Sentenza 7 giugno 2002
Massime • 1
In tema di testimonianza indiretta, deve considerarsi tassativa l'elencazione dei casi in cui, divenendo impossibile l'esame del soggetto indicato quale fonte primaria (per morte, infermità o irreperibilità), la norma di cui al comma 3 dell'art. 195 cod. proc. pen. consente l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dal testimone "de relato". Ne consegue che, in ogni ipotesi ove la concreta impossibilità dell'esame dipenda da circostanze diverse, e sempre che vi sia stata richiesta di parte per l'audizione del soggetto di riferimento, la testimonianza indiretta deve considerarsi inutilizzabile. (Fattispecie concernente l'utilizzazione delle dichiarazioni "de relato" di adulti i quali avevano raccolto le confidenze di una minore vittima di abusi sessuali, senza che quest'ultima fosse ascoltata, sulla base di relazione peritale che segnalava l'avvio di un meccanismo di rimozione dell'accaduto da parte dell'interessata; la Corte per altro, rilevato che non risultava esservi stata richiesta delle parti per l'esame della persona offesa, ha ritenuto nella specie utilizzabili le testimonianze "de relato").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2002, n. 32144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32144 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento