Sentenza 7 giugno 2002
Massime • 1
La mancata previsione normativa di un organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia, per ciò solo, vietata la costituzione, e che sia preclusa ai soci - qualora questi siano chiamati ad esprimere il proprio "consenso" nelle materie di cui agli artt. 2252, 2275, 2301, 2257 comma secondo, 2258 comma secondo, 2322 comma secondo - la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare, appunto, ai sensi delle norma citate, all'unanimità ovvero a maggioranza. Ne consegue che l'adozione del metodo assembleare per le deliberazioni sociali - da ritenersi del tutto legittimo - comporta che, quanto alla disciplina della validità/invalidità di tali atti deliberativi, debba farsi applicazione dei principi generali sulle patologie degli atti negoziali plurisoggettivi (esclusa, per converso, l'applicabilità degli artt. 2377 e 2379, dettati con specifico riferimento alle sole delibere delle società per azioni), di talché, dalla eventuale violazione di norme imperative (quale quella di cui all'art. 2252 cod. civ., specificativa del principio generale di immodificabilità del contratto senza il consenso di tutti i contraenti), discende senz'altro la nullità della delibera societaria, ex art. 1418 cod. civ..
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L'invalidità delle delibere assembleari può essere determinata dalla violazione di norme che regolano il procedimento assembleare o da vizi che riguardano il contenuto della delibera. Anche per le deliberazioni assembleari opera la tradizionale distinzione fra nullità ed annullabilità della disciplina dei contratti. Le cause di nullità o di annullabilità delle delibere e la relativa disciplina sono però delineate in modo autonomo e parzialmente diverso rispetto all'invalidità negoziale, dando vita ad un sistema speciale che la riforma del 2003 ha profondamente modificato. I motivi ispiratori di fondo dell'attuale disciplina possono tuttavia essere compresi solo facendo un passo indietro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2002, n. 8276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8276 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Presidente -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. IU SALMÈ - Consigliere -
Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI IA NA in ISAIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ATTILIO FRIGGERI 82, presso l'avvocato MARIO FIANDANESE, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
LI ALGHERESE di IU NI Sa, CENTRAL RESIDENCE Srl;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 03680/00 proposto da:
LI ALGHERESE di IU NI Sas, già LI ALGHERESE di TO EA NI Sas, già LI ALGHERESE di NT NI Sas, in persona del socio accomandatario, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato DARIO DI GRAVIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO CESARACCIO, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NI IA NA in ISAIA, CENTRAL RESIDENCE Srl;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^ 03681/00 proposto da:
CENTRAL RESIDENCE Srl, già CENTRALE RESIDENCE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato DARIO DI GRAVIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO DI PIETRO, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NI IA NA in ISAIA, LI ALGHERESE di IU NI Sas;
- intimati -
avverso la sentenza n. 208/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI, depositata il 27/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2002 dal Consigliere Dott. IO Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Fiandanese, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AN MARTONE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale;
l'assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21 luglio 1983, CA AM OV, socia accomandante della "S.a.s. LI SE di CA AN AN, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari la indicata società, in persona dell'amministratore in carica, chiedendo che fosse annullata la delibera del 14 giugno 1983 con la quale l'assemblea dei soci aveva disposto la vendita dell'immobile sociale, sito in Alghero via Lo Frasso, alla società Central Residence S.p.A..
A fondamento delle sue pretese esponeva:
- che la società era sorta per l'esercizio dell'attività molitoria e che a seguito della modifica dell'atto costitutivo, intervenuta in data 27.5.1961, oggetto della stessa era la "trasformazione dell'immobile sito in Alghero, via Lo Frasso, da mulino in pensione - albergo e la sua conseguente gestione";
- che lo scopo sociale era stato perseguito fino a qualche anno prima, allorché la società aveva cessato ogni attività alberghiera ed i soci avevano ipotizzato il suo scioglimento attraverso la prescritta liquidazione;
- che con quella delibera - assunta oltretutto con il voto dell'allora socio accomandatario CA AN, il quale era anche socio della Central residence S.p.A. - erano stati violati l'art. 2323 c.c. e l'art. 7 dell'atto costitutivo, il quale così statuiva:
".....tuttavia, ove per qualunque motivo i soci d'accordo ritengano venuto meno l'interesse a proseguire l'oggetto sociale, la società verrà sciolta anticipatamente, previa nomina di un liquidatore da nominarsi d'accordo e in difetto dal Presidente del Tribunale di Sassari".
Poiché la vendita del fabbricato, che costituiva appunto l'unica attività sociale, esulava completamente dai poteri dell'amministratore unico, quest'ultimo stante l'impossibilità della società (con decorrenza dal 1980) di raggiungere lo scopo sociale, avrebbe dovuto procedere alla messa in liquidazione della stessa, previa nomina di un liquidatore cui affidare il compito di: 1) provvedere al pagamento di tutte le passività sociali;
2) formare il bilancio;
3) proporre quindi la divisione fra tutti i soci del patrimonio sociale.
Con un secondo atto di citazione, notificato il 9 e il 10 agosto 1983, la CA conveniva nuovamente in giudizio davanti allo stesso Tribunale la S.a.s. Molini SE di AN DR CA e la Central Residence S.p.A., entrambi in persona dei rispettivi legali rappresentanti, chiedendo che venisse dichiarato assolutamente nullo o, in subordine, che fosse annullato, il contratto 4.7.1983 con cui la prima società aveva promesso di vendere alla seconda l'immobile di via Lo Frasso per il corrispettivo di L.
4.00.000.000 lordi. A sostegno di questa domanda, la CA ripercorreva le vicende della società già narrate nel precedente atto di citazione e faceva osservare che il socio accomandatario, pur essendo titolare di azioni pari al 50% del capitale sociale della Central Residence S.p.A. e portatore quindi di un proprio interesse in conflitto con quello della società rappresentata, in sede di delibera assembleare del 14.6.1983 non si era astenuto dalla votazione;
non solo, ma aveva ammesso a parteciparvi la propria moglie AR ES, che non era socia della LI SE ed era anzi Sindaco della Central Residence S.p.A.. Faceva ancora osservare che il danno arrecato alla società e ai suoi diritti di socia accomandante a causa del bassissimo prezzo convenuto per la compravendita e della determinazione di scadenze lontane per il pagamento non poteva essere posto in dubbio.
In corso di causa decedeva il socio accomandatario.
Con un terzo atto di citazione dell'11 luglio 1984, la CA conveniva in giudizio la S.a.s. LI SE di CA NI, in persona dell'amministratore in carica, nonché AR ES, CA PE, CA AR GI, CA IO e CA NA chiedendo che venisse annullata l'ammissione di AR ES quale socia accomandante della anzidetta società. In questo giudizio di costituivano la S.a.s. LI SE di CA NI, nonché AR ES, CA IO, CA PE e CA AR GI chiedendo il rigetto della domanda in base al rilievo che la maggioranza dei soci aveva espressamente consentito e che la AR acquistasse la quota del socio deceduto. Con un quarto atto di citazione, notificato il 21 marzo 1985, la stessa attrice conveniva nuovamente in giudizio la predetta società, in persona del legale rappresentante, chiedendo che fosse annullata la delibera 23.2.1985 con la quale era stato conferito mandato alla socia accomandataria CA NI di stipulare con la Central Residence S.p.A. l'atto pubblico di compravendita del fabbricato sociale di via Lo Frasso n. 12.
Deduceva che la delibera era illegittima per i seguenti motivi:
a) perché era stata adottata con il voto favorevole sia di AR ES, moglie dell'ex socio accomandatario, portatrice del diritto di proprietà della metà del capitale sociale della società acquirente, sia di CA PE, socio accomandante della LI SE e Consigliere Delegato in carica della Central Residence S.p.A.; b) perché la commistione di interessi tra la società venditrice e quella acquirente aveva fatto sì che un fabbricato di mq.
2.000 circa venisse venduto per un prezzo globale lordo di L. 400.000.000 contro un valore di mercato di L. 1.600.000.000, con la conseguenza che la sua quota era attualmente di L. 32.000.000 nette, anziché di L. 160.000.000; c) perché non si era tenuto conto della circostanza che, prima ancora di procedere alla compravendita del fabbricato sociale, la società doveva essere messa in stato di liquidazione.
Riunite le cause, il tribunale adito:
1) dichiarava l'inefficacia delle delibere adottate dall'assemblea dei soci della LI SE in data 14 giugno 1983 e 23 febbraio 1985;
2) dichiarava il difetto di legittimazione ad agire di AM OV CA, in ordine alla domanda di annullamento ed inefficacia del contratto preliminare concluso con scrittura privata del 4 luglio 1983 da AN CA, nella sua veste di socio accomandatario della LI SE S.a.s. con la Central residence S.p.A..
3) respingeva la domanda di annullamento dell'ammissione di AR ES quale socia accomandante della LI SE S.a.s.. Il Tribunale perveniva a tale decisione, per la parte che qui interessa, sulla base delle seguenti testuali considerazioni: a) le norme relative alle società di persone non prevedevano l'organo assembleare: poiché la LI SE era una società in accomandita semplice, i soci accomandanti - cui non era stato attribuito nell'atto costitutivo alcun potere di dare autorizzazioni e pareri per determinare operazioni, come pure sarebbe stato possibile secondo la previsione di cui all'art. 2320, 2^ comma c.c. - non avevano alcun potere di riunirsi in assemblea e di impartire a maggioranza istruzioni al socio accomandatario sugli atti di gestione, sicché le due deliberazioni impugnate dovevano essere ritenute inefficaci ed assolutamente non vincolanti per il socio accomandatario il quale, essendo l'unico amministratore della società, poteva compiere in piena autonomia tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale, senza la necessità di alcuna preventiva manifestazione di assenso da parte degli accomandanti;
b) in relazione alla domanda intesa ad ottenere la declaratoria di annullamento o di inefficacia del contratto preliminare per avere l'accomandatario (secondo la prospettazione dell'attrice) ecceduto i limiti della rappresentanza e agito inoltre in conflitto di interessi con la società che rappresentava, la CA era priva di legittimazione ad agire trattandosi di azione che doveva essere proposta dalla LI SE, eventualmente previa nomina di un curatore speciale, a norma dell'art. 78 c.p.c.. Nella successiva fase di gravame, la Corte di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, per un verso, escludeva la "inefficacia" delle riferite delibere assembleari, per il profilo ritenuto dal Tribunale, ma anche l'invalidità delle stesse, come preteso dalla appellante in ragione della non ravvisata "impossibilità od illiceità" del correlativo oggetto ex art. 2739 c.c.; e per altro verso, ribadiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, anche rispetto alla azione "di nullità" del preliminare di compravendita, in relazione alla quale riconosceva omessa la pronuncia dal primo giudice. Per cui sostanzialmente così confermava la statuizione appellata.
Da qui l'ulteriore odierno ricorso della CA, affidato a tre mezzi di cassazione, esplicati anche con memoria, cui resistono la S.a.s. LI A. e la Central Residence, che hanno, a loro volta proposto ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I tre ricorsi, in quanto proposti contro la medesima sentenza, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. I primi due motivi della impugnazione principale - che, per la loro connessione, possono congiuntamente esaminarsi - attengono al capo della sentenza di secondo grado relativo alla affermata l'efficacia" e "validità" delle due delibere assembleari per cui è lite, che censurano sotto il duplice profilo della contraddittorietà di motivazione (per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia del Tribunale nonostante la rilevata sua erroneità in punto di esclusa "efficacia" di quelle delibere) e della omissione di pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sui motivi di "invalidità" delle delibere stesse, quali effettivamente denunciati con l'atto di gravame.
2.1. La complessa doglianza così prospettata è fondata per il profilo, assorbente, della omissione di pronuncia.
2.2. In via di principio, va premesso che la mancata previsione normativa dell'organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia vietata la costituzione e che sia preclusa ai soci - allorquando debbano esprimere il proprio "consenso" nelle materie di cui agli artt. 2252, 2275, 2301, 2257, comma 2; 2258, comma 2; 2322, co.
2 - la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare appunto, così come richiesto dai detti articoli, alla umanità ovvero a maggioranza. Per cui (diversamente da quanto affermato in motivazione della sentenza di primo grado, sul punto esattamente, quindi, corretta dalla Corte di appello) non dà luogo ad illegittimità alcuna il fatto che i soci, pur non essendovi tenuti (per essere sufficiente, nella società di persone, che le singole volontà siano raccolte anche separatamente, senza che occorra un particolare procedimento per una deliberazione unitaria in senso formale), adottino egualmente, comunque, il metodo assembleare, come nel caso in esame, per le deliberazioni sociali. Mentre, quanto poi alla disciplina della validità/invalidità di tali (eventuali) delibere - esclusa l'applicabilità degli artt. 2377 e 2379 c.c. (cui ha fatto non pertinentemente riferimento la
Corte cagliaritana) in quanto dettati con specifico riferimento alle (sole) deliberazioni assembleari delle società per azioni, in ragione della prevalenza degli elementi oggettivi, su quelli soggettivi, di struttura di dette società - va fatta, viceversa, applicazione, per le società di persone, dei principi generali sulle patologie degli atti negoziali plurisoggettivi.
Con la conseguenza che dalla eventuale violazione di norme imperative - come quella dell'art. 2252 c.c. (specificativa del principio generale di immodificabilità del contratto senza il consenso dei contraenti), per cui "il contratto sociale" (e lo statuto, che ne costituisce parte integrante) "può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente" - discende la nullità della delibera societaria, ex art. 1418 c.c.. 2.3. In tale quadro normativo di riferimento andava, quindi, delibata la questione, centrale ed essenziale, prospettata dall'attrice con l'atto introduttivo del giudizio e riproposta con l'atto di gravame, se, dopo il deliberato scioglimento (come specifico) della società, potessero o non i soci della S.a.s. LI SE deliberare, non alla umanità, la vendita dell'unico cespite sociale, come atto di gestione, effettuabile dall'amministratore, in contrasto con l'espressa previsione dell'art. 7 dell'atto costitutivo prevedente, in conformità alla disposizione dell'art. 2275 c.c., la necessità invece della previa nomina di un liquidatore per la liquidazione del patrimonio societario. E se fossero non, conseguenzialmente, validi il successivo preliminare di vendita stipulato dall'amministratore e la susseguente delibera di mandato alla conclusione del definitivo. Ma su tali quesiti - pur centrali nel "thema decidendum" - è mancato effettivamente del tutto l'esame da parte della Corte di merito (come già da parte del Tribunale), avendo in particolare i giudici del gravame, preso in considerazione solo il diverso profilo (virtuale e non loro devoluto), della eventuale illiceità od impossibilità dell'oggetto delle delibere sopraddette. Da ciò la fondatezza, dunque, delle doglianze esaminate, in pare qua.
3. Del pari fondato è anche il residuo terzo mezzo del ricorso principale, con cui si critica la statuizione di negata legittimazione dell'attrice a far valere la nullità del preliminare di vendita dell'immobile sociale.
È pur vero, infatti, che l'azione di nullità ex art. 1421 c.c. non equivale come affermato in premessa dai giudici a quibus - ad una azione popolare, attribuita ad un "quivis de populo" e che occorre per la sua proposizione un "interesse", non di mero fatto, che radichi la legittimazione ad agire.
Ma un tale interesse, giuridicamente rilevante, non poteva appunto essere disconosciuto alla CA in quanto socia (non contitolare, per questo, del cespite sociale compravenduto, rientrante nella titolarità, invero, del distinto soggetto "non persona" che è la S.a.s.: cfr. Cass. 2252/1998), che dall'atto (in tesi nullo) vedeva, comunque, leso il proprio diritto - interesse alla legalità dell'azione societaria e al non depauperamento del patrimonio societario.
4. Restano di conseguenza assorbiti i ricorsi incidentali, in quanto la doglianza, in entrambi identicamente formulata, per omissione dell'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di invalidazione del preliminare, muove dal presupposto di infondatezza della domanda medesima, che è tornato ora sub iudice.
5. In accoglimento del ricorso principale, per quanto di ragione, va, quindi, cassata la sentenza impugnata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte di Cagliari per l'esame (sin qui omesso) delle questioni di validità delle delibere impugnate e di nullità del preliminare di vendita, alla luce dei principi come sopra enunciati;
ed anche per i provvedimenti in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i (tre) ricorsi, accoglie quello principale, per quanto di ragione, e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 giu7gno 2002