Sentenza 27 settembre 2017
Massime • 2
Il danno subito dalla pubblica amministrazione per effetto della lesione all'immagine è risarcibile esclusivamente qualora derivi dalla commissione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e non anche qualora sia conseguente alla commissione di reati comuni posti in essere da soggetti appartenenti ad una pubblica amministrazione.
In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è ammessa la costituzione di parte civile per far valere il risarcimento del danno all'immagine arrecato all'ente pubblico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice contabile, in quanto l'art.17, comma 3-ter, legge 3 agosto 2009, n.102, nel prevedere la proposizione dell'azione risarcitoria da parte della Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti nel giudizio erariale, si limita a circoscrivere oggettivamente l'ambito di operatività dell'azione, senza introdurre una preclusione alla proposizione della stessa dinanzi al giudice ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2017, n. 48603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48603 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2017 |
Testo completo
48603-17 . M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 27/09/2017 -Presidente GIACOMO OLNI Sent. n. sez. 1202/2017 Rel. Consigliere - NA PETRUZZELLIS REGISTRO GENERALE EM NA IO N.48159/2016 ALESSANDRA BASSI FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI ER OL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 01/04/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA PETRUZZELLIS udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMERI che conclude per il rigetto del ricorso. udito l'avvocato CENTOFANTI SIRO del foro di PERUGIA, in difesa di AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 LEG. RAPPR. PRO TEMPORE, che si riporta alla propria memoria, insiste nel rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. udito l'avvocato SCIPIO GIOIA MARIA del foro di VITERBO, in sostituzione dell'avvocato MICCI RICCARDO del foro di VITERBO in difesa di LI ER OL, che si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 01/04/2016, ha confermato la pronuncia di condanna penale di ER PA RD emessa dal Tribunale di Terni con provvedimento del 21/05/2015, in relazione al reato di cui agli artt. 314 e 323-bis cod.pen., ed al conseguente risarcimento del danno in favore della Ausl Umbria n. 2, parte civile costituita.
2. Con il ricorso del difensore del RD si eccepisce violazione di norme processuali, per effetto dell'intervenuta omissione di adempimenti previsti a pena di nullità dagli artt 518 comma 2, 522, 604 cod. proc. pen. Si richiama la circostanza che l'imputato, citato a giudizio in relazione ai reati di interruzione di pubblico servizio ed abuso di ufficio, è stato condannato per il peculato d'uso; nel corso del giudizio d'appello è stata eccepita la nullità della diversa contestazione, avvenuta per la prima volta nel corso dell'udienza dibattimentale di primo grado, respinta nel presupposto della mancanza di elementi di novità nell'accusa rimodulata, conclusione che si contesta. Si segnala in senso opposto che la nuova contestazione riguarda fatti -la disponibilità dell'autoambulanza, e la finalità di uso momentaneo del bene, non contenuti nella precedente imputazione- mentre è rimasto immutato solo il richiamo alla qualifica di medico addetto al servizio del 118 rivestita dall'interessato; nell'originaria accusa erano assenti gli elementi tipici del reato ritenuto, individuabili nel possesso del bene, nella sua appropriazione, nel dolo specifico e nella condotta restitutoria, poiché si descrivevano solo le imputazioni di interruzione di pubblico servizio e di abuso di ufficio originariamente contestate.
3. Si denuncia violazione di legge penale riguardo all'erronea individuazione dell'elemento costitutivo del reato ritenuto, individuato nel danno economico o funzionale della pubblica amministrazione, che si assume inesistente, quando, come nel caso concreto, era stato riconosciuto esclusivamente un danno di immagine, l'uso della cosa pubblica ha avuto carattere del tutto estemporaneo.
4. Si denuncia vizio di motivazione della sentenza per il mancato accertamento della lesione alla funzionalità dell'ente a seguito della condotta contestata al RD, e si richiamano nel senso opposto le circostanze di fatto che avrebbero dovuto condurre ad accertare l'insussistenza di lesione della funzionalità del servizio, considerato che nessuna chiamata di emergenza è intervenuta nel lasso temporale nel quale l'interessato ha fatto uso del bene;
si segnala che un tale danno non avrebbe potuto realizzarsi neppure in via potenziale, per le modalità di organizzazione del servizio.
5. In relazione al capo civile della sentenza si eccepisce violazione di legge riguardo: 2 d 5.1. agli artt. 20 cod. proc. pen., 17 comma 30-ter d.l. 01/07/2009 n. 78 e 7 l. 27/03/2001 n. 97 che dispongono in ordine ai modi ed ai tempi attraverso cui la Corte dei Conti è chiamata ad esercitare l'azione risarcitoria per il danno di immagine;
sul punto si richiama la pronuncia delle SSUU della Corte di legittimità, che, facendo applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 355 del 2010, ha escluso la concorrenza di altre forme di giurisdizione, il che comporta la mancanza del potere del giudice ordinario di pronunciare in materia di danni di immagine;
5.2. agli artt. 2043, 2059, 2056, 1226 cod. civ., 1 comma 62 1.06/11/2012 n. 190, 192 cod. proc. pen., ai fini dell'applicazione degli artt. 185 cod. pen. e 539 comma 1 cod. proc. pen., aspetti in relazione ai quali si eccepisce anche vizio di motivazione. Si contesta in particolare l'avvenuta individuazione di un danno patrimoniale di entità non adeguata a quello effettivo, connesso all'utilizzo del mezzo ed al suo consumo, e di un danno di immagine irragionevolmente determinato in misura del tutto sproporzionata, senza indicazione degli elementi di fatto utilizzati quale guida per l'esecuzione di tale operazione, con valutazione sconfinata nell'arbitrio, evidente ove si consideri il sopraggiunto riconoscimento dell'attenuante di lieve entità del fatto.
6. Si censura violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte ha omesso di valutare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. sollecitata con istanza formulata nel giudizio di merito.
7. Da ultimo si segnala vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata riduzione della pena in termini più equi, ai sensi dell'art. 133 cod. pen. in linea con quanto, in maniera argomentata, sollecitato in atto di appello.
8. Con memoria depositata il 29/03/2016 la difesa di parte civile, contrastata preliminarmente l'eccezione inerente all'ammissibilità della costituzione di parte civile per il ristoro dei danni di immagine, mai affrontata nella sede di merito, esclude la fondatezza di tutti i motivi di ricorso e ne sollecita il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 3 с 2. In particolare l'eccezione inerente alla mancata correlazione tra dispositivo e contestazione risulta reiterata negli esatti termini formulati in appello, ignorando le deduzioni svolte al riguardo nella sentenza. Deve quindi ribadirsi che se effettivamente il P.m. formulò richiesta di rinvio a giudizio per i diversi reati indicati in narrativa, nel corso dell'udienza preliminare avvenne la modifica della contestazione, con richiamo alla violazione di cui all'art. 314 cod. pen. immutata la descrizione in fatto che, sia pure non riferendosi testualmente all'impossessamento, richiamava la pubblica funzione ascrivibile all'interessato e l'uso di un bene pubblico, al di fuori del contesto nel quale il pubblico ufficiale era legittimato ad accedervi, con la conseguenza che, fin dalla fase dell'udienza preliminare, emerge l'attribuzione specifica dei fatti fondanti l'accusa. Cosicché, la circostanza che nel corso dell'udienza il P.m. abbia ritenuto di richiamare testualmente il concetto di impossessamento, o la finalità di uso momentaneo, nulla innova rispetto alla pregressa indicazione, considerato, quanto alla finalità, che essa giustifica l'ipotesi di reato meno grave, ma non integra elemento costitutivo della fattispecie di peculato, che, in forza di quanto indicato, era già integralmente descritto. Ne consegue che l'individuazione dell'uso momentaneo del bene, sopraggiunta nella fase dibattimentale, costituisce elemento aggiuntivo favorevole all'interessato, e non può integrare l'ipotesi del fatto nuovo;
per altro verso, essendosi sviluppata l'istruttoria sugli elementi indicati, nessuna violazione del diritto di difesa può intendersi verificato, come si desume dalla mancanza di indicatori in tale senso individuati nel ricorso. Ne consegue che l'eccezione sul punto risulta priva di specificità.
3. Non coglie nel segno anche la contestazione inerente alla qualificazione giuridica del fatto. Contrariamente a quanto prospettato, fin dalla pronuncia di primo grado è stata individuata la presenza di un danno patrimoniale, inerente al consumo di carburante ed all'usura del mezzo, pur dando conto che ben maggiore doveva ritenersi il danno all'immagine. Cosicché il richiamo a precedenti della Corte di legittimità che escludono la natura illecita del momentaneo uso si fondano sull'assunto, non corretto, dell'assenza di un danno patrimoniale, laddove in senso opposto si è accertata l'illiceità della condotta in fattispecie analoghe di uso privato del mezzo di trasporto (Sez. 6, n. 25541 del 21/05/2009, Cenname, Rv. 244287), ove ne sia dimostrata l'assoluta mancanza di connessione dell'utilizzo con la finalità pubblica. Di tale estremo in fatto non appare lecito dubitare nella specie ove si verte nel caso di reiterato utilizzo di un mezzo funzionale alla tempestiva assistenza di pazienti in condizioni di emergenza, che non può in alcun modo rapportarsi, quanto a gravità e capacità di incidenza sulla funzionalità del servizio ad utilizzazione di autovetture pubbliche destinate, in ipotesi allo spostamento di altri funzionari, in relazione alla cui distrazione difficilmente può profilarsi un danno di rilevante gravità, quale quello potenzialmente rinvenibile nell'ipotesi di un tardivo intervento di natura sanitaria.
4. Rispetto alla presenza di un disservizio, l'impugnazione si limita a contestare l'indicazione della distanza intercorrente tra l'ospedale ed il luogo ove venne parcheggiata l'autoambulanza, non confrontandosi con la valutazione di fatto svolta dalla Corte territoriale in merito all'irrazionale indicazione di una distanza misurabile in centinaia di metri, perché nell'ipotesi, inutilmente rischioso sarebbe stato, per il medico allontanarsi con il mezzo invece che a piedi;
su tale ricostruzione logica nessuna censura viene proposta, cosicché l'accertamento dell'allontanamento nei termini verificati nel giudizio di merito non è suscettibile di rivisitazione, posto che è basata non solo sull'utilizzo del materiale di consumo, ma anche sul dato temporale della sottrazione del mezzo. Del tutto estraneo alla valutazione rimessa alla Corte di legittimità è la contestazione inerente alla mancanza di ostacoli concreti allo svolgimento del servizio, per aver provveduto l'interessato a comunicare di essere reperibile la cellulare, posto che nell'ipotesi di emergenza, stante il diverso punto di stazionamento, cosicché in ipotesi, anche eventuali ritardi nell'azione sarebbero stati imputabili all'ente, alla luce dell'ingiustificata situazione di fatto nella quale si sarebbe trovata a fornire il servizio pubblico richiesto. È più che evidente quindi che l'aver il medico preavvertito del suo allontanamento non è cautela idonea ad escludere tale incidenza sulle modalità di espletamento del servizio.
5. Passando alla contestazione inerente alla ritualità dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale non coglie nel segno la censura della parte civile inerente alla formazione del giudicato sulla legittimazione ad agire. Invero, giusta la previsione di cui all'art. 20 cod.proc pen., nell'ipotesi in cui si versasse in una situazione di difetto di giurisdizione, quale quello tratteggiato nel ricorso, tale limitazione dovrebbe essere rilevata di ufficio. Nel merito deve però escludersi la fondatezza della conclusione raggiunta nel ricorso. Il richiamato art. 17 comma 3 ter in esame, invero, si limita a prevedere l'obbligatorio intervento della Procura della Corte dei Conti all'esito del giudizio irrevocabile di responsabilità per i reati contro la pubblica amministrazione, ma non considera preclusa l'azione diretta per danno all'immagine, azionata dalla singola articolazione della P.a. Sulla questione assume rilevo quanto espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 355/10 al fine di rigettare le censure di illegittimità costituzionale sollevate da varie sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con riferimento alla norma in esame, ai sensi della quale "Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97". L'art. 7 richiamato delimita il potere di intervento della Procura della Corte dei Conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato ai soli casi in cui sia intervenuta la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Nella pronunzia richiamata la Corte Costituzionale ha precisato che l'art. 17, comma 30-ter, cit., ha lo scopo di "... circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell'immagine dell'amministrazione imputabile a un dipendente di questa"; la norma, cioè, secondo il Giudice delle leggi deve essere interpretata "... nel senso che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste di responsabilità per danni all'immagine dell'ente pubblico di appartenenza, non è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria". Dunque, secondo il dictum della Corte Costituzionale, soltanto nelle ipotesi in cui ricorrano taluni, specifici reati posti in essere dal pubblico dipendente (peculato, concussione, corruzione, etc.) sarebbe in astratto ipotizzabile una concorrente lesione dell'immagine pubblica;
in tutti gli altri casi non sarebbe ammissibile, in radice, alcuna tutela dell'immagine pubblica. Tale scelta legislativa di limitare i rei e la tipologia dei reati ritenuti rilevanti ai fini del danno all'immagine è stata giudicata, dalla Consulta, non contrastante con i principi della Carta fondamentale. Il legislatore, dunque, ha ammesso la proposizione dell'azione risarcitoria per danni all'immagine dell'ente pubblico da parte della procura operante presso il giudice contabile soltanto in presenza di un fatto di reato ascrivibile alla categoria di "delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
ciò per effetto del richiamo di cui all'articolo 7 della I. n. 97 del 2001 che fa espresso riferimento ai delitti previsti 6 ↓ dal capo primo del titolo secondo del libro secondo del codice penale. Tale disposizione per contro non consente di ritenere che la domanda di risarcimento del danno per la compromissione dell'immagine dell'amministrazione possa essere proposta solo dinanzi alla Corte dei Conti e nell'ambito di un giudizio per responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 103 della Cost Nessuna specifica previsione normativa autorizza quindi a ritenere che si sia inteso prevedere un maggiore ambito operativo alla giurisdizione contabile a discapito di un'altra giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria, emergendo dal testo in esame soltanto il proposito di circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell'immagine della amministrazione. Né tale interpretazione sistematica può dirsi superata dal testo della disposizione invocata che, come dimostra la sua genesi progressiva, aveva solo la funzione di predeterminare i casi di iniziativa della Procura della Corte dei conti per danno all'immagine, non quella di individuare una preclusione alla giurisdizione ordinaria, che non si rinviene nella lettera della norma, malgrado la rilevanza di una diretta incidenza sul libero esercizio dei diritti soggettivi, che richiederebbe, quanto meno, proprio per la natura eccezionale della giurisdizione speciale, una previsione espressa, sulla base dei principi di cui agli artt. 102 e 103 Cost. Come è già stato rilevato da precedente sul punto deve sulla base di tali principi optarsi per l'interpretazione dell'art. 17 comma 30 ter cit. secondo cui il legislatore non abbia inteso prevedere un maggiore ambito operativo alla giurisdizione contabile a discapito di altra giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria, ma soltanto circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell'immagine dell'amministrazione, che si profila solo in presenza di una lesione dell'immagine della stessa ascrivibile ad un suo dipendente (Sez. 3, n. 5481 del 12/12/2013 - dep. 04/02/2014, P.C., Refatti e altri, Rv. 259132), condizione presente nel caso di specie. Ne consegue che pienamente ammissibile debba valutarsi la costituzione di parte civile, stante l'infondatezza dell'eccepito difetto di giurisdizione. Per contro manifestamente infondata è l'eccezione di violazione di legge, rapportata al disposto dell'art. 1 comma 62 I. 6 novembre 2012, n. 190 che si occupa di porre un limite di riferimento alla quantificazione del danno all'immagine ove definito all'interno del giudizio contabile dinanzi alla corte dei Conti e pertanto costituisce parametro limitativo dell'accertamento del danno in sede non ordinaria. 7 6. Infondate in quanto di mero fatto risultano le censure inerenti alla valutazione equitativa del danno, patrimoniale e non che, come già richiamato, ha subito una duplice valutazione conforme nei due gradi di giudizio rispetto alle quali le censure formulate tendono a sollecitare un'autonoma valutazione, preclusa in questa fase;
e nella specie, con riferimento al danno patrimoniale correttamente la parte civile ha richiamato il petitum illustrato in primo grado, ove si riferiva anche al costo orario dell'attività di lavoro del medico e degli infermieri sottratti in quel lasso temprale alla loro attività di lavoro elementi ai quali, sulla base del principio della domanda, doveva essere parametrato il danno economico, deduzioni in relazione alle quali nulla in senso opposto risulta eccepito dall'obbligato, rispetto alle quali quindi deve essere valutata la congruità della somma liquidata in € 200, non sproporzionata a tale voce di danno. Alle stesse conclusioni deve giungersi anche per quel che riguarda la quantificazione del danno all'immagine, posto che il rilievi in fatto opposti dall'interessato a fondamento delle sue censure, non si confrontano con le specifiche circostanza emerse in merito alla sua presenza in divisa in locali pubblici, intento in attività chiaramente non attinenti alla funzione di servizio, cosicché, stante la natura pubblica dei luoghi frequentati non era necessaria la dimostrazione della presenza di un imprecisato numero di persone, insita nella funzione stessa dei luoghi, in relazione alla quale deve valutarsi la potenzialità lesiva della condotta ma al più la dimostrazione che, per circostanze accidentali e previamente conoscibili tali luoghi fossero al quel momento deserti, così da poter escludere ogni ricaduta negativa di immagine dell'ente pubblico. Sulla base di tal considerazione e del concreto svolgimento dei fatti, come ricostruiti in sentenza, a fronte dell'avvenuta individuazione di circostanze di fatto suscettibili di propagare il disdoro riveniente dalla condotta tenuta, individuate in atto di appello, si contesta in ricorso la presenza degli elementi di fatto evidenziati, quali la chiara percepibilità della violazione del dovere di ufficio, senza allegare elementi di segno contrario ai quali la Corte avrebbe dovuto rapportarsi, cosicché la censura sull'ampiezza della motivazione al riguardo risulta infondata.
7. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. ed alle censure sull'entità della pena. Quanto al primo profilo, se deve convenirsi che, a fronte di una specifica richiesta in argomento, non è stata fornita giustificazione diretta, tuttavia non 8 può che richiamarsi la genericità dei motivi sulla base dei quali era rivendicata la sua applicazione, a cui ostava anche la presenza di due comportamenti di natura analoga, che preclude l'accertamento di una condotta non abituale, presupposto legittimante della causa di non punibilità, costituito dalla occasionalità della violazione (Sez. 3, n. 29897 del 28/05/2015, Gau, Rv. 264034e successive C conformi tra cui, da ultimo Sez.2, Sentenza n.1 de 15/11/2016, dep. 02/01/2017, Cattaneo, Rv.268970). Anche la censura sulla pena risulta espressa nell'atto di gravame in maniera del tutto generica: bisogna considerare che all'interessato è stato applicato il minimo edittale, con riduzione della sanzione di un terzo, per effetto dell'attenuante riconosciuta;
il successivo aumento di due mesi, a fronte della possibilità di aumento della sanzione fino al triplo, ed all'assoluta identità della gravità degli episodi risulta del tutto congrua, e tale valutazione non appare scalfita da considerazioni di merito che richiedessero una più ampia argomentazione, vertendo le censure su una pretesa eccessività della sanzione contraddetta dal mantenimento dell'aumento in entità notevolmente contenuta rispetto ai criteri legali, condizione nella quale l'onere argomentativo si affievolisce.
8. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, in questo grado, che, in considerazione della natura e qualità delle questioni trattate, e dell'attività svolta, anche con il deposito di memoria, appare equo determinare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) Umbria 2, che liquida in complessivi euro cinquemila per onorari, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA. Così deciso il 27/09/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente acomo PAni Anna Petruzzellis DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 23 OTT 2017 CA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO T I Pieta Esposito O N E