioni, anche nei confronti dello straniero munito di permesso di soggiorno e convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana, atteso il preminente interesse dello Stato all'allontanamento di una persona che, commettendo reati di una certa gravità, si è rivelata incline a delinquere e, dunque, socialmente pericolosa (v.Cass.Sez.III, Sent. n. 6707/2016 Rv. 266276). Né può accedersi all'interpretazione dedotta dal difensore dell'imputato per cui l'art.86 co.I dpr 309/90 non si riferirebbe all'art. 73 co.V dpr 309/90, trattandosi ora di ipotesi autonoma di reato, in quanto la lettera della norma è a riguardo in equivoca, e fa riferimento ad uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82 commi 2 e 3. Tra essi è sicuramente ricompreso quello di cui al V comma dell'art.73, nessuna rilevanza avendo a riguardo il fatto che il reato sia oggi ipotesi autonoma e non più ipotesi attenuata della norma in questione. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa - (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di millecinquecento euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende. Così deliberato, il 5.5.2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Miretta Cervators Antomo Prestipino hal lew. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 45/08/2016 IL CANCELLIERE Daniele Colapinto CONTE 3